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Ordinanza — n. 29087/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to prove specific notification nullity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29087/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellants failed to provide precise evidence regarding the nullity of service of process. While the workers alleged that addresses used for notification were incorrect or non-existent, they merely asserted non-receipt without detailing specific procedural irregularities. The court ruled that under the principle of specificity, appellants must substantiate their claims with concrete facts rather than general complaints.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: The principle of specificity requires cassation appeals to provide precise indications verifying the grounds of complaint, precluding general assertions of nullity without specific evidence.

Parole chiave

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principle of specificity nullity of notification inadmissible appeal service of process contumacy declaration ricalcolo delle indennità di disoccupazione rimborso dei contributi restituzione dell'indennità per lavoro ridotto

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis cod. proc. civ.
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 360, n. 3 cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, n.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art.
art. 380-bis cod. proc.civ
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, 30/09/2015, n. 19410
Cass. Sez. 6-1, 25/09/2019, n. 23834
19410; più di recente, Cass. Sez. 6-1, 25/09/2019, n. 23834).
Cass. Sez. U, 20/02/2020, n. 4315
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Testo completo

n. 6073/2021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: Colella Antonio, Vegni Donato Telemaco, Pelini Enrico, Lisi Luciano, Santilli Tiziana, quest’ultima quale erede di Santilli Mario, rappresentati e difesi da ll’avv. Guido Alfonsi , con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via Asiago 8 - ricorr ent i - contro RFI –Rete Ferroviaria Italiana – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’avv. Gerardo Vesci , con domicilio in Roma, via di Ripetta 22, presso lo studio legale Gerardo Vesci Partners - controricorrente - avverso la sentenza n. 9101 / 06 della Corte d ’ appello di Rom a depositatail 29 ottobre 2010. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21 giugno 2022dal Consigliere Ileana Fedele .Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Roma , adita in sede di rinvio, ha accolto l’appello di Rete Ferroviaria Italiana - RFI - e rigettato l’originaria domanda di alcuni lavoratori- fra cui quelli indicati in epigrafe - intesa alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita con il computo dei miglioramenti economici previsti dal c.c.n.l. 1990-1992;

2. avverso tale pronuncia i lavoratori indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazioneaffidato ad unico motivo, cui resiste la RFI con controricorso; 3. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

4. parte controricorrente ha depositato memoria. Considerato che:

1. con l’unico motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 137, 138, 139, 140, 143, 149, 150 e 151 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per asserita nullità delle notificazioni dell’atto introduttivo del giudizio di rinvio, in quanto inoltrate«presso indirizzi sconosciuti (vedi Pelini Enrico), errati (vedi Colella Antonio) ed inesistenti (vedi Lisi Luciano)»; la Corte territoriale avrebbe dunque erroneamente dichiarato la contumacia degli odierni ricorrenti, atteso che «in ogni caso, agli atti del medesimo fascicolo non risultano presenti cartoline di notifica a mezzo del servizio postale, né risultano documentate prove diverse di ricezione dell’atto da parte del competente Ufficiale Giudiziario»;

2. il motivo, nei termini prospettati, è inammissibile. Infatti, i ricorrenti hanno esposto di essere venuti a conoscenza della sentenza impugnata –nella quale risultano dichiarati contumaci – solo a seguito dei ricorsi proposti da RFI per ripetere gli importi erogati in virtù della sentenza riformata, assumendo la nullità della notificazione eseguita presso “indirizzi inesistenti, errati e incompleti”. Nondimeno, nella sentenza impugnata si legge testualmente: «Devesianzitutto rilevare che il giudizio è stato riassunto regolarmente con la notifica alle parti –come prescritto dalle norme del giudizio di rinvio – ».

P ertanto, a fronte di tale espressaindicazione, era onere dei ricorrenti, in virtù del principio di specificità del ricorso per cassazione, fornire le indicazioni precise per consentire a questa Corte di verificare la fondatezza della censurasenza compiere generali verifiche degli atti, secondo l’indirizzo consolidato, da cui non si ravvisano motivi per discostarsi (fra molte, Cass. Sez. 5, 30/09/2015, n. 19410; più di recente, Cass. Sez. 6-1, 25/09/2019, n. 23834). Viceversa, i ricorrenti si sono limitati a dedurre di non aver ricevuto alcuna notifica, genericamente lamentando l’utilizzo di indirizzi errati o inesatti, senza alcuna ulteriore e più specifica annotazione in ordine alle modalità di esecuzione della notifica rispetto alle risultanze anagrafiche degli interessati;

3. alla soccombenza segue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

4. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese processuali, che liquida in euro 2 . 5 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Co