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Ordinanza — n. 28843/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding litigation costs, ruling the lower court's award matched statutory minimums for the case value range.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28843/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected Caterina Modi's appeal against the Rome Court of Appeal's decision regarding litigation costs awarded to the Ministry of Education. The lower court had fixed costs at the minimum tariff levels applicable to the indeterminate value range cited by the appellant. The Supreme Court found the appeal unfounded because the awarded amounts exactly matched the statutory minimums for the first and second instance, rendering the Ministry's non-appearance irrelevant to the cost calculation.

Regesto Legislator

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Art. 4 D.M. 55/2014; Art. 92, 132 c.p.c.: The court's assessment of litigation costs based on the statutory tariff schedule for the specific value range of the dispute is valid if the awarded amount corresponds to the minimum fees, even if the opposing party failed to appear.

Parole chiave

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litigation costs tariff schedule indeterminate value minimum fees non-appearance civil procedure costs allocation prestazioni compensative

Disposizioni normative citate

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Art. 4 D.M. 55/2014
CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del D.M.
Art. 92 c.p.c.
Art. 132 c.p.c.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
Art. 13 DPR 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11379-2020 proposto da: MODI CATERINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 201, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA FONTANELLA, che la rappresenta e difende; - ricorrente- contro MINISTERO DELL' ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA 80185250588; - intimato - avverso la sentenza n. 4034/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. NICOLA DE MARINIS.

RILEVATO che, con sentenza del 28 ottobre 2019, la Corte d'Appello di Roma, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Roma sulla domanda proposta da Caterina Modi nei confronti del Ministero dell'istruzione dell'Università e della Ricerca, dichiarava il Ministero, per il periodo compreso tra il 30.6.2001 ed il 31.8.2013, tenuto, in forza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con la Modi, a riconoscere alla medesima il trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNL per il comparto Scuola relativamente al personale con profilo professionale di assistente amministrativo e compensava per il 50% le spese di lite ponendole per il residuo a carico del Ministero e liquidandole per detta quota in complessive euro 1.550,00 per il primo grado ed euro 1,750,00 per l'appello; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto abusivo il ricorso dell'amministrazione al contalo di collaborazione coordinata e continuativa e spettante a titolo di risarcimento il trattamento economico dovuto in base al CCNL Scuola per il profilo professionale rivestito così genericamente individuato; - che per la cassazione di tale decisione ricorre la Modi, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale il MIUR, pur intimato, non ha svolto alcuna attività difensiva; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis, c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 37/2018 e delle tabelle 1 e 2 dei parametri ad esso allegate, degli artt. 92 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., lamenta la non conformità a diritto della statuizione resa dalla Corte territoriale in ordine alle spese di lite per essere la liquidazione con essa operata inferiore ai minimi stabiliti dalle tariffe per lo scaglione in cui rientra il valore del disputatum, asserita mente corrispondente ad euro 65.000,00; che il motivo si rivela infondato, atteso che, avendo la ricorrente, in ultima istanza, ribadito la propria censura con riguardo all'ipotesi di validità del riferimento operato dalla Corte territoriale per la liquidazione delle spese di lite allo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile da euro 26.000.00 ad euro 52.000,00 (in quei termini la stessa dichiarava in calce al ricorso il valore della causa) e non avendo la medesima qui impugnato la disposta compensazione al 50% delle spese di lite tra le parti, gli importi liquidati risultano esattamente coincidenti con gli importo minimi previsti dalla tariffa professionale con riferimento al predetto scaglione, tenuto conto che, come precisato in atti dallo stesso ricorrente, i minimi di tariffa, comprensivi delle quattro fasi in relazione alle quali è liquidato l'onorario, risultano essere, per il primo grado euro 3.100,00 e per l'appello euro 3.500,00 che, compensati per metà, portano all'attribuzione a titolo di spese delle somme puntualmente liquidate dalla Corte territoriale, euro 1,550,00 per il primo grado ed euro 1.750,00 per l'appello ; - che, pertanto, il ricorso va rigettato senza attribuzione delle spese per non aver il Ministero intimato svolto alcuna attività difensiva;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nel