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Ordinanza — n. 28860/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax agency's appeal against Regional Commission for failure to extend tax amnesty to individual partners.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28860/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision to dismiss the case. The agency argued that a tax amnesty granted to a partnership company does not automatically apply to its individual partners, who remain subject to separate assessments. The court agreed, ruling that the amnesty request by the company did not cover the partners' liabilities, thereby overturning the dismissal and remanding the case for further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 6 D.L. 119/2018; Art. 5 TUIR: A tax amnesty granted to a partnership company does not automatically extend to its individual partners, who retain the tax authority's power to assess their own liabilities independently.

Parole chiave

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tax amnesty scope partnership company partners IRPEF assessment tax liability autonomy Regional Tax Commission Cassation appeal tax amnesty extension contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 6 del D.L. 119/2018
Sostiene l'Ufficio che la definizione ex art. 6 del D.L. 119/2018 riguardava esclusivamente gli accertamenti emessi dalla Direzione Provinciale 1 di Torino, ossia gli atti impositivi nei confronti della società di persone.
Art. 5 TUIR

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 15076/2020
Cass. n. 14858 del 2016
Cass. n. 14858 del 2016; Cass.
Cass. n. 28007 del 2017
14858 del 2016; Cass. n. 28007 del 2017; Cass.n.
Cass. n. 7134 del 2014
Cass. n. 6089 del 2022
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 25909-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro COSTRUZIONI COED SNC DI QUINCI PIERPAOLO & C., QUINCI PIERPAOLO, CITTADINO SALVINO, CITTADINO GAETANO, TUMMINELLO MA ITEO, ADER AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimati - avverso la sentenza n. 153/5/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 09/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 25909 sez. MT - ud. 24-05-2022 -2- • 25909/2021 Agenzia delle entrate c/ Costruzioni C.O.E.D. SNC di Quinci Pierpaolo & C. henuto che: L genzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR (.1 ,2 Piemonte, che su impugnazione da parte della società Costruzioni (10.E.D. SNC di Quinci Pierpaolo & C. - avverso avvisi di accertamento IVA e: 1RAP per gli anni gli imposta 2007, 2008 e 2009 - e da parte dei soci - a ierso avvisi di accertamento Irpef per imputazione dei maggior redditi )artecipazione anno 2007- dichiarava cessata la materia del contendere.

L g e nzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Torino aveva emesso nei c3afronti della società avvisi di accertamento sulla base del P.V.C. redatto ci la GDF, e, in base al maggior reddito accertato in capo alla società, ex t 5 TUIR, procedeva al recupero IRPEF dai singoli soci, in base alla J )ta di partecipazione. Avverso i tre avvisi di accertamento ricorreva 1::"-ipestivamente la società. La Direzione Provinciale II di Torino, aveva a t .tesì emesso un avviso di accertamento nei confronti del socio Salvino Ct:adino, con cui recuperava a tassazione il maggior reddito accertato in lpo alla società in base alla quota posseduta (25%).

Ricorreva il (D3n:ribuente chiedendo la sospensione cautelare. CTP, sezione XII, con ordinanza 579/2014 accoglieva l'istanza di s.-1-pensione. In data 22/08/2014 si costituivano i soci (al 25%) Salvino ::Ladino, Gaetano Cittadino e Matteo Tumminello per integrare il ::-;consorzio necessario. La CTP, sezione XI con ordinanza n.2348/2014 e ione XII con ordinanza 2349/2014, dichiaravano l'interruzione del -(-cesso per l'avvenuta cessazione delle attività da parte della società. cci presentavano istanza di fissazione dell'udienza. Successivamente italia Nord SPA inviava ai contribuenti comunicazione preventiva di isc .:zione ipotecaria su beni mobili in relazione alle pretese fiscali di cui a ; i .ndicati avvisi di accertamento.

Ricorrevano, con distinti ricorsi, i soci lino Cittadino e Gaetano Cittadino avverso gli avvisi di iscrizione i:cLecaria e presentavano istanza di sospensione. L :1 CTP, sezione V, con ordinanza 1379/2015, previa riunione dei p-(,cedimenti, respingeva le istanze cautelari, dichiarava inammissibili i ri,:::)rsi dei soci per tardività degli stessi. Per quanto riguardava la società, CTP, ritenute infondate le eccezioni pregiudiziali di legittimità e le d ygilanze di merito riteneva fondato l'operato dell'Ufficio, quanto alle :cure per operazioni inesistenti; dichiarava inammissibili i ricorsi avverso I' scrizione ipotecaria e respingeva gli altri ricorsi.

