Cassation court remits labor dispute to lower court for joint handling of related claims regarding job classification levels.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal against a partial appeal judgment that awarded reduced back pay based on a disputed job classification level. The lower court had revoked a technical expert appointment due to conflicting evidence regarding the employee's correct pay grade from a related prior judgment. Consequently, the case was remitted to the Fourth Section for potential joint handling with a pending incident appeal filed by the employer.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis c.p.c.; Art. 112, 115, 116, 384 c.p.c.; Art. 2909 c.c., 324 c.p.c., 116 c.p.c.; Art. 132 Codice di Rito, 118 disp. att.: When multiple appeals involve the same labor relationship and potential reciprocal interference, the Supreme Court may remand the case for joint handling to ensure procedural economy and consistent resolution of conflicting claims.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 22265-2021 proposto da: VENDEMMIA PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 123, presso lo studio dell'avvocato BENEDETTO SPINOSA, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro SOGEI - SOCIETA' GENERALE D'INFORMATICA SPA , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO, 23/A, presso lo studio dell'avvocato GIAMPIERO PROIA, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 30/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/02/2021;
Ric. 2021 n. 22265 sez. ML -ud. 14-06-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1.la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, in sede di rinvio disposto a seguito della sentenza a Sezioni unite di questa Corte n. 2990 del 2018, ha accolto parzialmente l’opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla società in epigrafe nei confronti di Paola Vendemmia ed ha condannato la SOGEI Spa “a pagare la somma di euro 10.040,51 (ndr. in luogo di euro 12.256,17 originariamente ingiunta) a titolo di retribuzioni relative al periodo agosto 2009 – febbraio 2010”, oltre accessori; 2.la Corte territoriale, in seguito alla pronuncia cassatoria, ha rilevato che la Vendemmia era rimasta disoccupata sin dal 31 ottobre 2007, mentre le retribuzioni oggetto di ingiunzione si riferivano a periodo successivo; che era rimasta “controversa, fra le parti, l'esatta quantificazione del credito, in conseguenza del carattere controverso del livello di inquadramento spettante”, in ragione del fatto che “nell'opposizione al decreto ingiuntivo SOGEI aveva sollevato pure l'eccezione di illiquidità del credito, in quanto la somma era stata richiesta in via monitoria dalla Vendemmia rispetto al VI livello, mentre quello spettante -secondo la società - sarebbe stato il IV”;
“al riguardo – ha aggiunto la Corte - la stessa SOGEI ha depositato nel presente giudizio sentenza di questa Corte d'Appello del 23 ottobre 2020, che attiene fra gli altri anchealla Vendemmia, sia pure relativa ad un periodo successivo a quello oggetto del presente giudizio […] in quella pronuncia è stato riconosciuto il IV livello e non il VI”; la Corte ha, infine, precisato “che le circostanze processuali evidenziate ed illustrate dal difensore della Vendemmia all'udienza odierna, il quale ha Ric. 2021 n. 22265 sez. ML -ud. 14-06-2022 -3- altresì dichiarato di accettare una decisione conforme al predetto inquadramento” avevano indotto il Collegio, per ragioni di economia processuale, a revocare l'ordinanza con cui era stata in un primo tempo disposta una consulenza tecnica d'ufficio, al fine di quantificare il credito retributivo, in relazione appunto all'inquadramento nel IV livello; ha, pertanto condannato la società al pagamento di una minor somma corrispondente a detto inquadramento; 3.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la lavoratrice con un unico motivo, articolato in plurime censure; ha resistito con controricorso la società; 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c.
è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale: entrambe le parti hanno comunicato memorie; CONSIDERATO CHE 1.con il motivo di ricorso si denuncia: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 384 c.p.c. per avere la Corte romana travalicato i poteri di accertamento concessi da codesta Suprema Corte. Violazione e falsa applicazione degli articoli 2909 c.c. 324 c.p.c., 116 c.p.c per la ritenuta inesistenza di giudicato o pronuncia di merito sul livello di inquadramento. Violazione e falsa applicazione degli articoli 132 del codice di rito e 118 delle sue disposizioni di attuazione per l'apparente esistenza della motivazione sull'inquadramento”;
2. in memoria parte ricorrente ha evidenziato che, presso la corrispondenteSezione lavoro ordinaria, pende altro giudizio recante il numero di R.G. 11675 del 2021 promosso dalla SOGEI Spa, cui ha resistito la Vendemmia, unitamente ad altre lavoratrici, con proposizione di ricorso incidentale; 3.il Collegio, trattandosi di contenzioso relativo al medesimo rapporto di lavoro tra le stesse parti con possibili profili di reciproca Ric. 2021 n. 22265 sez. ML -ud. 14-06-2022 -4- interferenza, ravvisa l’opportunità di rimettere la causa alla Quarta Sezione per l’eventuale trattazione congiunta con il ricorso citato;
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla Quarta Sezione per l’eventuale trattazione congiunta con il ricorso recante il numer