Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28873/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of contradictory proceedings with necessary co-litigants and failure to cite appeal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28873/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of necessary contradictory proceedings with co-litigants and failure to cite specific appeal grounds. The appellant argued for a violation of procedural articles regarding the assessment of creditor claims, but the court noted the absence of opposing arguments from other necessary parties. Consequently, the court ruled that the appeal was procedurally flawed and ordered the appellant to pay the costs of the controricorrents.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366, n. 6 cod. proc. civ.; Art. 547, 548, 91, 92 cod. proc. civ.: An appeal is inadmissible if it fails to cite the specific grounds of the appeal as required by law, and the lack of contradictory proceedings with necessary co-litigants precludes the examination of the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of contradictory proceedings necessary co-litigants failure to cite appeal grounds procedural inadmissibility costs of controricorrents servizi di telecomunicazione allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366, n. 6 cod. proc. civ.
Art. 547 cod. proc. civ.
Art. 548 cod. proc. civ.
Art. 91 cod. proc. civ.
Art. 92 cod. proc. civ.
Art. 380 bis cod. proc. civ.
civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato non considerando che sussisteva l'interesse dei creditori ad accertare una diversa e maggiore misura del credito assegnabile; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello d
art. 380 bis cod. proc. civ
civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato non considerando che sussisteva l'interesse dei creditori ad accertare una diversa e maggiore misura del credito assegnabile; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 17/06/2019, n. 16141
Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469
Cass., 29/09/2017, n. 22880
34469, Cass., 29/09/2017, n. 22880, Cass., 13/01/2021, n.
Cass., 13/01/2021, n. 342
22880, Cass., 13/01/2021, n. 342); spese secondo soccombenza; non può ritenersi al contempo una temerarietà dell'impugnazione, tale ipotizzata da Telecom s.p.a.
Cass., 30/09/2021, n. 26545
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 24574-2021 proposto da: RACHIELI MADDALENA GIULIANA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato GAETANO BRUNI; - ricorrente - contro CREDITO COOPERATIVO MEDIO CRATI Soc. Coop per Azioni, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Corso D'Italia 102, presso lo studio dell'Avvocato RAFFAELLO MISASI che la rappresenta e difende; - controricorrente - contro TELECOM ITALIA SPA, in persona del rappresentante legale pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Via Val Chisone 35/B, presso lo studio dell'Avvocato IOLANDA GIORDANELLI che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 364/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 18/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

PAOLO PORRECA. Ric. 2021 n. 24574 sez. M3 - ud. 12-07-2022 -2- Rilevato che l'avvocato M. Giuliana Rachieli ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 346 del 2021 della Corte di appello di Catanzaro esponendo che: -aveva introdotto un giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo contestando una dichiarazione, seppure positiva, resa, nell'ambito di un pignoramento presso terzi, in duplice udienza, nell'ottobre 2011 e nel marzo 2012; -il Tribunale aveva rigettato la domanda escludendo, in particolare, che potessero aver rilievo crediti venuti ad esistenza dopo la dichiarazione iniziale che aveva perfezionato il pignoramento; -la Corte di appello respingeva il gravame osservando che non sussisteva il dedotto contrasto tra dispositivo, di rigetto,, e motivazione, di riconoscimento della positività della dichiarazione, mentre della compensazione delle spese legali non potevano dolersi gli attori quali soccombenti; resistono con controricorso il Credito Cooperativo blediocrati soc. coop. p.a., e Telecom Italia s.p.a., la quale ultima ha depositato, altresì, memoria;

Rilevato che con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 547, 548, 91 e 92, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato non considerando che sussisteva l'interesse dei creditori ad accertare una diversa e maggiore misura del credito assegnabile; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che il ricorso è inammissibile;al di là delle carenze nella confusa esposizione d& fatti di causa, deve osservarsi in primo luogo che difetta il contraddittorio necessario con le altre parti del grado di appello, come tali litisconsorti processuali necessari, a nulla rilevando che fossero rappresentate dallo stesso difensore, in giudizio in quella sede anche in proprio quale avvocato, e in questa sede rappresentato e difeso da altro difensore; ciò nondimeno, il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo impone al giudice di evitare e impedire atti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del giudizio e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti: ne consegue che, in caso di ricorso "prima facie" inammissibile o infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio, così come per la rinnovazione di una notifica nulla, atteso che ciò si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di legittimità senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (cfr., ad es., Cass., 17/06/2019, n. 16141); nel caso, l'articolata censura non si misura con le statuizioni rese dal giudice di appello in relazione ai motivi riferiti come davanti a lui proposti, ovvero quello di contrasto insanabile - escluso - tra dispositivo e motivazione e d'illegittima regolazione delle spese, come descritto in narrativa; parte ricorrente afferma che aveva "alternativamente" impugnato il "merito", ma confusamente e illogicamente lo correla alla compensazione delle spese legali, che, come aveva notato il Collegio di merito, gli attori non avevano interesse a contestare essendo risultati soccombenti;al contempo, parte ricorrente nulla dimostra di quanto afferma non riportando alcunché dei motivi di appello, con ciò comunque violando l'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., operante, quale requisito generale, anche in punto di motivi in rito (Cass., Sez.

U., 27/12/2019, n. 34469, Cass., 29/09/2017, n. 22880, Cass., 13/01/2021, n. 342); spese secondo soccombenza; non può ritenersi al contempo una temerarietà dell'impugnazione, tale ipotizzata da Telecom s.p.a. e legittimante - in tesi - la condanna per responsabilità processuale aggravata, poiché l'evidenziata inammissibilità non corrisponde a una pretestuosità delle argomentazioni tale da superare l'ordinario esercizio delle prerogative processuali di difesa sia pure senza esito fausto (cfr., sul punto, Cass., 30/09/2021, n. 26545);

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali delle parti controricorrenti, liquidate per Telecom Italia s.p.a. in euro 1.800,00 oltre a euro 200,00 per esborsi, 15 per cento di spese forfettarie, e accessori legali, e per Credito Cooperativo Mediocrati soc. coop. p.a. in euro 1.500,00 oltre a euro 200,00 per esborsi, 15 per cento di spese forfettarie, e accessori legali. Spese distratte in favore dell'avvocato Iolanda Giordanelli, difensore di Telecom Italia s.p.a. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello d