INPS appeal dismissed for inadmissibility as prescription issues require factual findings by the court of first instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the INPS's appeal inadmissible because the lower court correctly ruled that prescription issues require factual findings on dolous concealment. The INPS argued that an attorney's failure to complete a specific tax form constituted automatic evidence of intentional debt concealment. The court rejected this, stating that determining such concealment is a matter for the trial judge and cannot be reviewed on appeal without specific procedural grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2935, 2941 n. 8 c.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: The determination of intentional concealment of contributory debt is a factual assessment reserved for the court of first instance and is not subject to review on appeal unless specific procedural defects are raised.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 26949-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato ANTONIETTA CORETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE; - ricorrente - contro GALE() 1-1 I ELISABETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 143, presso lo studio dell'avvocato TERESA STAGLIANO', rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA LO GIUDICE; - controricorrente- avverso la sentenza n. 50/2020 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 25/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
FRANCESCO BUFFA. Ric. 2020 n. 26949 sez. ML - ud. 13-07-2022 -2- Adunanza camerale del 13 luglio 2022 — Pres. Leone, rel. Buffa n. 26949/2020 INPS-GALEOTTI La corte d'appello di Genova, con sentenza del 25 febbraio 2020, ha accolto l'appello proposto dall'avvocato Elisabetta Galeotti e, in riforma del provvedimento impugnato ha dichiarato l'estinzione per prescrizione dei crediti contributivi dovuti alla Gestione separata e richiesti dall'INPS per l'anno 2011. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'INPS; la controparte ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
Con un unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., parte ricorrente deduce la violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c. in relazione all'art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995, all'art. 18, comma 12, D.L. 98/2011, convertito con modificazioni nella L. 111/2011, all'art. 1 del D. Lgs. n. 462/1997 ed all'art. 10, comma 1, del D. Lgs. n. 241/1997, per aver la corte d'appello escluso la sospensione della decorrenza della prescrizione per doloso occultamento del debito da parte di avvocato che, iscritto d'ufficio alla Gestione separata per Fanno 2011, omette di compilare il cosiddetto quadro RR.
In tal modo, la corte di merito sarebbe incorsa in errore di diritto, non considerando la ricorrenza di una «presunzione di occultamento» di dati essenziali per ravvisare l'esistenza o meno dell'obbligo contributivo. Il ricorso è inammissibile. Con le proposte censure della sentenza impugnata, prive di specifica attinenza al decisum, l'INPS si limita ad affermare la sussistenza di una «presunzione di occultamento» derivante dall'omessa compilazione del quadro RR, situazione, invece, non prospettabile (tanto più in questa sede di legittimità).
È stato infatti ritenuto (Cass. n. 7254 del 2021, n. 37529 del 2021 ed altre successive), come non sia predicabile «un automatismo [...] tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo». Il relativo accertamento (id est: l'accertamento di un eventuale occultamento doloso del credito) configura, infatti, un giudizio rimesso al giudice di merito e, perciò, censurabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 5 cod.proc.civ., qui non ritualmente prospettati.
Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l'INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2000 per compensi professionali, Euro 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'INPS, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nell'ad