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Ordinanza — n. 28785/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects a procedural error regarding the omission of cost deduction in an order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28785/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court of Cassation granted a request for material error correction in an order dated February 2022. The controricorrente had requested the deduction of litigation costs, but the original order failed to specify this in its operative provisions. The court ruled that such omissions are amendable under Article 391-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the insertion of the missing text.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; The omission of a cost deduction order in a judicial decision constitutes a material error subject to correction, provided the request was validly raised by a party.

Parole chiave

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material error correction cost deduction omission Code of Civil Procedure procedural amendment litigation expenses correzione di errore materiale apprezzamento manifestamente errato errore contabile

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
art. 391- bis c.p

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite n. 16037 del 2010
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 4772/2022, pubblicata il 14.02.2022nel giudizio tra RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avvocato Rosalia Capone; -ricorrente - e GRECO ROSA, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Antonuccio; -controricorrente - Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 07/07/2022, dal Consigliere Rossana Giannaccari. Rilevato che l’avvocato Giuseppe Antonuccio ha depositato istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 4772/2022, pubblicata il 14 . 02 .202 2 , nella parte in cui, in dispositivo, non ha disposto la distrazione in favore dell’avvocato Giuseppe Antonuccio, dichiaratosi antistatario, delle spese del giudizio di Cassazione liquidate in favore della su a assistit a , controricorrente nel giudizio di legittimità; rilevato che il relatore ha depositato proposta favorevole alla correzione dell’errore materiale; considerato che questa Corte ha affermato che l’omessa adozione del provvedimento di distrazione delle spese è emendabile con la procedura di correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 391- bis c.p.c. (Sezioni Unite n. 16037 del 2010), l’ordinanza è effettivamente affetta da errore materiale in quanto la richiesta di distrazione delle spese era stata avanzata dal controricorrente nel controricorso,mentre nulla si rinviene in tal senso in dispositivo; ritenuto che, pertanto, deve procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza, aggiungendo, nel dispositivo a pagina 3, le parole “da distrarsi in favore dell’avvocato Giuseppe Antonuccio dichiaratosi antistatario”; visto l’art. 391-bisc.p.c.;

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 4772/2022, pubblicata il 14.02.2022, venga corretta, in dispositivo, aggiungendo, a pag. 3, le parole “da distrarsi in favore dell’avvocato Giuseppe Antonuccio dichiaratosi antistatario”. Dispone che le correzioni siano annotate, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza. Così deciso in Roma, nella