Italian court dismisses appeal claiming nullity due to lawyer's death, ruling it was filed too late.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luigi Pulcini's appeal inadmissible for failing to interrupt the proceedings after his lawyer's death. Although the death of the sole procurator triggers automatic process interruption under Article 301 of the Code of Civil Procedure, the nullity must be raised within a specific time limit. The court found the appeal filed in 2020 was well beyond the long deadline established by Article 327, rendering the procedural defect unchallengeable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 301, 161, 327 c.p.c.: The death of the sole procurator causes automatic process interruption and nullity of subsequent acts, but such nullity can only be invoked as an appeal ground within the long deadline following the judgment's publication.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13629-2020 proposto da: PULCINI LUIGI, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO DI LAURO; - ricorrente - contro PONTUALI ALDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOSCANA 1, presso lo studio dell'avvocato GIANNA VALERI che lo rappresenta e difende; - controricorrente - contro STUDIO LUCIO SESTIO SRL, CARIGE ASSICURAZIONI SPA; - intimati - avverso la sentenza n. 6305/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
GIUSEPPE CRICENTI. Ric. 2020 n. 13629 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -2- Ritenuto che 1.-Luigi Pulcini ha citato in giudizio Aldo Pontuali il quale, a sua volta, ha ottenuto la chiamata in garanzia dello studio Lucio Sestio srl e della Carige Assicurazioni spa, al fine di ottenere da Aldo Pontuali la restituzione di una somma indebitamente da questi trattenuta. 2.-11 Tribunale di Roma in primo grado ha rigettato la domanda, ed avverso tale decisione ha proposto appello principale il Pulcini, ed appello incidentale le altre parti. La Corte di appello di Roma ha rigettato l'appello principale ed ha accolto gli appelli incidentali. 3.-Tuttavia, nelle more del giudizio di appello, è deceduto il difensore del Pulcini, 4.-Quest'ultimo dunque impugna la sentenza di appello con un solo motivo onde farne valere la nullità per la mancata interruzione del processo, dovuta alla morte del difensore.
Aldo Pontuali ha notificato controricorso con cui non si oppone all'annullamento della sentenza impugnata. Ne chiede invece il rigetto la Amissima Assicurazioni spa. Considerato che 5.- Con l'unico motivo di appello il ricorrente denuncia violazione degli articoli 301 e 101 cpc e sostiene che la sentenza, essendo stata pronunciata in difetto di contraddittorio, deve ritenersi nulla: ciò in quanto la morte del difensore avrebbe dovuto comportare l'interruzione del processo anche in difetto di conoscenza da parte del giudice. Il ricorso è però inammissibile perché tardivo.
E' principio di diritto che « La morte dell'unico procuratore a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, comporta, ai sensi dell'art. 301 c.p.c., l'automatica interruzione del processo, con conseguente preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che se compiuta è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza. Tuttavia tale nullità, in applicazione della regola dell'art. 161 c.p.c., può essere fatta valere solo quale motivo di impugnazione, e nei limiti di questa, con l'effetto che non è più proponibile se sia decorso il termine "lungo" decorrente dalla pubblicazione della sentenza, ex art. 327, comma 1, c.p.c.» (Cass. 28846/ 2018; ). i Nel caso presente, la sentenza impugnata, che avrebbe disatteso di dichiarare l'interruzione, è de1121.10.2016, mentre il ricorso per Cassazione risulta notificato il 28.5.2020, ben oltre il termine lungo.
In sostanza, è vero che la mancata interruzione del processo è vizio della sentenza, ma è altresì vero che tale vizio va fatto valere come motivo di impugnazione e l'impugnazione deve essere tempestiva. Qui non lo è. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con la conseguenza delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso . Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 2500,00 euro oltre 200,00 euro di spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello