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Ordinanza — n. 28886/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows mortgage registration appeal, ruling postal notification valid without separate information letter.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28886/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the tax authority's appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had declared the mortgage registration inadmissible. The Commission had invalidated the notification because a preliminary information letter was sent via registered mail instead of by a municipal messenger, as required by law. The Court ruled that the preliminary letter sent via registered mail with proof of delivery constitutes valid notification, rendering the subsequent mortgage registration lawful.

Regesto Legislator

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Art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602/1973; Art. 60, D.P.R. n. 600/1973: In tax collection proceedings, notification of the preliminary mortgage registration communication sent via registered mail with proof of delivery is valid without a subsequent information letter.

Parole chiave

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tax collection notification mortgage registration registered mail delivery preliminary communication information letter requirement postal service norms tax authority appeal notifica per raccomandata

Disposizioni normative citate

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Art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602/1973
:3 pacifico, in quanto emerge dalla sentenza impugnata e cc) ermato anche nel ricorso e nel controricorso, che in data 1 marzo 2D21 l'Ufficio ha notificato (ex art. 26 d.p.r.
Art. 60, D.P.R. n. 600/1973
Tale comunicazione, contrariamente a quanto ccepito dal controricorrente, non era stata notificata ex art. 60 dpr f00/73 (notifica eseguita da messo comunale o da messo speciale), :ensì tramite invio diretto, senza intermediazione di un ufficiale otificatore, ex art.
Art. 8, L. n. 890/1982
24 e 111, comma :st.) dell'art. 8 della I.
art. 77 bis d.p.r. 102/1973
602/1973 e falsa applicazione dell'art. 77 bis d.p.r. 102/1973, ex art.
art. 26 d.p.r. 602/1973
:3 pacifico, in quanto emerge dalla sentenza impugnata e cc) ermato anche nel ricorso e nel controricorso, che in data 1 marzo 2D21 l'Ufficio ha notificato (ex art. 26 d.p.r.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 946 del 17/01/2020
è stato consegnato, trattandosi di adempimento non previsto da al: .a norma (Cass. n. 946 del 17/01/2020).
Cass. ord. 10.4.2019, n. 10037
Cass. n. 12083 del 2016
Cass. n. 29022 del 2017
Cass. n. 4230 del 2021
Cass. 27587/2018
Pe- ltro la prova della inesistenza di un rapporto col consegnatario è a ca :o del destinatario (Cass. 27587/2018).
Cass. sez. un. n. 10012 del 2021
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 10933-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente- contro RACO FRANCESCO, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MARCO TRIVERI, RITA ROBERTA TRIVERI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4657/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA, depositata il 12/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Rg 3933/2020 Agenzia delle entrate c/ Raco Francesco W.:E,,rluto che: enzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTi,;: della Calabria, che su impugnazione di Francesco Raco di avviso (fisclrizione ipotecaria per Irpef e altro anno 1999, nonché di tre delle cis; -;:•-:-.11e ad essa sottese - con cui contestava la notifica delle cartelle e de relative intimazioni di pagamento nonché la pretesa di cui a una de cartelle per prescrizione- accoglieva parzialmente l'appello del cc ribuente. La :TP aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per t a tità; la CTR, nell'accogliere parzialmente l'appello del cc, ribuente, ha ritenuto irrituale la notifica della comunicazione p:crentiva di iscrizione ipotecaria - atto prodromico a quello oggetto ripugnazione- perché avvenuta a mani di familiare convivente, s.-;e a l'invio della raccomandata informativa.

La CTR ha ritenuto che il trii:: cato invio della comunicazione di avvenuta notifica dell'atto inc to, a prescindere dalle questioni proposte circa la effettiva re!ii.ienza del contribuente presso l'indirizzo presso il quale era . Y‘i u t a la notifica, abbia reso illegittimo il provvedimento impugnato, ce _..onseguente cancellazione a spese del riscossore nei limiti dei i:i tributari azionati. Fi ce..sco Raco si costituisce con controricorso. Ci:i r, siderato che: preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità del corso, col quale viene impugnata la ratio decidendi della sentenza, c:rne correttamente interpretata dalla ricorrente.