Jerso la suddetta sentenza proponeva appello parte contribuente. Si cDstituivano in giudizio: la Direzione provinciale I di Torino, ribadendo la cittimità del provvedimento impugnato; l'Agenzia delle entrate eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva sul rr.,:rito, rilevando la propria funzionalità solo ai fini della riscossione del c ,,dito fiscale; la Direzione provinciale II di Torino, ribadendo i motivi di ir 2rnmissibilità già dedotti relativamente agli atti ad essa riferibili. ,:iata 07/01/2021 la Direzione provinciale di Torino 1 ha chiesto HUnzione del giudizio per intervenuta definizione della lite, ex art. 6 DL 11 9/2018, e la CTR ha dichiarato la cessata la materia del contendere ai dell'art. 6 DL 119/2018, compensando, ex art. 46 D.Lgs 546/1992, spese del giudizio. cgntribuenti sono rimasti intimati.

Considerato che: Con l'unico motivo l'Agenzia delle entrate deduce violazione degli artt. 6 del DL 119/2018, 46 del D.Lgs 546/1992 e 112 c.p.c., in relazione all'art.360, comma 1, n. 4, c.p.c., con riferimento alla dichiarata cessazione della materia del contendere, per avere la CTR erroneamente dichiarato l'estinzione del giudizio in relazione a tutti ricorsi riuniti. Sostiene l'Ufficio che la definizione ex art. 6 del D.L. 119/2018 riguardava esclusivamente gli accertamenti emessi dalla Direzione Provinciale 1 di Torino, ossia gli atti impositivi nei confronti della società di persone.

2. Va preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti della società Costruzioni C.O.E.D. SNC, in quanto estinta. 1.2 Il motivo è invece fondato con riferimento ai soci . In ossequio ai principi ribaditi da questa Corte, si ribadisce che l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società e quello emesso nei confronti dei soci conservano, ciascuno, la propria autonomia, contrariamente a quanto si verifica nell'accertamento con adesione, ad istanza della società, che costituisce titolo per effettuare un accertamento nei confronti dei soci in ordine al maggior reddito da partecipazione (cfr., ordinanza 21834 del 7.9.2018).

Con riferimento all'autonomo avviso di accertamento emesso ai fini Irpef nei confronti del socio, non è consentito invocare la sussistenza del presupposto, costituito dalla richiesta di definizione agevolata della lite proposta dalla società, atteso che la pretesa tributaria si esplica nella specie con una duplicità di avvisi, diretti a soggetti diversi e per imposte differenti (Cass.n.14147/2021). Ciò in quanto il condono fiscale ottenuto da una società di persone non estende automaticamente i suoi effetti nei confronti dei singoli soci, rispetto ai quali l'Ufficio conserva il potere di procedere ad accertamento, con l'ulteriore effetto che possono i soci presentare eventualmente istanze dirette ad avvalersi del condono, il che nella specie non è avvenuto (Cass. n. 15076/2020). 1.4 Occorre inoltre evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr.

Cass. n. 14858 del 2016; Cass. n. 28007 del 2017; Cass.n. 7134 del 2014), in tema di accertamento delle imposte sui redditi, riferito a società di persone, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili opera qualora sussista un valido accertamento a carico della società in ordine a ricavi non contabilizzati, e tale ultimo accertamento, come nel caso in esame, costituisce il presupposto per !accertamento a carico dei soci di utili eventualmente da essi percepiti. in tale contesto, qualora, come nella specie in esame, la società di persone abbia chiesto di avvalersi della definizione agevolata prevista dall'art. 6 del D.L. 119/2018, l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società e quello conseguenziale emesso nei confronti dei soci mantengono la loro autonomia.

Pertanto, con riferimento all'autonomo avviso di accertamento emesso nei confronti dei soci, non è consentito invocare la sussistenza del presupposto, costituito dalla richiesta di definizione agevolazione della lite fatta dal singolo socio, atteso che, nonostante il modello unitario di rettifica, la pretesa richiesta di definizione agevolazione della lite fatta dal singolo socio, atteso che, nonostante il modello unitario di rettifica, la pretesa tributaria si esplica nella specie con una duplicità di avvisi, diretti a soggetti diversi (società e soci) e per imposte differenti (IVA E IRAP per la società ed IRPEF per i soci).

La definizione agevolata ottenuta dalla società di persone o dai singoli soci non estende dunque automaticamente i suoi effetti nei confronti, rispettivamente, dei singoli soci e della società, riguardo ai quali l'ufficio conserva il potere di procedere ad accertamento, come nella specie è avvenuto (Cass. 6089 de/ 2022).

3. Ha pertanto errato la CTR nel dichiarare la cessata materia del contendere anche in relazione agli accertamenti dei soci, dal momento che, in base agli indicati principi, la definizione della lite della società di Persone non estende automaticamente i suoi effetti anche agli atti impositivi nei confronti dei soci; così decidendo, peraltro, la CTR ha omesso di pronunciarsi sulle eccezioni formulate dalla Direzione Provinciale 2 di Torino e dall'Agente di riscossione. Conclusivamente, il ricorso va accolto nei confronti dei soci, e la sentenza cassata con rinvio, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in diversa composizione.; il ricorso va dichiarato inammissibile nei confronti della società estinta.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità nei confronti dei soci; dichiara inammissibile il ricorso nei confronti della so