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Ordinanza — n. 28844/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, ruling mandatory separate fund registration requires habitual professional activity, not just income level.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28844/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that barred an attorney from mandatory registration in the Separate Management. The INPS argued that professional membership alone should trigger contributions, while the lower court found the attorney's activity was occasional due to low income and lack of proof of habituality. The court upheld the lower decision, establishing that registration depends on the factual existence of habitual professional practice, which the low income and lack of evidence failed to prove.

Regesto Legislator

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Art. 2, commi 26-31, L. 335/1995; Art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003: Mandatory registration in the Separate Management for lawyers requires proof of habitual professional activity, not merely professional membership or income below the €5,000 threshold.

Parole chiave

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mandatory social security registration habitual professional activity separate management fund lawyer professional liability income threshold exemption contributory obligation caso di lavoro autonomo categoria contributiva

Disposizioni normative citate

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Art. 2, commi 26-31, L. 335/1995
3, c.p.c., parte ricorrente deduce la violazione dell'art. 2, commi 26-31, L. 335/1995, dell'art.
Art. 18, commi 11 e 12, D.L. 98/2011, convertito con modificazioni nella L. 111/2011
335/1995, dell'art. 18, commi 11 e 12, D.L. 98/2011, convertito con modificazioni nella L. 111/2011, dell'art.
Art. 53 D.P.R. 917/1986, modificato dal D. Lgs. n. 344/2003
111/2011, dell'art. 53 D.P.R. 917/1986, modificato dal D. Lgs. n. 344/2003, degli artt.
Artt. 10, 11, 22 L. 576/1980
Art. 44, comma 2, D.L. 269/2003, convertito con modificazione nella L. 326/2003
576/1980, dell'art. 44, comma 2, D.L.
Art. 61, comma 3, del D. Lgs. 276/2003
326/003 e dell'art. 61, comma 3, del D.
Art. 2697 c.c.
art. 53 D.P.R. 917/1986
111/2011, dell'art. 53 D.P.R. 917/1986, modificato dal D.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. L, Sentenza n. 10269 del 2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 19544-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato LELIO MARITATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIETTA COREI I I, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO; - 17.COrrelltC- contro MARCAZZAN PATRIZIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VICOLO DI SANT'AGATA 15, presso lo studio dell'avvocato VALENTINA FERRIGNI, rappresentata e difesa dall'avvocato ROCCO VINCENZO GIOVINAZZO; - C011tiratiCatTClitC - avverso la sentenza n. 102/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 20/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

FRANCESCO BUFFA. Ric. 2020 n. 19544 sez. ML ud. 13-07-2022 -2- Adunanza camerale del 13 luglio 2022 — Pres. Leone, rel. Buffa r.g. 19544/2020 INPS-MARCAZZAN Con sentenza del 20 aprile 2020, la corte d'appello di Milano ha respinto l'appello proposto dall'INPS e confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l'Avv. Patrizia Marcazzan tenuta ad iscriversi presso la Gestione separata in relazione all'anno 2010. La corte territoriale ha ritenuto che, nel difetto di allegazione e prova dell'abitualità dell'attività, l'esercizio della professione da parte dell'avvocato dovesse ritenersi occasionale; detta circostanza, valutata congiuntamente alla produzione di un reddito inferiore al limite di Euro 5.000,00, escludeva la legittimità dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata.

Avverso tale Sentenza ha proposto ricorso l'INPS; la controparte ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. Con un unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., parte ricorrente deduce la violazione dell'art. 2, commi 26-31, L. 335/1995, dell'art. 18, commi 11 e 12, D.L. 98/2011, convertito con modificazioni nella L. 111/2011, dell'art. 53 D.P.R. 917/1986, modificato dal D. Lgs. n. 344/2003, degli artt. 10, 11,22 L. 576/1980, dell'art. 44, comma 2, D.L. 269/2003, convertito con modificazione nella L. 326/003 e dell'art. 61, comma 3, del D.

Lgs. 276/2003, anche con riferimento all'art.2697 c.c., per aver la corte territoriale dichiarato insussistente l'obbligo di contribuzione alla Gestione separata di un avvocato iscritto all'Albo professionale degli Avvocati ma non alla Cassa Nazionale Forense, in periodo antecedente alla L. 247/2012. La parte rileva che la corte di merito ha escluso l'onere contributivo a carico del professionista stante il mancato superamento del limite di reddito (pari a euro 5.000) indicato all'art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni con la L. 326/2003 e stante il difetto di prova da parte dell'INPS carattere continuativo dell'attività professionale di avvocato.

Il ricorso è infondato. Va premesso che, ricostruendo la portata precettiva dell'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, per come autenticamente interpretato dall'ad. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), questa Corte, sulla scorta di Cass. S.U.n. 3240 del 2010, ha avuto modo di affermare più volte che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (ancorché non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicata nell'art.44, comma 2, d.l. n. 269/2003, conv. con I. n. 326/2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento (così, espressamente, Cass. n. 32167 del 2018, in motivazione, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 519 del 2019, 317 e 1827 del 2020, 477 e 478 del 2021).

E trattasi di affermazione che discende agevolmente dalla lettura del combinato disposto degli artt. 2, comma 26, I. n. 335/1995, e dell'art. 44, d.l. n. 269/2003, entrambi cit., il primo dei quali, per quanto qui rileva, prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione a carico dei «soggetti che esercitino, per professione abituale,ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni ed integrazioni», mentre il secondo, a decorrere dal 10 gennaio 2004, estende tale obbligo anche ai «soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale [...] solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad curo 5.000».

Nell'intento del legislatore, reso palese dalla lettera delle disposizioni citate, l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata, infatti, all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità.

Dirimente è, insomma, il modo in cui è svolta l'attività libero professionale, se in forma abituale o meno. Una volta chiarito che il requisito dell'abitualità dev'essere accertato in punto di fatto, ben può la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a € 5.000,00 rilevare quale indizio per escludere che, in. concreto, l'attività sia stata svolta con carattere di abitualità (fermo restando che l'abitualità di cui si discute dev'essere apprezzata nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina che è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex post desumibile dall'ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell'iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui all'art. 44, d.l. n. 269/2003, cit.).

La Corte di merito, in difetto di prova -dì cui era onerato l'INPS di abitualità dell'attività, ha accertato nel caso che l'attività svolta dal professionista era occasionale e produttiva di reddito modesto, inferiore al limite. A fronte di tale accertamento, la mera iscrizione all'albo o la titolarità di partita IVA non sono elementi sufficienti a dimostrare l'abitualità dell'esercizio dell'attività professionale, trattandosi per converso -come accertato dalla corte territoriale- di modesta attività non esorbitante dall'occasionalità (tra le tante, Cass.

Sez. L, Sentenza n. 10269 del 2021). Ne deriva il rigetto del ricorso. Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso. Condanna l'INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1200 per compensi professionali, Euro 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'INPS, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 b