Italian Supreme Court corrects an order's material error regarding the wrong lawyer's name listed for the opposing party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court ordered a correction of a previous order due to a material error identifying the wrong lawyer representing the opposing party. The appellant argued that the document incorrectly listed Maria Currenti as the defender of the municipality, when she actually represented the municipality, while Guglielmo D'Anna was the true defender of the individual appellant. The court ruled that such clerical mistakes regarding party representation require immediate correction under the relevant procedural code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: The court must correct material errors in judgments or orders that affect the identification of parties or their legal representatives to ensure procedural clarity and accuracy.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZADI CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso iscritto al n.27122/2021 R.G. proposto da : COMUNE BARCELLONA POZZO DI GOTTO, elettivamente domiciliato in ROMA V. TRIONFALE 129, presso lo studio dell’avvocato CERTO ROCCO ALBERTO (CRTRCL78D14H501B), rappresentato e difeso dall'avvocato CORRENTI MARIA (CRRMRA75B63F158K); -ricorrente- GENOVESE ADELE, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato D'ANNA GUGLIELMO (DNNGLL53H20A638E); -resistente- avverso l’ORDINANZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 10584/2021depositata il 22/04/2021 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022 dal Consigliere MARILENA GORGONI. Rilevato che: con il presente ricorso viene chiesta la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza n. 10584/2021 di questa Corte nella parte relativa alla indicazione del difensore della controricorrente (essendo stato indicato nell’intestazione l’avvocato MARIA CORRENTI, professionista che invece difende il Comune ricorrente); il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
Considerato che: si tratta di errore materiale sul nome del difensore e che pertanto il rimedio esperibile è senz’altro la correzione; va disposta, pertanto, la correzione dell’errore materiale nel senso che nell’intestazione dell’ordinanza impugnata, dopo le parole “GENOVESE ADELE” in luogo di “elettivamente domiciliata in ROMA, V. TRIONFALE 129, presso lo studio dell’avvocato ROCCO ALBERTO CERTO, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA CORRENTI”, deve leggersi “rappresentata e difesa dall’avvocato GUGLIELMO D’ANNA, domiciliata in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione”; nulla deve essere liquidato per le spese;
P.Q.M.
La Corte ordina la correzione dell’ordinanza n. 10584 - 2021 nel senso che, nell’intestazione del provvedimento, dopo le parole “GENOVESE ADELE” in luogo di «elettivamente domiciliata in ROMA, V. TRIONFALE 129, presso lo studio dell’avvocato ROCCO ALBERTO CERTO, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA CORRENTI”, deve leggersi “rappresentata e difesa dall’Avv. GUGLIELMO D’ANNA, domiciliata in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione». Manda alla Cancelleria per le prescritte annotazioni. Così deciso nella Camera di Consiglio del 14 giugno 2022 dalla Sesta se