Cassation court dismisses appeal regarding jurisdiction over opposition to precetto, ruling on execution location prevails over elected domicile.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by a creditor against a Rome court's refusal to accept jurisdiction over an opposition to a precetto. The creditor had elected domicile in Naples but initiated execution proceedings in Tivoli and served the precetto in Rome, arguing that the opposition should have been filed in Naples. The court held that an 'anomalous' election of domicile without factual connection to the execution does not determine territorial jurisdiction, which remains with the court of the execution location or the place of service.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 480, comma 3, c.p.c.; Art. 615, comma 1, c.p.c.: The election of domicile in a precetto is not binding for determining the competent court if it lacks factual connection to the execution, which is instead identified by the location of the execution or the place of service.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 31437-2021 proposto da: STANISCIA NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell'avvocato NICOLA STANISCIA, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC COOP, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORAZIO 31, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MATTEI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza N. R.G. 41907/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata 111/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
GIUSEPPE CRICENTI; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. ROSA MARIA DELL'ERBA che chiede che la Corte respinga il ricorso. Conseguenze di legge. Ric. 2021 n. 31437 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -2- Ritenuto che 1.-L'avv. Nicola Staniscia ha notificato precetto alla Banca di Credito Cooperativo di Roma, presso la sede romana. 2.-La Banca ha proposto opposizione alla esecuzione presso il Tribunale di Roma, del quale l'avv. Staniscia ha eccepito l'incompetenza in favore del Tribunale di Napoli, sul presupposto che egli, creditore procedente, nel precetto aveva eletto domicilio proprio a Napoli ai sensi dell'articolo 480 c.p.c..
Nello stesso tempo, il medesimo creditore, Avv. Staniscia, aveva iniziato l'esecuzione, con un pignoramento, a Tivoli. 3.-Il Tribunale di Roma ha fatto precisare le conclusioni sulla eccezione di incompetenza e, riservatosi la decisione, l'ha poi rigettata, osservando come l'elezione di domicilio fatta dal creditore presso il Tribunale di Napoli, è idonea a radicare lì la competenza purché non sia fittizia, e ciò implica che, ove il debitore opposto la contesti o faccia opposizione nel luogo in cui è notificato il precetto, è onere del creditore dimostrare un qualche collegamento con il luogo eletto. 4.-Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per regolamento di competenza l'avv.
Staniscia con un motivo. La Banca ha chiesto il rigetto del ricorso, costituendosi con proprio controricorso, ed ulteriore memoria. Il PG ha chiesto parimenti il rigetto. Considerato che 5.-Il ricorso è in astratto ammissibile, in quanto « il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 cod. proc. civ., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione>> (Cass. sez.
Un. 20449/ 2014; in seguito Cass. 1615/ 2017; Cass. 11742/ 2021). i Nel caso presente, il giudice di merito ha deciso la questione di competenza dopo aver fatto precisare alle parti le conclusioni, come inequivocabilmente risulta dalla relativa ordinanza. 6.-Il ricorso, seppure ammissibile, è tuttavia infondato. 6.1.- Con l'unico motivo di ricorso si denuncia violazione degli articoli 480 c.p.c., 615 c.p.c., 2697 c.c.. La tesi del ricorrente è che, avendo l-N:eletto domicilio, nell'atto di precetto, presso il Tribunale di Napoli/era lì che andava fatta l'opposizione, e non a Roma, tit,L(...- luogo di notifica del precetto.
Ciò per chiaro dettato dell'articolo 480 c.p.c. E con la ulteriore conseguenza che solo ove l'opposizione fosse stata fatta correttamente nel luogo eletto nel precetto, cioè a Napoli, allora l'opposto creditore avrebbe avuto l'onere di dimostrare che a Napoli v'erano beni , o che quel luogo aveva un qualche collegamento con l'esecuzione. Il motivo è infondato per ciò che segue. A prescindere dal rilievo che l'avv. Staniscia ha, sì, eletto domicilio a Napoli, nell'atto di precetto, ma ha iniziato l'esecuzione a Tivoli, con il pignoramento ivi effettuato, salvo però a notificare precetto a Roma, dove è stata incardinata l'opposizione.
A prescindere da ciò, è principio di diritto che « L'elezione di domicilio cd. "anomala" (siccome priva di collegamenti con il luogo dell'esecuzione) che il creditore abbia compiuto nell'atto di precetto, ex art. 480, comma 3, c.p.c., non è vincolante ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente a conoscere dell'opposizione a precetto - il quale va individuato con riferimento al possibile luogo della esecuzione, compreso quello di notifica del precetto - né ai fini della scelta del giudice dell'esecuzione - che non può che essere identificato avuto riguardo al luogo in cui si trovano i beni da sottoporre ad espropriazione - né, tantomeno, incide sulla validità in rito del precetto, determinando unicamente il vincolo, per il debitore, di notificare ivi l'atto di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.>> (Cass. 30141/ 2017;
Cass. 42116/ 2021).Lo stesso ricorrente riconosce che nel luogo del domicilio eletto non vi sono beni né altre ragioni di collegamento con l'esecuzione. Era suo onere comunque dimostrare il contrario. In mancanza di tale dimostrazione, la competenza per territorio va identificata nel luogo dell'esecuzione, compreso quello di notifica del precetto (Cass. 16649/ 2016). luec,-6t,„4. •11-tai,„z._ 41A-r-u.,Lx4 La Corte rigetta il ricorso Condanna il ricorrente al pagamento della somma di 2000,00 euro oltre 200,00 euro di spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo un