Cassation court dismisses pension appeal, ruling 'maintenance' requires proof of actual financial support beyond mere cohabitation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal against a lower court ruling denying a survivor's pension to an incapacitated daughter. The daughter argued she lived with her deceased father and received his support, but the appellate court found no evidence of actual financial maintenance, noting she resided with her mother who already received family allowances. The supreme court upheld the dismissal, emphasizing that 'maintenance' requires proof of continuous financial provision rather than just physical cohabitation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAL. n. 903 del 1965, art. 22; Art. 3, all. 1 Circolare INPS n. 185/2015: The requirement of 'maintenance' for a survivor's pension must be proven by demonstrating continuous financial provision by the deceased, not merely by physical cohabitation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24383-2021 proposto da: GUGLIOTTA VITTORIA, in qualità di amministratore di sostegno di Caterina Diaco, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A TOSCANI 95, presso lo studio dell'avvocato TERESA MARIA MANGANELLA, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONINO TILLIECI; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARLA, 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SEBASTIANO CARUSO, SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, GIUSEPPINA GIANNICO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 353/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 25/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2021 n. 24383 sez. ML - ud. 13-07-2022 -2- R.G. 24383/2021 RILEVATO CHE: la Corte di Appello di Catanzaro, a conferma della sentenza del Tribunale di Crotone, ha rigettato la domanda di Caterina Diaco, inabile al 100%, diretta a sentirsi riconoscere il diritto a percepire la pensione di reversibilità dopo la morte del padre, in difetto del requisito della vivenza a carico, alla data del decesso dello stesso, di cui l'istante non aveva, secondo il giudice del merito, fornito prova in giudizio; la Corte territoriale ha escluso, in particolare, che l'esistenza di conti bancari e postali cointestati potessero confermare la sussistenza del predetto requisito e ha altresì accertato che la madre della Diaco percepiva la pensione di vecchiaia comprensiva degli assegni familiari sia per il coniuge che per la figlia; la cassazione della sentenza è domandata da Vittoria Gugliotta, in qualità di amministratore di sostegno della figlia Caterina Diaco sulla base di due motivi; l'INPS ha depositato tempestivo controricorso;
è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1 n 3 cod. proc. civ., la ricorrente contesta " Violazione ed erronea applicazione della L. n. 903 del 1965 art. 22 sul requisito della vivenza a carico"; sostiene che la Corte d'appello avrebbe errato nel considerare non provato il requisito della vivenza a carico quale effettiva comunione di tetto e di mensa (Art. 3, all. 1 della Circolare INPS n. 185 del 18 novembre 2015); che, sebbene formalmente residente in luogo diverso da quello del padre, Caterina Diaco aveva sostanzialmente convissuto con lui fino alla data del decesso; con il secondo motivo formulato ai sensi dell'art. 360, co.1 n 3 e n. 5 cod. proc. civ., lamenta "Violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. - cattivo esercizio del prudente apprezzamento della prova e dell'onere della prova, motivazione apparente sul requisito del mantenimento abituale, omesso esame di un fatto decisivo"; sostiene di aver fornito tutti gli elementi da cui poter desumere il mantenimento abituale e prevalente della figlia da parte del padre e che la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare ovvero, qualora ritenuto incompleto il quadro probatorio, esercitare il proprio potere di integrare d'ufficio i mezzi istruttori ex art. 421 cod. proc. civ.; i motivi, esaminati congiuntamente per evidente connessione, non meritano accoglimento; secondo il consolidato orientamento di legittimità, "In caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile; tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto non provato il requisito della vivenza a carico del defunto padre di una figlia, e riconosciuto la pensione di reversibilità solo alla vedova)" (Cass.n. 9237 del 2018); alla stregua di tale principio di diritto, il provvedimento impugnato non può essere fondatamente censurato in questa sede, atteso che la Corte territoriale ha accertato con motivazione esente da vizi logico-argomentativi che, al momento del decesso di Carmelo Diaco, avvenuto in data 1.10.2013, la figlia non conviveva con il padre a Curinga, ma risiedeva con la madre a Crotone; ha quindi concluso, secondo il proprio prudente apprezzamento, raggiunto all'esito di un giudizio svoltosi entro i chiari e rigorosi canoni indicati dalla giurisprudenza di questa Corte, che Caterina Diaco, oltre a non convivere fisicamente con il padre, non aveva percepito da quest'ultimo nessun mantenimento, risultando a esclusivo carico della madre, la quale riceveva a tale titolo gli assegni familiari per la figlia; in definitiva, il ricorso va rigettato; non si provvede sulle spese per la presenza della dichiarazione di esenzione reddituale della parte, ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., di cui si dà testualmente atto nella sentenza d'appello;in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma