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Ordinanza — n. 29005/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29005/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29005/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 28804-2020 proposto da: CANNATARO CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controriconvnte avverso la sentenza n. 328/2/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 22/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Co:

Regesto Legislator

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art. 39 c.p, art. 111 Cost, art. 342 c.p, art. 112 c.p, art. 365 c.p; Ordinanza — n. 29005/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Il ricorso è affidato a due motivi, cui replica l'Amministrazione finanziaria con tempestivo controricorso. CONSIDERATO Con il primo motivo il contribuente prospetta censura ex art. 360, co. 1, nn. 3 e 5 per violazione e falsa applicazione del principio del "ne bis in idem" e del "giusto processo" ai sensi dell'art. 39 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., e con ulteriore violazione dell'art. 342 c.p.c. per aver la CFR riformato le statuizioni della sentenza di primo grado la cui impugnazione da parte dell'Agenzia delle Entrate doveva qualificarsi tardiva per intervenuta decadenza dal termine per proporre appello con conseguente violazione del giudicato formatosi sulla predetta sentenza.

Parole chiave

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contenzioso tributario diritti del contribuente autorità giudiziaria fiscale amministrazione fiscale esame di cassazione assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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art. 39 c.p
3 e 5 per violazione e falsa applicazione del principio del "ne bis in idem" e del "giusto processo" ai sensi dell'art. 39 c.p.c.
art. 111 Cost
e dell'art. 111 Cost., e con ulteriore violazione dell'art.
art. 342 c.p
111 Cost., e con ulteriore violazione dell'art. 342 c.p.c.
art. 112 c.p
per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 365 c.p
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 28804-2020 proposto da: CANNATARO CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controriconvnte avverso la sentenza n. 328/2/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 22/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Co:

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO Il contribuente dott. Carlo Cannataro, commercialista, ricorre avverso la 328/02/2020 della C I R per la Calabria, che ha accolto l'appello dell'Ufficio in riforma della decisione della C1'13 di Cosenza resa in favore del contribuente. Segnatamente la CTR riteneva tardiva l'eccezione di difetto di firma dell'avviso, proposta in memoria illustrativa e in adesione ai principi di cui alla sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale, così come riteneva fondata la determinazione dei maggiori ricavi e la conseguente ripresa a tassazione operata dall'Ufficio ai fini Iperf e IVA per gli anni d'imposta 2008 e 2009.

Il ricorso è affidato a due motivi, cui replica l'Amministrazione finanziaria con tempestivo controricorso. CONSIDERATO Con il primo motivo il contribuente prospetta censura ex art. 360, co. 1, nn. 3 e 5 per violazione e falsa applicazione del principio del "ne bis in idem" e del "giusto processo" ai sensi dell'art. 39 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., e con ulteriore violazione dell'art. 342 c.p.c. per aver la CFR riformato le statuizioni della sentenza di primo grado la cui impugnazione da parte dell'Agenzia delle Entrate doveva qualificarsi tardiva per intervenuta decadenza dal termine per proporre appello con conseguente violazione del giudicato formatosi sulla predetta sentenza.

In sostanza afferma la parte ricorrente che la sentenza di primo grado era stata depositata in data 23 maggio 2016 sicché l'appello erariale, notificato solo in data 25 dicembre 2016, doveva essere dichiarato tardivo, pena la violazione del giudicato e del ‘`ne bis in idem". Con il secondo motivo il contribuente avanza censura ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per aver la sentenza della CTR statuito nel merito del ricorso introduttivo, omettendo Ric. 2020 n. 28804 sez. MT - ud. 05-07-2022 -2- di motivare la decisione assunta e quindi per vizio di omessa o insufficiente motivazione.

Come correttamente eccepito dal patrono erariale, ai fini della sua ammissibilità, così come previsto dall'art. 365 c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un avvocato iscritto nell'apposito albo speciale, munito di mandato a margine o in calce all'atto, o comunque a questo allegato, rilasciato dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e prima della notificazione del ricorso stesso nel ricorso (Cass. 13 settembre 2012, n. 15338). Nel caso in esame il ricorso è stato promosso da un dottore commercialista, non abilitato avanti alle Magistrature Superiori.

Pertanto, il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.diecimila/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis