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Ordinanza — n. 28782/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects a procedural error in an order regarding attorney fee allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28782/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court ordered a material correction to a previous order that failed to allocate litigation costs to the appointed defense attorney. The court found the lower order contained a clerical error where the device section omitted the necessary instruction to deduct costs in favor of the lawyer, despite the request being properly submitted in the supporting memorandum. Relying on Article 391-bis of the Code of Civil Procedure, the court mandated the addition of specific text to the original document to ensure the correct financial disposition.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; The omission of a provision allocating litigation costs to an appointed defense attorney in the operative part of a court order constitutes a material error subject to correction under the statutory procedure for emending clerical mistakes.

Parole chiave

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material error correction litigation cost allocation appointed defense attorney clerical omission Code of Civil Procedure court order amendment procedural rectification correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
12111 del 29/05/2014) e che l’omessa adozione del provvedimento di distrazione delle spese è emendabile con la procedura di correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. (Sezioni Unite n.
art. 391-bis c.p
12111 del 29/05/2014) e che l’omessa adozione del provvedimento di distrazione delle spese è emendabile con la procedura di correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. L, sentenza n. 12111 del 29/05/2014
Sezioni Unite n. 16037 del 2010
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 35853/2022, pubblicata il 22.11.2021 nel giudizio tra PREFETTURA -UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI FIRENZE, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente - e CALIN ROGERS DAN, rappresentato e difeso dall'avvocato GIAMPIETRO BEGHIN; -controricorrente - Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 07/07/2022, dal Consigliere Rossana Giannaccari;

Rilevato che l’avvocato Giampietro Beghin ha depositato istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 35853/2021, pubblicata il 22.11.2021, nella parte in cui, in dispositivo, non ha disposto la distrazione in favore dell’avvocato Giampietro Beghin, dichiaratosi antistatario, delle spese del giudizio di Cassazione liquidate in favore del suo assistito, controricorrente nel giudizio di legittimità; rilevato che il relatore ha depositato proposta favorevole alla correzione dell’errore materiale; considerato che questa Corte ha affermato che l’istanza volta ad ottenere la distrazione delle spese del giudizio di Cassazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, può essere formulate anche in sede di memoria illustrative (Sez.

L, sentenza n. 12111 del 29/05/2014) e che l’omessa adozione del provvedimento di distrazione delle spese è emendabile con la procedura di correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. (Sezioni Unite n. 16037 del 2010); considerato che l’ordinanza è effettivamente affetta da errore materiale, in quanto la richiesta di distrazione delle spese era stata correttamente avanzata dal controricorrente nella memoria ex art.378 c.p.c., mentre nulla si rinviene in tal senso in dispositivo; ritenuto che, pertanto, deve procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza, aggiungendo, nel dispositivo a pagina 3, le parole “con distrazione in favore dell’avvocato Giampietro Beghin”; visto l’art. 391-bisc.p.c.;

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 35853/2021, pubblicata il 22.11.2021, venga corretta, in dispositivo, aggiungendo, a pag. 3, le parole “con distrazione in favore dell’avvocato Giampietro Beghin”. Dispone che le correzioni siano annotate, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza. Così deciso in Roma,