Cassation court allows appeal by ruling defective service notice due to missing recipient's court appearance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal against the Court of Appeal's partial rejection of the plaintiff's opposition to an enforcement title. The lower court had accepted the defendants' counterclaim for incomplete work despite the plaintiff's lack of proper representation. The cassation court found the service of the citation defective because the recipient did not appear in court, rendering the notification legally ineffective even if they had actual knowledge of the act. Consequently, the judgment was quashed and remanded for retrial to ensure the procedural requirements for service were strictly met.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 163 c.p.c.; Art. 164 c.p.c.: The defect in identifying the place of service is a curable nullity; however, if the recipient fails to appear in court, the legal effect of notification is not achieved by mere actual knowledge, necessitating a retrial to correct the procedural flaw.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15359/2020 R.G. proposto da: SCHIFA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA , VIA PAIS ETTORE 18, presso lo studio dell’avvocato CERIOLI ELISABETTA (CRLLBT67E53H501P), rappresentato e difeso dall'avvocato TERMINI FRANCESCO (TRMFNC55E05E506S); -ricorrente- contro TOMMASI VINCENZA, STEFANELLI GIOVANNI, domiciliatiex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato SCARDIA ANTONIO (SCRNTN72H13H708T); -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di LECCE n. 334/2020depositata il 16/04/2020 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022 dal Consigliere MARILENA GORGONI. Rilevato che: Francesco Schifa ricorre per la cassazione della sentenza n. 334/2020 della Corte d’Appello di Lecce, pubblicata il 16 aprile 2020, articolando un solo motivo; resistono con controricorso Vincenza Tommasi e Giovanni Stefanelli; il ricorrenteespone di avere agito con ricorso monitorio avverso i coniugi Tommasi- Stefanelli al fine di ottenere il pagamento della somma di euro 8.174,00, quale corrispettivo dovutogli per la fornitura e la posa in opera degli infissi nell’immobile sito in Trepuzzi, di proprietàdei suddetti coniugi, come da fatture nn. 17 e 33/2013; il decreto ingiuntivo ottenuto, il n. 3226/2014, veniva opposto dai debitori dinanzi al Tribunale di Lecce; in quella sede i medesimi, con domanda riconvenzionale, chiedevano la condanna di Francesco Schifa al pagamento della somma di euro 10.000,00, per la realizzazione di opere incomplete, difettose e non eseguite a regola d’arte; costituitosi in giudizio, l’odierno ricorrente deduceva, in via principale, l’infondatezza dell’opposizione per la somma di euro 8.104,00, non essendo la stessa fondata su alcuna prova scritta, chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, e, in subordine, la concessione della provvisoria esecuzione parziale per l’importo di euro 6.700,00 non contestato dagli opponenti; quanto alla domanda riconvenzionale, chiedeva che il giudice la dichiarasse inammissibile o improcedibile per assenza di procura; il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 4077/2017, accoglieva parzialmente l’opposizione al decreto ingiuntivo e condannava gli opponenti al pagamento dell’importo di euro 6.700,00, maggiorato degli interessi, dall’atto di messa in mora a soddisfo, e dichiara va gli opponenti decaduti dall’azione di garanzia; i coniugi Stefanelli–Tommasi impugnavano la predetta sentenza dinanzi alla Corte d’Appello di Lecce; la Corte d’Appello, rilevata la contumacia dell’odierno ricorrente, con la decisione oggetto dell’odierno ricorso, ha accolto parzialmente il gravame e condannato i coniugi al pagamento della minor somma di euro 2.135,00 e l’appellato al pagamento delle spese di lite; il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
Considerato che:
1) con il motivo qui scrutinato il ricorrente deduce la nullità e/o inesistenza della sentenza resa dalla Corte d'Appello e del procedimento avente Rg n. 581/2018 per inesistenza/nullità della notificazione della citazione in appello, avendo il procuratore dei coniugi notificato l’atto di citazione in appello, tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo “terminijus@pec.it.”riconducibile all’Avv. Francesco Termini del Foro di Lecce, del tutto estraneo al giudizio di primo grado, anziché al corretto indirizzo di posta elettronica “terminialessandra@pec.it” riconducibile all’avv.
