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Decreto — n. 29003/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 29003/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 29003/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18234/2018 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; CONTRO SANNINO GIACOMO, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Ciaramella, con domicilio eletto in Roma, in via Donatello n.71, presso lo studio dell'avv. Pierpaolo Bagnasco, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale; avverso la sentenza n. 10394/2017 della Commissione Tributaria Regionale della Campania - sez.11- emessa il 17/11/2017 e depositata il 6/12/2017 con riferimento all'atto TF50AF04491/2015 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente in allegato all'istanza in data 06/06/2019 ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. 3 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, della legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018, né risulta intervenuto diniego della definizione; che, pertanto, ai sensi del tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 c.p.c.; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 29003/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 18234/2018 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; CONTRO SANNINO GIACOMO, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Ciaramella, con domicilio eletto in Roma, in via Donatello n.71, presso lo studio dell'avv. Pierpaolo Bagnasco, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale; avverso la sentenza n. 10394/2017 della Commissione Tributaria Regionale della Campania - sez.11- emessa il 17/11/2017 e depositata il 6/12/2017 con riferimento all'atto TF50AF04491/2015 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente in allegato all'istanza in data 06/06/2019 ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. 3 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, della legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018, né risulta intervenuto diniego della definizione; che, pertanto, ai sensi del tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 c.p.c.; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Parole chiave

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procedura di ricupero d'imposta sospensione della riscossione fiscale differimento dell'imposizione tempestività tributaria procedura fiscale arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 c.p.c.; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art.
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Testo completo

ente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18234/2018 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; CONTRO SANNINO GIACOMO, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Ciaramella, con domicilio eletto in Roma, in via Donatello n.71, presso lo studio dell'avv. Pierpaolo Bagnasco, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale; avverso la sentenza n. 10394/2017 della Commissione Tributaria Regionale della Campania - sez.11- emessa il 17/11/2017 e depositata il 6/12/2017 con riferimento all'atto TF50AF04491/2015 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente in allegato all'istanza in data 06/06/2019 ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. 3 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, della legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018, né risulta intervenuto diniego della definizione; che, pertanto, ai sensi del tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 c.p.c.; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 13 luglio 2022 Il Presidente delegato Cono Lucio Napolita o (2,0 - 6 OTT. 2022 a haiim