Cassation court allows appeal, ruling conciliation minutes are valid for performance obligations if no prior obstacles existed.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the lower court's rejection of the appeal, holding that a conciliation minute can serve as an enforceable title for performance obligations. The appellant argued that recent constitutional jurisprudence invalidates such minutes for non-monetary duties, while the lower court relied on outdated precedent. The supreme court found the lower court violated procedural law by failing to verify if specific obstacles to performance existed before the agreement was finalized.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 612 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: A conciliation minute constitutes a valid enforceable title for obligations to do or not do, provided no specific impediments to performance were present at the time of the agreement's formation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente Cv c ORDINANZA sul ricorso n. 26594-2021 proposto da: NALLO LEONARDO ROSARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, alla via GERNLANICO n. 172, presso lo studio dell'avvocato PIER LUIGI PANICI, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO DI CIOLLO - ricorrente- Contro NALLO MARCO ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA, alla via V. COLONNA n. 40, presso lo studio dell'avvocato TEODOLINDA TESTA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE PAPA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7024/2021 della CORTE d'APPELLO di ROMA, depositata il 25/10/2021; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata in data 08/06/2022, dal Consigliere Relatore Dott.
Cristiano Valle, osserva quanto segue. Leonardo Nallo impugna la sentenza della Corte di Appello di Roma, n. 7024 del 25/10/2021, che ha accolto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina, nella causa tra Leonardo e 'Marco Angelo Nallo, affermando che il verbale di conciliazione non può essere titolo per l'esecuzione degli obblighi di fare o non fare. Marco Angelo Nallo resiste con controricorso. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ. La proposta del Consigliere relatore di manifesta inammissibilità, e comunque di infondatezza del ricorso, è stata ritualmente comunicata.
Il ricorrente ha depositato memoria. L'unico motivo di ricorso censura come segue la sentenza della Corte d' Appello di Roma: violazione degli artt. 185, 474 e 612 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. sull'idoneità del verbale di conciliazione, concluso in sede giudiziale, costituire titolo esecutivo per l'esecuzione di obblighi di fare o non fare in palese contrasto con la decisione della Corte Costituzionale n. 366 del 2002. Il ricorso è fondato, diversamente da quanto prospettato con l'originaria proposta di decisione.
La sentenza impugnata richiama del tutto acriticamente, facendolo proprio, un risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10713 del 14/12/1994(Rv. 489205 — 01 poi seguita da Cass.n. 258 del 13/01/1997 Rv. 501697 — 01, e che non è stata, di recente, seguita da altre pronunce massimate, e che afferma: «17 verbale di Ric. 2021 n. 26594 sez. M3 - ad. 08-06-2022 -2- conciliazione giudkiale, pur essendo titolo esecutivo ai sensi dell'art. 183 cod. proc. dv., idoneo all'esecnione per obbligaioni pecuniarie, esetnione ecifica ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. e alla esecrkione per consegna e rilascio, non legittima alla esecuione foggia degli obblighi di .firre e di non fare, poiché l'ad. 612 cod. proc. ciz men giova quale unico titolo valido per l'esecuione sentena di condanna (dovendosi intendere estensivamente con tale e3 nssione ogni provvedimento giudkiale di condanna), in considera:zione della esigenza di un previo accertamento della jUngibilità e quindi de//a coercibilità dell'obbligo di fare o di non ja re.») e non coglie pienamente il significato dell'affermazione della Corte Costituzionale nella sentenza n. 336 del 2002 (dichiarativa della non fondatezza della questione di legittimità costituzionale nei sensi di cui in motivazione, dell'art. 612 cod. proc. civ.).
La Corte Costituzionale ha, nella richiamata sentenza del 2020, affermato quanto segue, con riferimento all'idoneità di un verbale di conciliazione a fondare l'esecuzione per consegna o rilascio ai sensi dell'art. 612 cod. proc. civ.: «Ad attestare il favore che gli interventi legislativi più recenti accordano alla concilia.\>ione possono anche essere men giovate /e norme che la disciplinano in alcuni procedimenti speciali quali quelli davanti al giudice di pace (art. 320 e 322 cod. proc. civ.), al giudice onorario aggiunto (legge 22 luglio 1997, n. 276, art. 13), nonché, di particolare rilievo, le norme che regolano il tentativo di concilia.zione in materia di lavoro (legge 11 maggio 1990, n.108, art. comma 1; decreto legislativo 30 mago 2001, n. 163, art. 63).
Ritiene questa Corte che l'art. 612, primo comma, cod. proc. civ. possa essere /e//o nel senso che esso consenta il procedimento di eseaqione dislinato dalle disposi giovi che /o seguono anche se il titolo esecutivo sia costituito dal verbale di concilia ione, in quanto le eventuali ragioni ostative devono essere valutate non ex post, e cioè nel procedimento di esecu.zione, bensì, se esse preesistovo, in sede di Ric. 2021 n. 26594 sez. M3 - ad. 08-06-2022 -3- .7.4Sdhol„- formcqione dell'accordo conciliativo da parte del giudice che lo promuove e sotto la cui vIg. può concludersi soltanto se la natura della causa lo consente.
In presenza di un verbale di concilia.zione, ali il codice di rito attribuisce in linea di principio e ìcacia di titolo esecutivo (ad. 183, secondo comma, e ad. 474, secondo comma, numero 1), si deve ritenere che le eventuali ragioni di ineseguibilità in forma ipecfìca dell'obbto siano state già considerate ed escluse, ferma restando la possibilità dila" valere quelle sopravvenute.». La Corte territoriale, nell'accogliere, con la sentenza in scrutinio, l'opposizione formulata in primo grado da Marco Angelo Nallo, sulla scorta di un risalente orientamento di legittimità, non si è in alcun modo confrontata con la richiamata, e sopravvenuta, rispetto all'orientamento di legittimità da essa richiamato, sentenza della Corte Costituzionale, verificando, in concreto, se sussistessero ragioni ostative, successive all'intervenuto accordo conciliativo, all'esecuzione coattiva di esso senza arrestarsi alla sola affermazione della ritenuta inidoneità del verbale di conciliazione a fungere da titolo esecutivo.
L'affermazione della Corte di Appello non ha, peraltro, valutato che la conciliazione in esame era stata raggiunta dinanzi al giudice, ossia in una sede che, con terminologia processualavoristica sarebbe definita «garantita». La Corte territoriale è, pertanto, incorsa nel vizio di violazione (o) falsa applicazione dell'art. 612 cod. proc. civ. Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è cassata. La causa, risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, deve essere rinviata alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che nel deciderla si atterrà a quanto in questa sede statuito e provvederà, altresì, alla regolazione delle spese di lite.
Ric. 2021 n. 26594 sez. M3 - ad. 08-06-2022 -4-
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa., anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell