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Ordinanza Interlocutoria — n. 28980/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for material error due to improper personal notification to represented parties.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 28980/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal regarding a material error in a previous order. The appellants, representing their client, argued for correction but failed to personally notify the represented parties alongside the opposing counsel. The court ruled that such appeals must be served personally on represented parties to be valid, citing prior precedent. Consequently, the case was remitted for proper notification rather than addressing the alleged error.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.; Art. 164 c.p.c.: An appeal for correction of material error is inadmissible if not notified personally to represented parties, requiring remand for proper service.

Parole chiave

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material error appeal personal notification requirement represented parties service interlocutory order correction procedural defect dismissal corretta notificazione correzione di errore materiale notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.
Art. 164 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 15346/2011
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3554/2022 proposto da: LONETTI PEPPINO e LONETTI ROSSELLA, quali difensori di Filippo Nico; -ricorrenti – contro AZIENDA USL RM A; -intimata - per la correzione di errore materiale nell’ordinanza 13613/2020 di questa S.C.; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/4/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO BELLE'. RILEVATO CHE il ricorso per correzione di errore materiale, oltre che alla controparte processuale, in caso di distrazione delle spese va notificato “personalmente” anche alle parti rappresentate (Cass.15346/2011 e ss.); CONSIDERATO CHE deve dunque procedersi all’integrazione delle notifiche;

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la notifica del ricorso per correzione, oltre che alla controparte processuale, anche, personalmente, alle parti rappresentate dal difensore distrattario. Così deciso nella Adunanza