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Ordinanza Interlocutoria — n. 28993/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 28993/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 28993/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 10944-2021proposto da: HEDAYATI MOHAMMAD HOSSEIN, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avvocato Mascia D’Antona, presso il cui studio elettivamente domicilia in Firenze, al Viale Milton n. 27. -ricorrente - contro FALLIMENTO CENTRO COMMERCIO ITALIA EUROPA S.R.L., in persona del curatore dott. Massimo Berni, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso,dall’Avvocato Alessandro Poesio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Firenze, al Borgo Pinti n. 80. - controricorrente - Ric. 2021 n. 10944sez.

Regesto Legislator

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art. 2476 cod. civ, art. 1298 c.c, art. 2476 c.c, art. 380 - bis cod. proc. civ, art. 365 cod. proc. civ, art. 365 c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 28993/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Di conseguenza, correttamente il Tribunale ha accolto la domanda di manleva nella sola misura del 50%, posto che l’accoglimento totale della stessa avrebbe comportato l’accertamento della omessa responsabilità in capo al La Torre. Viceversa, a fronte della ritenuta responsabilità di quest’ultimo per omesso esercizio dei poteri di vigilanza e controllo ai sensi dell’art. 2476 c.c., sarebbe stato contraddittorio accogliere la domanda di manleva nella misura del 100%»; v) «…il La Torre non era un semplice socio, ma ricopriva la carica di amministratore delCentro Commercio Italia Europa s.r.l., con la conseguenza che Ric. 2021 n. 10944sez.

Parole chiave

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cattiva gestione truffa in materia di prestazioni compenso del curatore fallimentare irregolarità finanziarie responsabilità dell'amministratore ufficiale dei fallimenti

Disposizioni normative citate

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art. 2476 cod. civ
1446 del 2019: i ) accolse la domanda proposta, ex art. 2476 cod. civ.
art. 1298 c.c
art. 2476 c.c
1446 del 2019: i ) accolse la domanda proposta, ex art. 2476 cod.
art. 380 - bis cod. proc. civ
Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricor so Hedayati Mohammad Hossein, affidandosi a due motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380 - bis cod. proc. civ.
art. 365 cod. proc. civ
Ha r esist ito , con controricorso, corredato da analoga memoria, il Fallimento Centro Commercio Italia Europa s.r.l., pregiudizialmente eccependo l’inammissibilità dell’avverso ricorso perché privo di idonea procura speciale conferita, exart. 365 cod. proc. civ., all’Avv.
art. 365 c.p
Ha r esist ito , con controricorso, corredato da analoga memoria, il Fallimento Centro Commercio Italia Europa s.r.l., pregiudizialmente eccependo l’inammissibilità dell’avverso ricorso perché privo di idonea procura speciale conferita, exart. 365 cod.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 10944-2021proposto da: HEDAYATI MOHAMMAD HOSSEIN, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avvocato Mascia D’Antona, presso il cui studio elettivamente domicilia in Firenze, al Viale Milton n. 27. -ricorrente - contro FALLIMENTO CENTRO COMMERCIO ITALIA EUROPA S.R.L., in persona del curatore dott. Massimo Berni, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso,dall’Avvocato Alessandro Poesio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Firenze, al Borgo Pinti n. 80. - controricorrente - Ric. 2021 n. 10944sez.

M1 -Ad. 4-10-2022 e LA TORRE ANTONIO. -intimato - avverso la sentenza , n. cron. 363 /2021, del la CORTE DI APPELLO DI FIRENZEdepositata il 12/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 04/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO CAMPESE. RILEVATO CHE 1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1446 del 2019: i ) accolse la domanda proposta, ex art. 2476 cod. civ. , dal Fallimento Centro Commercio Italia Europa s.r.l. e condannò Antonio La Torre al risarcimento, in suo favore, della somma di € 1.200.000,00 per mala gestio e violazione dei doveri di vigilanza; ii ) condannò Hedayati Mohammad Hossein, chiamato in causa dal La Torre ed ivi rimasto contumace,a tenere indenne il menzionato convenuto in relazione alla condanna ricevuta nella misura del 50%, risultando la responsabilità per mala gestio ripartita tra i due in modo paritetico; iii ) respinse la domanda di risarcimento dei danni avanzata dal La Torre nei confronti dell’Hossein ai sensi dell’art. 2476, comma 6, cod. civ., rilevando che il primo era amministratore e non si trovava, quindi, nella posizione di socio danneggiato.

2. Il gravame promosso dal La Torre contro questa decisione fu respinto dall’adita Corte di appello di Firenze, con sentenza del 12 febbraio 2021, n. 363, resa nel contraddittorio con il Fallimento predetto e nella contumacia di Hedayati Mohammad Hossein. Ric. 2021 n. 10944sez. M1 -Ad. 4-10-2022 2.1.In estrema sintesi, essa opinò che: i ) « per quanto possa ritenersi verosimile che il La Torre sia stato effettivamente truffato dal co-amministratore Hossein, tale circostanza non vale ad esimere lo stesso da responsabilità nei confronti della massa creditoria.Infatti, lo stesso appellante ha ammesso di non essersi mai interessato della gestione e della amministrazione della società, il chè altro non dimostra se non la aperta violazione dei doveri di vigilanza e controllo che la sua carica gli imponeva ex lege, anche in relazione all’operato del co - amministratore»; ii) «il fatto che il La Torre sia, in ipotesi, rimasto vittima della truffa realizzata dal co-amministratore non potrà rilevare nei confronti della massa dei creditori, ma potrà soltanto valere ai fini della rivalsa nei rapporti interni tra l’appellante e l’Hossein.

