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Ordinanza — n. 28762/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses lawyer liability appeal due to lack of causal proof between negligence and case outcome.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28762/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the civil appeal against a lawyer's liability judgment inadmissible. The lower courts rejected the claim because the plaintiff failed to prove a causal link between the alleged negligence and the case result. The court held that the missing causal element was a decisive fact that precluded any further examination of procedural defects.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.; Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.: The absence of proof regarding the causal nexus between the alleged professional misconduct and the case outcome constitutes an absorbing ground for inadmissibility, rendering other procedural complaints unnecessary.

Parole chiave

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lawyer professional liability causal nexus proof absorbing ratio decidendi inadmissible appeal negligence damages responsabilità dell'avvocato colpa del patrocinatore risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. e in relazione all’art.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
e in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. della nullità della sentenza per vizio di ultra petitum.
Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 132 comma 2 n.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 132 comma 2 n.
art. 380-bis cod. proc. civ
Ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la relatrice designat a ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
art. 112 c.p
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente si duole della violazione dell’art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, 24/10/2017 n. 25112
La decisione impugnata è inoltre in linea con l’orientamento di questa Corte in o rdine all’ effettivo pregiudizio al diritto di difesa del cliente nell’ipotesi di asserita responsabilità professionale del difensore (Sez. 3, 24/10/2017 n. 25112, Rv.
Sez. 3, 06/05/2020 n. 8516
Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315
13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18718/2021R.G. proposto da Placido Alcide Di Bella , rappresentat o e difes o da gli avv.ti avv. Adriano Di Falco e Alberto Cavaciocchi, come da procura speciale allegata al ricorso, con domicilio presso la Cancelleria della Corte di cassazione in Roma, piazza Cavour; –ricorrente – contro Sabrina Serroni, rappresentata e difesa dall’avv. Cristina Menichetti come da procura allegataal controricorso , con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gabriele Costantini in Roma, via della Giuliana n.82;

Oggetto: RESPONSABILITA' CIVILE – Responsabilità professionale -Avvocato. C.C. 6 luglio2022 r.g.n. 18718/2021 Pres. E. Scoditti Est. I. Ambrosi –resistente – avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. 716 /20 2 0 , pubblicata il 2 8 dicembre2020, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 dal la Consigliera RelatriceIrene Ambrosi. FATTI DI CAUSA In primo grado, il Giudice di pace di Prato rigettò la domanda risarcitoria del notaio Placido Alcide di Bella che chiedeva la condanna dell’avvocato Sabrina Serroni per responsabilità professionale.

La sentenza venne appellata dal soccombent e e i l Tribunale di Prato in funzione di giudice dell’impugnazione confermò la sentenza di prime cure e rigettòl’appello. Per quanto qui ancora rileva,la domanda è stata rigettata si a in primo che in secondo grado sulla base della ragione assorbente costituita dalla mancata prova del nesso di causalità fra l’asserita condotta negligente del difensore e l’esito della causa e, dunque, sulla base della mancata prova della fondatezza dell’originaria domanda. La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione da Placido Alcide di Bella con ricorso fondato sudue motivi.

Ha resistitoSabrina Serroni. Ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la relatrice designat a ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. Nessuna delle partiha depositato memoria. RAGIONI DI DIRITTO 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente si duole della violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. e in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. della nullità della sentenza per vizio di ultra petitum.

C.C. 6 luglio2022 r.g.n. 18718/2021 Pres. E. Scoditti Est. I. Ambrosi 1.1.Il motivo è inammissibile. Insussistente è il dedotto vizio di ultra petizione perché la questione del difetto del nesso di causalità, in quanto afferente al fatto costitutivo dell’illecito, è rilevabile d’ufficio dal giudice; è appena il caso di aggiungere, infine,che sulla questione dell’obbligo di informazione e della restituzione del fascicolo il giudice di appello ha provveduto(pag. 3-4 in motivazione). La decisione impugnata è inoltre in linea con l’orientamento di questa Corte in o rdine all’ effettivo pregiudizio al diritto di difesa del cliente nell’ipotesi di asserita responsabilità professionale del difensore (Sez. 3, 24/10/2017 n. 25112, Rv. 646451 – 01;

Sez. 3 - 06/05/2020, n. 8516, Rv. 657777 - 01), tenuto conto che è stato accertato come Di Bella revocò il mandato al difensore e non si curò di nominarne un altro (pag. 5 sentenza impugnata).

2. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c . e omesso esame fatto decisivo. 2.1.Il motivo è inammissibile alla luce della assorbente ratio decidendi costituita dal difetto di prova del nesso di causalità; in proposito, il giudice di appello ha ritenuto con chiara, esaustiva e coerente motivazione il difetto di prova del necessario nesso eziologico tra la condotta commissiva e omissiva imputata al legale ed il risultato derivatone (pagg. 5 e 6 motivazione).

3. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento dellespese processuali in favore della parte controricorrente, che C.C. 6 luglio2022 r.g.n. 18718/2021 Pres.

E. Scoditti Est. I. Ambrosi si liquidano in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte de l ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio d