Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28771/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against appellate court ruling allowing direct action against client for unpaid vacation pay under contract law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28771/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court rejected the appeal filed by Trenitalia Spa against the Rome Court of Appeal's decision ordering the company to pay Marco Stronati for unpaid vacation indemnity. The lower court established direct liability based on presumptive evidence of an employment relationship within a subcontracting chain, despite the appellant's argument that such severance benefits fall outside the scope of subcontracting liability. The Court upheld the appellate judgment, ruling that the statutory provision for direct action covers credits connected to the work performed, including those due upon termination.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1676 c.c.; Art. 2729 c.c.: The creditor in a subcontracting relationship may exercise a direct action against the client for all credits due to them, including those for vacation indemnity and unused leave, provided these are connected to the work performed.

Parole chiave

Generato dall'IA
subcontracting liability direct action against client unpaid vacation indemnity presumptive evidence contract of employment indennità di vacanze pagamento del subappaltatore accredito per compiti assistenziali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1676 c.c.
Art. 2729 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”; per un primo aspettosi critica la sentenza impugnata per avere ritenuto che fosse stata “raggiunta in via presuntiva” la prova dei presupposti di operatività dell’art.
Art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
26-05-2022 -4- occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art.
art. 1676 c.c
art. 380 bis c.p
artt. 1676 c.c
è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; CONSIDERATO CHE 1.il motivo denuncia: “violazione e falsa applicazione degli artt. 1676 c.c., 2729 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 10354 del 2016
Cass. n. 10354 del 2016), oltre che le spettanze maturate alla cessazione del rapporto, come il TFR (Cass.
Cass. n. 6333 del 2019
10354 del 2016), oltre che le spettanze maturate alla cessazione del rapporto, come il TFR (Cass. n. 6333 del 2019); 3.pertanto il ricorso va respinto; nulla per le spese in difetto di attività difensiva dell’intimato; Ric.
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020
228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20819-2021 proposto da: TRENITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. DARDANELLI 13, presso lo studio dell'avvocato LEONARDO ALESII, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro STRONATI MARCO; -intimato - avverso la sentenza n. 437/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata l'08/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIO AMENDOLA. Ric. 2021 n. 20819 sez.

ML -ud. 26-05-2022 -2- RILEVATO CHE 1.la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato Trenitalia Spa a corrispondere a Marco Stronati somme – per quanto qui ancora interessa – a titolo di “indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non retribuiti” non versate dalla datrice di lavoro Carma Srl, ditta appaltatrice dei servizi ferroviari di pulizia del materiale rotabile relativamente al periodo dal 1° agosto 2009 al 9 maggio 2011; 2.la Corte, in sintesi, esclusa la responsabilità solidale per tali crediti ex art. 29 d. lgs. n. 276 del 2003, l’ha comunque affermata a mente dell’art. 1676 c.c., considerando che il lavoratore aveva dimostrato “l’esistenza dell’appalto e del credito del datore appaltatore nei confronti del terzo committente” sulla base di una serie di elementi presuntivi; 3.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con un motivo; non ha svolto attività difensiva l’intimato; 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c.

è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; CONSIDERATO CHE 1.il motivo denuncia: “violazione e falsa applicazione degli artt. 1676 c.c., 2729 c.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”; per un primo aspettosi critica la sentenza impugnata per avere ritenuto che fosse stata “raggiunta in via presuntiva” la prova dei presupposti di operatività dell’art. 1676 c.c.; per altro verso si deduce che, ai sensi di detta disposizione, “il credito con responsabilità passiva solidale trova fonte nell’attività prestata in esecuzione dell’appalto, non nella prestazione di una qualsiasi attività lavorativa in favore dell’appaltatore e dei suoi committenti”, ciò escluderebbe “dalla tutela in via diretta anche tutti i crediti maturati dal lavoratore successivamente alla Ric. 2021 n. 20819 sez.

ML -ud. 26-05-2022 -3- risoluzione del rapporto quali appunto sono l’indennità di ferie non godute e permessi non goduti come ROL […] tali voci, che hanno pacificamente natura risarcitoria, maturano solo alla cessazione del rapporto di lavoro, sono per tale ragione estranei all’appalto”; 2.il motivo non merita accoglimento; esso è inammissibile nella parte in cui pretende una rivalutazione di merito in ordine alla sussistenza, in fatto, dei presupposti di applicabilità dell’art. 1676c.c.; la Corte territoriale, infatti, non nega che tali presupposti debbano essere provati dal lavoratore e ritiene raggiunta la prova sulla base di elementi indiziari, ragionamento presuntivo che non trova preclusione in siffatta ipotesi per giustificare il convincimento del giudicante; il motivo è, poi, infondato per l’altro aspetto censurato, atteso che dal testo dell’art. 1676 c.c., in base al quale coloro che sono alle dipendenze dell’appaltatore hanno azione diretta “contro il committente per quanto è loro dovuto”, non è possibile escludere crediti quali quelli oggetto di contesa, sicuramente connessi all’attività lavorativa prestata “per eseguire l’opera o per prestare servizio”; non è quindi pertinente, per la diversità del disposto normativo, il richiamo operato alla giurisprudenza formatasi sull’art. 29 d. lgs. n. 276 del 2003, che interpreta rigorosamente la formula “trattamenti retributivi” ivi contenuta e che, in ogni caso, ritiene azionabili ai sensi di detta più rigorosa disposizione i crediti per la riduzione mensile orario di lavoro (ROL) (v.

Cass. n. 10354 del 2016), oltre che le spettanze maturate alla cessazione del rapporto, come il TFR (Cass. n. 6333 del 2019); 3.pertanto il ricorso va respinto; nulla per le spese in difetto di attività difensiva dell’intimato; Ric. 2021 n. 20819 sez. ML -ud. 26-05-2022 -4- occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1