In tale contesto, infatti, il primo potrà rivalersi sul condebitore in ragione del diverso grado di responsabilità imputabile a quest’ultimo»; iii) «Per quanto poi attiene alla quantificazione del risarcimento, pari all’ammontare del passivo fallimentare, la Corte rileva che il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui in caso di mancata tenuta delle scritture contabili ed in presenza, come nella fattispecie, di molteplici ulteriori inadempimenti diversi dalla semplice mancata tenuta della contabilità, può essere utilizzata la differenza tra l’attivo, inesistente, ed il passivo quale parametro per una liquidazione equitativa del danno»; iv) «Ai sensi dell’art. 1298 c.c., […], nei rapporti interni l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori e le parti di ciascuno si presumono uguali se non risulta diversamente.

Di conseguenza, correttamente il Tribunale ha accolto la domanda di manleva nella sola misura del 50%, posto che l’accoglimento totale della stessa avrebbe comportato l’accertamento della omessa responsabilità in capo al La Torre. Viceversa, a fronte della ritenuta responsabilità di quest’ultimo per omesso esercizio dei poteri di vigilanza e controllo ai sensi dell’art. 2476 c.c., sarebbe stato contraddittorio accogliere la domanda di manleva nella misura del 100%»; v) «…il La Torre non era un semplice socio, ma ricopriva la carica di amministratore delCentro Commercio Italia Europa s.r.l., con la conseguenza che Ric. 2021 n. 10944sez.

M1 -Ad. 4-10-2022 egli non può quindi avvalersi del rimedio previsto in favore del socio danneggiato: il danno, infatti, è stato prodotto proprio dallo stesso La Torre, insieme al co- amministratore Hossein».

3. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricor so Hedayati Mohammad Hossein, affidandosi a due motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380 - bis cod. proc. civ. . Ha r esist ito , con controricorso, corredato da analoga memoria, il Fallimento Centro Commercio Italia Europa s.r.l., pregiudizialmente eccependo l’inammissibilità dell’avverso ricorso perché privo di idonea procura speciale conferita, exart. 365 cod. proc. civ., all’Avv. Mascia D’Antona. Non svolge difese in questa sede il La Torre. CONSIDERATO CHE 1. La procura ad litemconferita da Hedayati Mohammad Hossein all’Avvocato Mascia D’Antona, rilasciata su di un foglio allegato all’odierno ricor s o, reca, t ra le altre, la seguente dicitura :

« Il sottoscritto Hedayati Mohammad Hossein […] dichiara […] di nominare quale difensore l’Avv. Mascia D’Antona del Foro di Firenze, conferendo alla stessa mandato a rappresentarlo e difenderlo nel procedimento civile avente ad oggetto l’azione di responsabilità degli amministratori intentata dal Fallimento della Centro Commerciale Italia Europa ed estesa nei suoi confronti, con la forma e nei modi ritenuti da costei più opportuni, e ciò in ogni sua fase e grado, anche esecutiva, cautelare e di impugnazione (incluso il grado innanzi alla Suprema Corte di Cassazione), conferendole ogni più ampia facoltà di legge […] » .

2. Il fallimento controricorrente ha eccepito il difetto di specialità della suddetta procura ex art. 365 cod. proc. civ., posto che essa «riguarda attività relative al giudizio di merito ed incompatibili con il giudizio di cassazione, al quale viene fatto unicamente un generico richiamo senza che vi compaia alcun riferimento alla sentenza impugnata della quale non sono in alcun modo indicati gli estremi». Ric. 2021 n. 10944sez. M1 -Ad. 4-10-2022 3. Con ordinanza interlocutoria del 2 marzo 2022, n. 6947, la Sesta sezione civile di questa Corte, sottosezione 3, dopo aver esaustivamente descritto i diversi indirizzi interpretativi manifestatisi nella giurisprudenza di legittimità quanto ai requisiti di una valida procura speciale rilasciata dalla parte ricorrente al proprio difensore, ai sensi degli artt. 83 e 365 cod.proc. c iv . , ha chiesto alle Sezioni Unite:

a) di valutare l’attualità e l’effettiva portata del principio secondo cui la specialità della procura difensiva per il giudizio di legittimità può essere soddisfatta in virtù di un criterio non relativo al suo contenuto ma anche solo di carattere meramente “topografico”;

b) laddove si ritenesse di confermare il suddetto principio, di individuare chiaramente le ipotesi in cui esso opera e, in particolare, se ad esso debba attribuirsi la medesima portata, sia in caso di procura rilasciata a margine o in calce al ricorso cartaceo, sia in caso di procura su foglio o altro supporto autonomo, che sia materialmente, o mediante modalità informatiche, congiunto al ricorso stesso o, comunque, ad esso allegato secondo la disciplina anche regolamentare vigente in tema di atti telematici;c) in ogni caso, di definire precisamente (anche eventualmente in relazione alle diverse ipotesi di “collocazione topografica” della procura, se a tale collocazione si intenda ancora attribuire rilevanza) i casi in cui, eventualmente, il contenuto testuale della procura per il giudizio di cassazione stessa debba ritenersi incompatibile con la specialità richiesta dall’art. 365 c.p.c..

RITENUTO CHE 1. In attesa della soluzione delle descritte questioni - chiaramente influente sulla decisione in ordine alla validità, o non, della procura speciale come conferita dall’odierno ricorrente al proprio difensore Avv. Mascia D’Antona- la causa va rinviata a nuovo ruolo, PER QUESTI MOTIVI Ric. 2021 n. 10944sez. M1 -Ad. 4-10-2022 La Corterinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulle questioni ad esse rimesse dall’ordinanza interlocutoria del 2 marzo 2022,n. 6947, resa dalla Sesta sezione civile di questa Corte, sotto