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Ordinanza — n. 28847/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to properly contest first-instance evidence rejection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28847/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to adequately contest the first-instance court's rejection of testimonial evidence. The lower courts found the employment relationship fictitious based on thorough inspection records and held that the burden of proof remained with the worker. The Court ruled that the appellant's failure to specifically challenge the first-instance reasoning regarding the evidence rendered the appeal procedurally defective.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, nn. 3 e 5 c.p.c.; Art. 2697 c.c.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the appellant fails to specifically contest the first-instance court's rejection of evidence or fails to demonstrate the decisive nature of the omitted means of proof.

Parole chiave

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inadmissible appeal burden of proof testimonial evidence fictitious employment procedural defect indennità giornaliera differita riposo settimanale lavoro occasionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, co. 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
CONSIDERATO CHE: il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.
Art. 2697 c.c.
civ., denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod.
Art. 244, 420 e 421 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I.
art. 380-bis cod. proc. civ
è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
art. 2697 cod. civ
civ., denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23194 del 2017
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 13263-2021 proposto da: CARDINALE RAIMONDO , domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato LOREDANA LIONETTI; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 02121151001; - intimato - avverso la sentenza n. 1537/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata 11 03/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA DE FELICE.

R.G. 13263/2021 RILEVATO CHE: la Corte di Appello di Bari ha confermato la pronuncia del Tribunale di Foggia che aveva rigettato la domanda proposta da Raimondo Cardinale nei confronti dell'INPS per l'accredito di centodue giornate lavorative effettuate nell'anno 2008 presso la ditta Garofoli Gaetano come operaio agricolo a tempo determinato; la Corte territoriale ha accertato che il Cardinale non aveva fornito la prova in ordine all'esistenza di prestazioni lavorative in regime di subordinazione per il numero minimo di giornate previste dalla legge e che la fittizietà del rapporto lavorativo emergeva anche dalla valida e puntuale attività ispettiva svolta dall'istituto previdenziale in merito alle risultanze documentali prodotte dalla azienda "pseudo- datrice" (denuncia di manodopera, buste paga); ha rilevato, infine, che a supporto della propria domanda l'appellante avrebbe dovuto riproporre in maniera circostanziata la prova testimoniale, contrastando adeguatamente nell'atto introduttivo di appello le ragioni del rigetto della stessa da parte del primo giudice; la cassazione della sentenza è domandata da Raimondo Cardinale sulla base di due motivi, illustrati da memoria; l'INPS è rimasto intimato;

è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ." perché la sentenza impugnata, rigettando la prova testimoniale così come articolata in giudizio dall'appellante, avrebbe disconosciuto la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato sulla base del solo verbale ispettivo, generico e laconico, nonché del susseguente provvedimento di cancellazione dall'elenco, con l'effetto di far gravare integralmente sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro; il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ, contesta "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod.civ. e artt. 244, 420 e 421 c.p.c."; sostiene il ricorrente che il giudice avrebbe erroneamente considerato non censurato il capo della sentenza di primo grado che aveva considerato inadeguata la richiesta di prova testimoniale, omettendo di esercitare il proprio potere istruttorio nell'assegnare alla parte un termine per porre rimedio alla irregolarità nell'articolazione del mezzo; i motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, vanno dichiarati inammissibili; la Corte d'appello ha accertato in fatto che, a seguito della valida e puntuale attività ispettiva sui documenti dell'azienda "pseudodatrice", non residuano dubbi circa la fittizietà del rapporto di lavoro subordinato intercorrente fra il Cardinale e l'impresa Garofoli e che, pertanto, nessuna agevolazione probatoria in favore del lavoratore aveva ad operare, in quanto l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento dell'iscrizione (negata) è a suo esclusivo carico; quanto alla prova testimoniale, unico possibile supporto probatorio della domanda attorea a fronte di una circostanziata attività ispettiva, la Corte territoriale ha acclarato che l'appellante si era limitato a riproporre la richiesta di prova testimoniale, senza articolare nessuna censura in merito alle ragioni del rigetto in primo grado della stessa, contravvenendo alla regola processuale del giudizio di appello, il quale postula che le ragioni su cui si basa il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità e che siano messe in correlazione con la motivazione della pronuncia impugnata; la motivazione della sentenza d'appello è, peraltro, conforme all'orientamento consolidato di questa Corte, il quale afferma che qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonché di dimostrare sia l'esistenza di un nesso eziologico tra l'omesso accoglimento dell'istanza e l'errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell'errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove (Così, ex plurimis, Cass. n. 23194 del 2017);alla luce del Supremo Insegnamento, la doglianza con cui parte ricorrente lamenta la mancata concessione di un termine per sanare l'irregolarità nell'articolazione della prova testimoniale da parte del giudice d'appello appare priva di pregio, atteso che tale scelta è motivata dall'avere l'odierno ricorrente omesso di censurare adeguatamente il capo della pronuncia di primo grado che aveva respinto l'ingresso della prova testimoniale in giudizio, e che tale statuizione non è resa oggetto di contestazione alcuna in questa sede; la Corte d'appello ha peraltro aggiunto, a completamento della propria argomentazione sul tema probatorio, che l'invocato esercizio del potere istruttorio del giudice dell'appello non avrebbe trovato comunque giustificazione nella presenza di ulteriori mezzi istruttori, ritualmente dedotti dalla parte, già acquisiti e meritevoli di approfondimento, atteso che, l'appellante non aveva minimamente assolto l'onere probatorio posto a suo carico; in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; non si provvede sulle spese in favore della parte rimasta intimata; in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norm