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Ordinanza — n. 28845/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS claim by finding the statute of limitations did not expire due to a 2011 payment deadline extension.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28845/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court allowed the INPS's appeal against a lower court ruling that had declared the social contributions prescribed. The INPS argued that a 2011 decree extending the payment deadline prevented the five-year limitation period from expiring before the notice of payment was received. The court agreed, noting that the extension applied to these specific contributions, meaning the limitation period had not yet matured at the critical date.

Regesto Legislator

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Art. 2935 c.c.; Art. 2, commi 26-31, L. 335/1995; The five-year statute of limitations for social contributions does not expire if a subsequent administrative decree validly extends the payment deadline for the relevant tax year, thereby interrupting the passage of time required for prescription.

Parole chiave

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statute of limitations social contributions payment deadline extension prescription period INPS contributions administrative decree tax deadline extension retroattività della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2935 c.c.
3, c.p.c., parte ricorrente deduce la violazione dell'art. 2935 c.c. in relazione all'art.
Art. 2, commi 26-31, L. 335/1995
in relazione all'art. 2, commi 26-31, L. 335/1995, all'art.
D.P.C.M. 12 maggio 2011
Tuttavia, per l'anno 2011, il D.P.C.M. 12 maggio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale — Serie generale n.
D.P.R. n. 435/2001
17 del D.P.R. n. 435/2001 e del D.P.C.M.
D.L. n. 233 del 2006
Nella specie il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato (dal D.L. n. 233 del 2006, art.
art. 2935 c.c
3, c.p.c., parte ricorrente deduce la violazione dell'art. 2935 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 4899 del 23/02/2021
Cass. 4899 del 23/02/2021).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 22157-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato ANTONIETTA CORE 1.1 I, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO; - ricorrente- contro AURELI PAOLO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO SCIFO; - co.ntroricorrente - avverso la sentenza n. 244/2019 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 27/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

FRANCESCO BUFFA. Ric. 2020 n. 22157 sez. ML - ud. 13-07-2022 -2- Adunanza camerale del 13 luglio 2022 — Pres. Leone, rel. Buffa n. 22157/2020 INPS-AURELI La corte d'appello di Cagliari, con sentenza del 27 dicembre 2019, ha rigettato l'appello proposto dall'INPS contro l'avv. Paolo Aureli e confermato il provvedimento impugnato che aveva annullato l'avviso di accertamento avente ad oggetto i contributi dovuti alla Gestione separata per l'anno 2010. La corte territoriale ha dichiarato prescritti i crediti vantati dall'INPS. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'INPS; la controparte ha resistito con controricorso.

Con un unico motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., parte ricorrente deduce la violazione dell'art. 2935 c.c. in relazione all'art. 2, commi 26-31, L. 335/1995, all'art. 18 del D.Lgs. n. 241/1997, all'art. 17 del D.P.R. n. 435/2001 e del D.P.C.M. del 12 maggio 2011 pubblicato in G.U. n.111 del 14 maggio 2011, per aver la corte territoriale dichiarato erroneamente la prescrizione dei contributi, avendo omesso di considerare la proroga al 6 luglio 2011 del termine di versamento della contribuzione dovuta sui redditi prodotti nel corso dell'anno 2010 da parte di lavoratore autonomo iscritto alla gestione separata.

Il motivo è manifestamente fondato. Nella specie il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato (dal D.L. n. 233 del 2006, art. 37, comma 11, conv. in L. n. 248 del 2006, che ha modificato sul punto l'originaria previsione del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, commi e 2) al 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti. Tuttavia, per l'anno 2011, il D.P.C.M. 12 maggio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale — Serie generale n. 111 del 14 maggio 2011, all'art. 1, ha previsto lo slittamento dei termini, dal 16 giugno al 6 luglio 2011, senza alcun pagamento aggiuntivo, dei versamenti delle imposte dirette, dell'Irap e dell'acconto della cedolare secca e tale slittamento è, quindi, applicabile anche a quei contributi che devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi (v.

Cass. 4899 del 23/02/2021). Di conseguenza, alla data del 4 luglio 2016, data di ricezione da parte del contribuente dell'avviso bonario dell'INPS di richiesta di pagamento, atto interruttivo della prescrizione del credito considerato, non poteva dirsi maturata la prescrizione quinquennale dei contributi richiesti. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata e la causa va rinviata alla medesima corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame e per le spese del presente giudizio. P.q.m. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla medesima corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di cons olio