Maria Alessandra Termini del Foro di Lecce e procuratore costituito nel giudizio di prime cure; il ricorrente, in particolare, dopo aver opportunamente richiamato la giurisprudenza di questa Corte, quanto alla ricorrenza dei casi di inesistenza e di nullità della procura, sostiene che, indipendentemente dal fatto che la notifica nel caso di specie sia da considerare inesistente, e quindi insanabile, o nulla, e quindi sanabile, la sua mancata costituzione nel giudizio di appello e la mancata rinnovazione dell’atto di appello su iniziativa di parte appellante o iussu iudicis hanno determinato la nullità dell’a tto di impugnazione e la sua estensione, ex art. 159 cod.proc.civ., all’intero procedimento, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di prime cure, essendo scaduto il termine per proporre impugnazione; il Collegio ritiene, argomentando da quanto affermato da Cass.
Sez. U n., 20 /07/ 2016 n. 14916 e da Cass. 30 /03/ 2018 n. 7996 , chela notificazione di un atto p uò dirsi inesistente, e quindi affetta da vizio non sanabile, nei soli casi in cui manchino gli elementi costitutivi essenziali che la fanno qualificare come tale; in tutti gli altri casi, essa è affetta da semplice nullità, sanabile per raggiungimentodello scopo a seguito della costituzione della parte destinataria, anche se fatta dichiaratamente al solo fine di far rilevare la nullità, ovvero in conseguenza della rinnovazione della notificazione,effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice.
In particolare, integra un semplice vizio di nullità, sanabil e nelle forme viste , il vizio attinente all'individuazione del luogo in cui la notificazione deve essere eseguita, che non è elemento essenziale della notificazione stessa , anchese privo di alcun collegamento col destinatario ; l'applicazione al caso di specie dei richiamati princìpi, che il Collegio condivide e che intende ribadire, conduce all'accoglimento del ricorso, proprio facendo leva sul fatto che il destinatario dell’atto non si è costituito in giudizio; le eccezioni di parte controricorrente, infatti, non colgono nel segno: se il destinatario della notifica della citazione non si costituisce in giudizio, lo scopo della notificazione non può considerarsi raggiunto, anche se si prova che il destinatario ha comunque avuto conoscenza dell’atto di citazione.
Lo scopo sanante non è infatti l’informazione veicolata dalla notificazione, ma è qualcosa di più e di diverso: è la reazione del destinatario e cioè la sua costituzione in giudizio quale espressione di volontario compimento del fine perseguito dalla legge; nel caso di specie, pertanto, è pacifica la ricorrenza di una ipotesi di nullità della notificazione, seppure non preclusiva della possibilità della parte appellata di conoscere l’atto notificato; la possibilità che il destinatario dell’atto venisse a conoscenza dello stesso o la conoscenza effettiva dello stesso non possono non misurarsi con la circostanza dirimente che la parte destinataria dell’atto è rimasta contumace; proprio per garantire al massimo la parte estranea alla causazione del vizio dell’atto, la sanatoria per raggiungimento dello scopo è assicurata solo ove si accerti che l’atto imperfetto era idoneo a produrre le medesime conseguenze dell’atto perfetto: la piena e tempestiva conoscenza di fatto che il destinatario acquisisca dell’atto mal notificato non sana il vizio perché la conoscenza di fatto da sola non esaurisce l’insieme degli effetti materiali che la conoscenza legale è in grado di assicurare.
La notificazione produce infatti l’effetto della conoscenza legale che non è fungibile con una conoscenza effettivaaliunde. Pertanto, ai fini della obbligatorietà dello strumento notificatorio, funzionale al raggiungimento dello scopo della notificazione è che questa sia effettuata nelle forme tassative prescritte dalla legge; il che è pacifico che non sia avvenuto nel caso di specie.
2) ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto;
3) la fondatezza del motivo non provoca, tuttavia, gli effetti pretesi dal ricorrente, cioè il passaggio in giudicato della sentenza di prime cure, bensì la cassazione con rinvio della sentenza impugnata;
4) la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la controversia, anche per la liquidazione delle spese de l giudizio di legittimità , alla Corte d’Appe