Cassation Court corrects its own judgment by office to fix a material error naming the wrong appellate court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation, acting on its own initiative, ordered a correction to a previously published judgment that incorrectly identified the appellate court for remittal. The material error stemmed from the use of the phrase 'in different composition' to refer to the court that issued the challenged decision, which was the Bologna Court of Appeal rather than the Milan Court of Appeal. The court ruled that it possesses the authority to designate the remitting judge and found no grounds to select Milan, thereby mandating the correction of the text to reflect Bologna.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391-bis c.p.c.; The Court of Cassation may, by office, correct material errors in its own judgments, including the erroneous designation of the appellate court for remittal when the phrase 'in different composition' ambiguously refers to the court that issued the challenged decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione d’ufficio di errore materiale dell a sentenza di questa Corte n. 6601 /2022, pubblicata il 06.05 .202 2 nel giudizio tra FIMI FINANZIARIA IMMOBILIARE ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati MARCO DALLA VERITA', MICHELE PETRELLA; -ricorrente - e GALLERIA 60 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO DE CAPOA; -controricorrente – nonché HOTEL CAVOUR DI RICCI IVONNE E C.
IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato prof. LUIGI FILIPPO PAOLUCCI; -controricorrente- nonché BANCA ITALEASE S.P.A.; -intimata- Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 07/07/2022, dal Consigliere Rossana Giannaccari. Rilevato cheil Presidente Titolare della Seconda Sezione Civile ha depositato istanza di correzione d’ufficio di errore materiale della sentenza di questa Corte n. 6601/2022, pubblicata il 06.05.2022, nella parte in cui, cassando la sentenza, rinviava la causa dinanzi al giudice di merito, individuandolo nella Corte di appello di Milano, anziché in quella di Bologna; rilevato che il relatore ha depositato proposta favorevole alla correzione d’ufficio dell’errore materiale; considerato che l’ordinanza di cui si chiede la correzione d’ufficio dell’errore materiale, in motivazione, cassando la sentenza e rinviando la causa al giudice di merito, utilizza l’espressione” in diversa composizione”, facendo, così, riferimento al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, che, nel caso di specie, è la Corte di appello di Bologna; considerato, altresì, che la Corte di cassazione, nel cassare la sentenza impugnata, ha il potere di individuare il giudice di rinvio e che non sussistono ragioni per le quali il giudice di rinvio fosse individuato in una altra Corte d’appello; ritenuto che, pertanto, deve procedersi alla correzione d’ufficio dell’errore materiale contenuto nella suddetta sentenza, nella parte relativa al rinvio della causa dinanzi al giudice di merito, individuando il giudice di rinvio nella Corte di appello di Bologna, in diversa composizione; visto l’art. 391-bisc.p.c.;
P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dispone che la sentenzadi questa Corte n. 6601/2022, pubblicata il 06.05.2022, venga corretta, a pag. 9,sia nella motivazione che nel dispositivo, nel senso che ove è scritto “alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione”, si intenda “alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione”. Dispone che le correzioni siano annotate, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta sentenza. Così decis