Cassation court allows appeal against INPS, ruling no automatic link between tax form omission and tax evasion intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Sonia Vallarelli's appeal against the Naples Court of Appeal's dismissal of her claim regarding INPS contributions. Vallarelli argued that the lower court incorrectly equated the mere failure to complete a tax form with intentional tax evasion, which would suspend the statute of limitations. The court agreed, stating that determining such intent requires a factual evaluation by the trial judge that is subject to review for motivational defects, not a legal presumption.
Regesto Legislator
Generato dall'IAD.Igs. 218/1997; art. 116 legge 388/2000; art. 2941 n. 8 cod. civ.: The mere failure to complete a tax form does not automatically constitute intentional tax evasion; such intent must be proven through a factual evaluation subject to review for motivational defects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 26640-2021 proposto da: VALLARELLI SONIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO, 78, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO FERRARA, rappresentata e difesa dall'avvocato FABIO D'ISANTO; - ricorrente- contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato LELIO MARITATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONIEIrA CORETTI, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO; - controricorrente- avverso la sentenza n. 2671/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2021 n. 26640 sez. ML - ud. 13-07-2022 -2- R.G. 26640/2021 RILEVATO CHE: la Corte di appello di Napoli, confermando la sentenza del Tribunale della stessa città, ha rigettato la domanda di Sonia Vallarelli, avvocato, diretta a sentir dichiarare illegittima l'iscrizione d'ufficio, da parte dell'INPS, alla gestione separata a far data dal 2012, disattendendo l'eccezione di prescrizione prospettata dalla ricorrente; la Corte territoriale, individuando il dies a quo della prescrizione nell'ultimo giorno utile al pagamento dei contributi alla gestione separata, ha ritenuto non prescritto il credito dell'INPS rilevando che la Vallarelli aveva mancato di compilare il quadro RR allegato alla dichiarazione dei redditi, e che tale omissione determinava la sospensione della prescrizione, rendendo operante l'ipotesi di comportamento omissivo doloso del debitore di cui all'art. 2941 n. 8 cod. civ., la quale si verifica anche nel caso di occultamento dei ricavi conseguiti dal professionista; la cassazione della sentenza è domandata da Sonia Vallarelli sulla base di un motivo unico; l'INPS ha depositato controricorso;
è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente contesta "Violazione e falsa applicazione del D.Igs. 218/1997 in combinato disposto con l'art. 116 della legge 388/2000 e con l'art. 2941, n. 8, cc"; richiamando la giurisprudenza di legittimità, sostiene che la Corte d'appello avrebbe erroneamente affermato che sussiste un automatismo tra la mera mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, tale da far operare l'ipotesi sospensiva del termine di prescrizione quinquennale; il motivo merita accoglimento; questa Corte ha affermato che "In tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della I. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ." (Cass. n.37529 del 2021 e successive); nel caso in esame, la formulazione da parte del giudice dell'appello della fattispecie omissiva è fatta discendere, effettivamente, in via esclusiva dalla mancata compilazione del Quadro RR; sebbene la motivazione spenda alcune righe per dimostrare l'assunto, in realtà, il tenore letterale delle locuzioni utilizzate dalla Corte territoriale al fine di giustificare l'intento doloso nulla prova in concreto, se non la circostanza che la mancata compilazione dell'apposito quadro della dichiarazione reddituale mostra il precipuo interesse dell'odierna ricorrente ad occultare i redditi professionali conseguiti al fine di eludere i versamenti contributivi; ciò, tuttavia, come afferma il precedente richiamato, non corrisponde alla realtà, dovendo, l'accertamento di tale intento, essere raggiunto proprio nel corso del giudizio, secondo una valutazione da parte del giudice del merito censurabile (eventualmente) in sede di legittimità unicamente sub specie di vizio motivazionale e sempre nei ristretti limiti di ammissibilità dello stesso sanciti dall'art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ. nella formulazione attualmente vigente; in definitiva il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, la quale è chiamata a provvedere anche sulle spese del presente giudizio; in considerazione dell'esito del giudizio, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione anche sulle spese del prese