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Ordinanza Interlocutoria — n. 28963/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court remands case to public hearing due to lack of decisive evidence in interlocutory order.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 28963/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the proceedings to a public hearing because no decisive evidence emerged during the non-participated chamber session. The Ministry of Justice challenged a lower court's decision regarding the contrarecurrents, while the latter argued for a specific procedural outcome. The court decided to delay the ruling until a public hearing to ensure a complete factual assessment.

Regesto Legislator

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Art. 353 c.p.p.; Art. 354 c.p.p.: When the chamber session yields no decisive evidence, the case must be remitted to a public hearing for further examination.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Interlocutory Order Remand to Public Hearing Non-participated Session Decisive Evidence Requirement durata ragionevole del procedimento perenzione dell'istanza di revisione procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 353 c.p.p.
Art. 354 c.p.p.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 398-2022 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; -ricorrente - contro ERCOLANI MARINA, AMODEO ROSALIA, BACI LETIZIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 110, presso lo studio dell'avvocato EMILIO FERDINANDO ABBATE, che li rappresentata e difende unitamente all'avvocato MARCO ALUNNI; -controricorrenti - avverso il decreto n. cronologico 320/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 25/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO. considerato che appare opportuno rimettere la trattazione alla pubblica udienza non emergendo evidenza decisoria;

P.Q.M.

rimette il processo alla pubblica udienza. Così deciso il gi