Cassation court dismisses tax agency appeal regarding retroactive application of refund limit law to 1990 earthquake victims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tax commission decision denying a taxpayer's request for a 90% IRPEF refund. The taxpayer argued the new 50% refund cap should apply retroactively, but the court held that the 2017 law introduced a new administrative procedure without transitional rules. Consequently, the retroactive limitation does not affect the right to claim the refund established by the 1990 earthquake legislation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 comma 665 L. 190/2014; Art. 16 octies D.L. 91/2017: A subsequent law introducing a new administrative procedure for tax refunds without transitional provisions cannot retroactively limit the right to claim refunds established by prior legislation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 2878-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro TAMBURELLO ANTONINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE 15, presso lo studio dell'avvocato STEFANO CASU, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO PANNUZZO; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 3876/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 20/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 02878 sez. MT - ud. 10-05-2022 -2- Rg. 2878/2020 Agenzia delle entrate c/ Tamburello Antonino Ritenuto che: clkol L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a motivi, contro Antonino Tamburello, avverso la sentenza della CTR della Sicilia con la quale è stato rigettato l'appello proposto dall'Ufficio, confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il provvedimento di silenzio rifiuto opposto dall'Amministrazione sull'istanza di rimborso del 90% dell'IRPEF, corrisposta per gli anni 1990, 1991, 1992 mediante istanza presentata in adesione alla disposizione sul condono previste dall'art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002.
Il contribuente si è costituito con controricorso. Considerato che:
1. L'Agenzia delle entrate deduce, con il primo motivo, la nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c., in violazione degli artt. 18,19,21 del d.lgs. 546/92, per non avere la CTR dichiarato inammissibile il ricorsodel contribuente in relazione alla mancata dimostrazione del quantum oggetto dell'istanza di rimborso e della prova dell'avvenuto pagamento dei tributi che erano stati chiesti in restituzione.
2. La censura è inammissibile, non risultando che tali questioni siano state formulate nel giudizio di merito dall'Agenzia delle entrate, che tanto ha omesso di documentare.
3. Col secondo motivo si deduce la violazione di legge, art. 1 comma 665 I. 190/ 2014, come modificato dall'art. 16 octies d.l.n.91/2017, ex art. 360 n. 3 c.p.c., nella quale sarebbe incorso il giudice di appello per non avere considerato la natura retroattiva dell'art.16 octies cit., nella parte in cui ha ridotto nella misura del 50% le somme dovute a titolo del rimborso richiesto.
4. Il motivo è infondato. 4.1.Questa Corte ha, invero, già avuto modo di chiarire che i limiti quantitativi al rimborso delle maggiori imposte pagate, fino a concorrenza dell'apposito stanziamento con riduzione del 50% in ipotesi di eccedenza delle richieste, introdotti dall'art. 16-octies, comma 1, lett. b), di conversione, con modifiche, del D.L. n. 91 del 2017, che ha modificato la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, non incidono sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull'esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto all'odierno giudizio non potendo, in mancanza di disposizioni transitorie, incida sui giudizi in corso l'introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (cfr., fra le altre, Cass.n.28071/2018). 4.2.
E' stato altresì affermato che tale modifica, attesa la mancanza di disposizioni transitorie, opera con efficacia limitata ai procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore, trattandosi di legge sopravvenuta che delinea un diverso procedimento amministrativo di rimborso (Cass.n. 4570 del 21/02/2020). 4.3. Ne consegue che la normativa sopravvenuta non è in grado di produrre alcun effetto sul diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, operando i limiti delle risorse stanziate e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall'Agenzia delle entrate soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza.
5. La sentenza impugnata è dunque immune dai vizi prospettati, risultando coerente con i principi appena espressi, per cui il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1- quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in C. 2.300,00, oltre C. 200,00 per esborsi, spese generali nella misura d