Cassation court dismisses appeal against revocation of life annuity sale due to lack of creditor prejudice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court rejected the appeal filed by parents against a life annuity sale of their children's naked property rights to a bankrupt entity. While the lower court revoked the act citing potential creditor prejudice and knowledge of evasion, the cassation court found no actual damage to the bankruptcy estate. The court ruled that the mere alienation of the naked property inherently reduced the debtor's assets, rendering the specific evidence of other available assets unnecessary for establishing the revocation grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2901 c.c.; Art. 301 c.p.c.: The revocation of a disposition of naked ownership is established by the objective reduction of the debtor's patrimony, without requiring proof of specific alternative assets or precise indications of damage.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso 29770-2020 proposto da: NUBIFERO ANTONIETTA, PASQUARIELLO CLARA ASSUNTA, NUBIFERO GIUSEPPE, NUBIFERO GIOVANNI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE CASTRENSE N 7, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI TAGLIALATELA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MONICA TAGLIALATELA; - ricorrenti - contro FALLIMENTO ML SERVIZI INTEGRATI DI MASSIMO GENTILE SAS, in persona del curatore pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA BARTOLOMEO GASTALDI, 1, presso lo studio dell'avvocato ELEONORA ZICCHEDDU, rappresentato e difeso dall'avvocato ACHILLE CIPULLO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3180/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
GIUSEPPE CRICENTI. Ric. 2020 n. 29770 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -2- Ritenuto che 1.Tra i ricorrenti Giuseppe Nubifero e Clara Assunta Pasquariello, genitori, da un lato, e Antonietta Nubifero e Giovanni Nubifero, figli, dall'altro, è intervenuto un atto di costituzione di rendita vitalizia mediante cessione da parte dei genitori ai figli del 50% ciascuno della nuda proprietà di un immobile contro riserva di usufrutto. 2.-Poichè Giuseppe Nubifero era debitore del Fallimento ML Servizi Integrati, il curatore di quest'ultimo ha proposto domanda di simulazione o, in subordine, revocatoria dell'atto poiché ritenuto in pregiudizio delle ragioni del creditore.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato entrambe le domande ritenendo trattarsi di un effettivo contratto di rendita vitalizia meritevole di tutela in quanto rivolto al sostentamento dei figli. Per contro, la Corte d'appello dì Napoli ha invece ritenuto fondata la domanda di revocatoria sostenendo che la prova dì ulteriori beni su cui il creditore avrebbe potuto soddisfarsi era a carico dei debitori convenuti e che, comunque, ì figli beneficiari della vendita erano a conoscenza della natura elusiva dell'atto, attesi i numerosi precedenti pignoramenti che gravano sul bene.
Va altresì menzionata la circostanza per cui durante il procedimento di appello l'allora difensore dei ricorrenti si era cancellato dall'albo ed il processo era proseguito comunque. 4.-Avverso tale decisione viene proposto ricorso con due motivi. Il Fallimento ne chiede il rigetto con controricorso. Considerato che 5.- Con il primo motivo si fa valere violazione dell'articolo 301 del codice di procedura civile. I ricorrenti deducono che, essendosi il loro difensore cancellato dall'albo, il procedimento, giusti principi di diritto di questa Corte, avrebbe dovuto essere interrotto.
Invece è proseguito comunque, e la sentenza che ne è derivata deve pertanto dirsi nulla. Il motivo è infondato. L'interruzione della causa, a seguito di cancellazione dall'albo del difensore è volta a consentire alla parte, che è rimasta priva di difesa, di potersi rivolgere ad altro professionista con cui continuare il processo. La mancata interruzione dunque determina nullità della sentenza nella misura in cui tale diritto di difesa è violato. Nel caso presente è pacifico, ed è documentato (v. documenti allegati da controricorrente) che il difensore dei ricorrenti, dopo la cancellazione dall'albo, non solo ha partecipato mediante delegato alle udienze, ma ha sottoscritto digítalmente la comparsa e la memoria di replica, ed infine si è fatto rilasciare una nuova procura.
Con la conseguenza che la parte non è, di fatto, rimasta priva di difesa, e dunque la mancata interruzione non ha causato alcun danno. Altro discorso essendo quello della rilevanza penale e deontologica di un tale comportamento. Del resto, l'apparenza creata dal difensore che continua a difendere il cliente nonostante la cancellazione, è già stata tenuta in conto da questa Corte nell'affermare la validità della notifica effettuata ad un difensore che si era comportato similmente a quello degli attuali ricorrenti (Cass, 12478/ 2013). 7.-Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 2901 c.c. Secondo i ricorrenti, la Corte di merito avrebbe desunto il danno dalla natura del debitore, o meglio, dalla circostanza che ad agire era il Fallimento, e dal fatto che lo stesso Fallimento aveva chiesto l'anticipazione delle spese non avendo la liquidità necessaria, e lo avrebbe fatto dunque sulla base di indizi niente affatto precisi e concordanti.
Il motivo è infondato. La Corte di Appello ha ricavato il danno non tanto da elementi presuntivi, ma proprio dalla stessa oggettiva diminuzione patrimoniale: del resto non risulta che la questione della rilevanza della vendita della sola nuda proprietà sia stata posta in appello, e comunque essa non è rilevante, trattandosi dell'atto di disposizione di un diritto che determina diminuzione del patrimonio. In sostanza, data l'alienazione di un bene immobile, la Corte di merito ha assunto, correttamente, che spettava al debitore, e non già al Fallimento / /\ dimostrare che vi erano altri beni capienti, essendo invece il danno costituito dalla cessione in sé del cespite, di cui peraltro non è emersa la natura onerosa.
Il ricorso va dunque rigettato. Spese a carico del soccombente.
P.Q.M.
tm "2,1, La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti a pagamento delle spese di lite, nella misura di 3000,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.