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Ordinanza — n. 29081/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court allows correction of lower court order ignoring client's income exemption from litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29081/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the petitioner's request to correct a previous order that wrongly assigned litigation costs despite the petitioner's declared income exemption. The petitioner argued the lower court ignored their financial declaration, while INPS resisted the claim. The court ruled that the omission constituted a material error correctable under civil procedure law to ensure reasonable process duration.

Regesto Legislator

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Art. 152 disp. att. c.p.c.; Artt. 287 e 288 cod. proc. civ.: When a judge fails to consider a valid declaration of exemption from litigation costs due to income limits, the remedy is correction of material error rather than revocation.

Parole chiave

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material error correction litigation costs exemption income limits declaration civil procedure law reasonable process duration Corte di Cassazione spese di lite revoca della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 152 disp. att. c.p.c.
Artt. 287 e 288 cod. proc. civ.
Cass. n. 14520 del 2021
Cass. n. 16415 del 2018
Cass. n. 12210 del 2022
Cass. n. 8939 del 2022
civ., la statuizione del giudice in punto di regolazione di spese ha un contenuto sostanzialmente obbligato e, in definitiva, predeterminato (così Cass. n. 8939 del 2022); 3.il ricorso va, pertanto, accolto nei termini che seguono, disponendo che nella parte motiva dell'ordinanza di questa Corte n.
Cass. Sez. Un. n. 9438 del 2002
Cass. n. 10203 del 2009
9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass.
Cass. n. 21213 del 2013
10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013); Ric.
art. 380 bis c.p
14 e 15 dell’originario ricorso e documentata in atti; l’INPS resiste con controricorso; 3.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 14520 del 2021
Cass. n. 16415 del 2018
Cass. n. 12210 del 2022
Cass. n. 8939 del 2022
civ., la statuizione del giudice in punto di regolazione di spese ha un contenuto sostanzialmente obbligato e, in definitiva, predeterminato (così Cass. n. 8939 del 2022); 3.il ricorso va, pertanto, accolto nei termini che seguono, disponendo che nella parte motiva dell'ordinanza di questa Corte n.
Cass. Sez. Un. n. 9438 del 2002
Cass. n. 10203 del 2009
9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass.
Cass. n. 21213 del 2013
10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013); Ric.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29150-2021 proposto da: PICCIRILLO ROBERTO , domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO BOSSO; -ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA DI SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO; -controricorrente - Ric. 2021 n. 29150 sez.

ML -ud. 26-05-2022 -2- avverso l'ordinanza n. 22083/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 02/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1.Roberto Piccirillo domanda la revocazione dell'ordinanza n. 22083 del 2021 con cui questa Corte ha rigettato il ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva confermato il rigetto di prime cure della domanda diretta alla retrodatazione della decorrenza della sua pensione di anzianità; 2.l’istante deduce che il Collegio lo avrebbe condannato alla rifusione delle spese di lite senza tener conto della dichiarazione di esenzione per limiti reddituali contenuta alle pagg. 14 e 15 dell’originario ricorso e documentata in atti; l’INPS resiste con controricorso; 3.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c.

è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; il ricorrente ha depositato memoria; CONSIDERATO CHE 1.risulta in atti che la parte istante aveva effettivamente presentato la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese di lite per motivi reddituali ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. e che non era, pertanto, tenuta al pagamento delle spese della lite instaurata; conformemente all'orientamento espresso da questa Corte, in caso di omessa considerazione della dichiarazione di esenzione per limiti reddituali, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. (cfr., da ultimo, Cass.n. 14520 del 2021); si ritiene che il mancato rilievo dato alla richiesta di Ric. 2021 n. 29150 sez.

ML -ud. 26-05-2022 -3- esenzione dal pagamento costituisca frutto di mera disattenzione, emendabile attraverso il ricorso al rimedio della correzione dell'errore materiale, tenuto altresì conto della più evoluta nozione di errore materiale, quale delineata dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la pronuncia n. 16415 del 2018 (v. pure Cass. n. 12210 del 2022), che attribuisce assorbente rilievo all'esigenza di rispetto del principio della ragionevole durata del processo; 2.l'istanza di revocazione qui proposta deve essere quindi riqualificata quale istanza di correzione di errore materiale, valutato altresì che, in presenza di una dichiarazione resa nelle forme di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., la statuizione del giudice in punto di regolazione di spese ha un contenuto sostanzialmente obbligato e, in definitiva, predeterminato (così Cass. n. 8939 del 2022); 3.il ricorso va, pertanto, accolto nei termini che seguono, disponendo che nella parte motiva dell'ordinanza di questa Corte n. 22083 del 2021, a pag. 5, la proposizione "provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità che seguono la soccombenza", sia corretta col seguente enunciato: "parte ricorrente è esente dal pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ."; si dispone, inoltre, che nella parte dispositiva della medesima ordinanza, la proposizione "condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 2.200,00, di cui euro 2000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge", sia corretta con il seguente enunciato: "Dichiara la parte non tenuta al pagamento delle spese"; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento, come riqualificato (Cass.

Sez. Un. n. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013); Ric. 2021 n. 29150 sez. ML -ud. 26-05-2022 -4-

P.Q.M.

La Corte, riqualificata la domanda di revocazione di cui al ricorso come istanza di correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 22083 del 2020, accoglie la stessa per quanto di ragione e, per l'effetto, dispone la correzione dell'errore nei termini di cui in motivazione. Alla cancell