Nella fattispecie si ::::ntroverte sulla legittimità di una iscrizione ipotecaria che, ex art. bis dpr 602/73 - a norma del quale: "L'agente della riscossione :enuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione reventiva contenente l'avviso che, in mancanza di pagamento delle ::rrime dovute entro il termini di trenta giorni, sarà iscritta ipoteca i:. i cui al comma 1"- deve essere necessariamente preceduta da una c:municazione preventiva di iscrizione ipotecaria (cfr. Sez. un.- .24823/15). Tale comunicazione, contrariamente a quanto ccepito dal controricorrente, non era stata notificata ex art. 60 dpr f00/73 (notifica eseguita da messo comunale o da messo speciale), :ensì tramite invio diretto, senza intermediazione di un ufficiale otificatore, ex art. 49 e 26 d.p.r. 602/1973, nel qual caso ;:revalgono i dettami di cui agli artt. 137 s.s. c.p.c. ove non è .:revisto l'invio della raccomandata informativa in ipotesi, come c.

L'ella in esame, di consegna a familiare convivente (cfr. Cass.868/2017). 2 i:.or l'unico motivo del ricorso si deduce violazione degli artt. 26 e d.p.r. 602/1973 e falsa applicazione dell'art. 77 bis d.p.r. 102/1973, ex art. 360 n. 3 c.p.c.. motivo è fondato. :3 pacifico, in quanto emerge dalla sentenza impugnata e cc) ermato anche nel ricorso e nel controricorso, che in data 1 marzo 2D21 l'Ufficio ha notificato (ex art. 26 d.p.r. 602/1973), al Raco la ce runicazione di preavviso d'ipoteca relativamente a cartelle a!-,;.;t:-ritamente notificate nei termini, con raccomandata ricevuta dalla trc:: , ie convivente, riprodotta nel presente ricorso per il principio di ZilL:( sufficienza; che in data 12 giugno 2012 l'Ufficio ha :cessivamente notificato comunicazione di avvenuta iscrizione ipc caria, oggetto d'impugnazione. ks'anno applicati alla fattispecie i principi (di cui a Cass. 4805/2017 3',..;76/2017, che ha ribadito quanto già affermato, tra le altre, da (23;; 11708/2011 e n. 9111/2012), secondo cui il concessionario può no:i -icare gli atti tributari ex art. 26 d.p.r. 602/1973 direttamente col se izio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione sia nuta con la consegna al domicilio del destinatario senz'altro acl:,2npimento se non quello di far apporre la firma al ricevente sul rec,L;:ro di consegna e sull'avviso di ricevimento, essendo la notifica va kia anche se manchi l'indicazione delle generalità della persona cui l a:::

è stato consegnato, trattandosi di adempimento non previsto da al: .a norma (Cass. n. 946 del 17/01/2020). \f:-ì .)ertanto confermato che "in tema di riscossione delle imposte, qu ora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi de 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio dir della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del ::essionario, non è necessario l'invio di una successiva rac -c.,mandata informativa in quanto trovano applicazione le norme do ernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione de L5rt. 1, comma 813, della I. n. 145 del 2018, in quanto privo di retroattiva, e non quelle della I. n. 890 del 1982", Cass. sez. \i1 ord. 10.4.2019, n. 10037. inba:1, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, consente agli ulili della riscossione di provvedere alla notifica della cartella ante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando caso di notifica «nelle mani proprie del destinatario o di persone miglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda» (attuale comma al «portiere dello stabile dov'è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda» de lestinatario (comma 1), la stessa si considera avvenuta nella data :ata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da tali soggetti, edendo lo stesso art. 26, il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 .inicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr.

Cass.iì 1L196/2014, Cass. ord. n. 3254/16, Cass. n. 802 del 2018; conf. Cas ; n. 12083 del 2016 e n. 29022 del 2017; più recentemente, Cass.n, 4230 del 2021, non massimata). Pe- ltro la prova della inesistenza di un rapporto col consegnatario è a ca :o del destinatario (Cass. 27587/2018). E : vero che la giurisprudenza (sez. un. n. 10012 del 2021) ha p(l isto la necessità della raccomandata informativa, ma solo nella di k, : rsa e non sovrapponibile ipotesi in cui "l'atto notificando non venga do .-;egnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua ter-, -3oranea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a V..everlo, nel qual caso la prova del perfezionamento del pn)Ledimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad lterpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma :st.) dell'art. 8 della I. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la ) -oduzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata co enente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.

C.A.D.), non es;:; Ado a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della ti :1letta raccomandata informativa". 4 1 ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza cassata con o alla Corte dì giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, i-n i per le spese del presente giudizio dì legittimità

P.Q.M.

il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le 5.;p alla Co