Italian court allows social security prescription defense raised for the first time in retrial proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation dismissed the appeal regarding the mandatory registration obligation but allowed the prescription defense raised for the first time in the retrial. The applicant argued that prescription in social security matters operates ex officio and can be raised at any stage, unlike civil law. The court agreed, noting that while the retrial judgment is preclusive, it did not address the specific issue of the expired contributions, making it a necessary prerequisite for the final ruling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 comma 9 legge 335/1995; Art. 2935 cod. civ.: In social security matters, prescription operates ex officio and is not subject to party control, allowing the court to raise it even if not previously deduced, provided the retrial judgment did not preclude its examination.
Parole chiave
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26629-2021 proposto da: LOCIURO ASCENZIO VINCENZO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANFRANCO CASTROGIOVANNI; -ricorrente- contro ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE ; -intimato - avverso la sentenza n. 167/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 12/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO. Ric. 2021 n. 26629 sez. ML -ud. 14-06-2022 -2- Rilevato che:
1. La Corte d'appello di Palermo, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 24893/2019), ha respinto il ricorso proposto da Vincenzo Ascenzio Lo Ciuro nei confronti dell’Inps, volto alla declaratoria di insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata, in relazione all'attività libero professionale di ingegnere svolta in concomitanza con l'attività di lavoro dipendente, e all’accertamento negativo del credito contributivo vantato dall’Istituto.
2. La Corte territoriale ha dato atto che il Tribunale aveva accolto la domanda del Lo Ciuro e dichiarato insussistente l’obbligo del predetto di iscriversi alla gestione separata e non dovute le somme pretese dall’Inps; aveva quindi annullato l’avviso di addebito. La Corte d’appello aveva confermato sul punto la decisione di primo grado.
3. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24893/2019, ha accolto il ricorso dell’Inps ribadendo il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all'INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest'ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l'INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato l'art. 2, comma 26,1. n. 335/1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione di cui alla norma d'interpretazione autentica contenuta nell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli Ric. 2021 n. 26629 sez.
ML -ud. 14-06-2022 -3- iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017; Sez. VI n. 18865 del 2018, Cass. n. 32166 del 2018).
4. La Corte territoriale, adita con ricorso in riassunzione dell’Inps, ha dichiarato inammissibile l’eccezione di prescrizione sollevata dal Lo Ciuro nella memoria di costituzione in quanto, trattandosi di eccezione in senso stretto, non ea stata tempestivamente sollevata dalla parte privata nel ricorso introduttivo della lite.
5. Avverso tale sentenza il Lo Ciuro ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. L’Inps non ha svolto difese.
6. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che:
7. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. n. 335 del 1995 e dell’art. 2935 cod. civ.
8. Si sostiene che, in base al disposto dell’art. 3, comma 9, l. 335 del 1995, la prescrizione già maturata è sottratta alla disponibilità delle parti, opera di diritto ed è rilevabile d’ufficio, e quindi può essere eccepita in ogni stato e grado di giudizio.
9. Il motivo di ricorso è fondato.
10. In materia di contributi previdenziali, costituisce ius receptum il principio secondo cui il regime della prescrizione già maturata è differente rispetto a quello proprio della materia civile, essendo sottratto alla disponibilità delle parti e operando la prescrizione di diritto, con la conseguenza che essa ben può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice (cfr. tra le numerose Cass. nn. 23116 del 2004, 27163 del 2008, 21830 del 2014; più recentemente v. Cass. 2856 del 2020, in motivazione). Ric. 2021 n. 26629 sez. ML -ud. 14-06-2022 -4- 10.
Il principio della rilevabilità d’ufficio della prescrizione in materia di previdenziale deve essere coordinato con i principi che disciplinano il giudizio di rinvio e, segnatamente, con l’efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio, che riguarda non solo le questioni dedotte dalle parti o rilevate d'ufficio nel giudizio di legittimità, ma anche quelle che costituiscono il necessario presupposto della sentenza, ancorché non dedotte o rilevate in quel giudizio (v. Cass. n. 16171 del 2015). Nel giudizio di rinvio è precluso l'esame di ogni questione logicamente pregiudiziale ed incompatibile non rilevata dalla S.C. (v.
Cass. n. 25153 del 2017).
11. Ad esempio, a proposito del giudicato, interno ed esterno, per cui vale il principio della rilevabilità in ogni stato e grado del giudizio, si è ritenuto che il giudice di rinvio non possa prendere in esame la questione concernente l'esistenza di un giudicato (esterno o interno), qualora essa, pur potendo essere allegata o rilevata, risulti tuttavia esclusa, quantomeno implicitamente, dalla sentenza di cassazione con rinvio (v. Cass. 16171 del 2015 cit.; v. nello stesso senso Cass. 2411 del 2016).
12. Nel caso in esame, la sentenza rescindente si è pronunciata esclusivamente sull’esistenza dell’obbligo di iscrizione del professionista alla gestione separata, restando del tutto impregiudicata la questione della eventuale prescrizione dei contributi pretesi dall’Inps per l’anno in contestazione, con conseguente rilevabilità di tale questione, inbase ai dati risultanti ex actis, anche per la prima volta, nel giudizio di rinvio.
13. Per le ragioni esposte, il ricorso deve trovare accoglimento; la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ric. 2021 n. 26629 sez. ML -ud. 14-06-2022 -5-
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di P