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Ordinanza — n. 28757/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming regional association lacks standing for national labor contracts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28757/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim that regional branches of the association lacked legal standing for contracts signed with the defendant. The lower court had established a single indefinite-term employment relationship between the national association and the worker, rendering regional entities merely territorial subdivisions. The court upheld this finding, noting that the appellant failed to provide specific arguments demonstrating how the lower court's interpretation of the association's statutes contradicted legal norms.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; When alleging violation of law, the appellant must specify the violated norms and provide specific arguments demonstrating the contradiction between the lower court's assertions and the regulating laws or prevailing jurisprudence.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of standing regional association national labor contract inadmissible appeal burden of proof single employment relationship statutory interpretation responsabilità contrattuale per persona ausiliaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
con il primo motivo l’associazione ricorrente deduce ex art. 360, comma 1, n.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Art. 69, comma 1, del d.lgs n. 276 del 2003
art. 36 cod. civ
con il primo motivo l’associazione ricorrente deduce ex art. 360, comma 1, n.
art. 2697 cod. civ
civ, la violazione dell’art. 2697 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. L, 21/08/2020, n. 17570
Cass. Sez. L, 19/08/2020, n. 17313
Cass. Sez. 6-3, 10/08/2017, n. 19989
Cass. Sez. U, 20/02/2020, n. 4315
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Testo completo

. n. 12611/2021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: L’Associazione Codici – Centro per i Diritti del Cittadino , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat a e difes a congiuntamente e disgiuntamente dall’ a vv. Ivano Giacomelli e dall’avv. Carmine Laurenzano, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale Codici, in Roma, Via G. Belluzzo 1 - ricorrent e - contro De Giorgi Alessandra, rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Panunzi, con domicilio eletto presso il suo studio, sitoin Roma, viale Europa 100 - controricorrente - avverso la sentenza n. 890 /202 1 della Corte d ’ appello di Roma depositatail 10 marzo 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21 giugno 2022dal Consigliere Ileana Fedele .Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame proposto dall’Associazione Codici –Centro per i Diritti del Cittadino con i l quale aveva, fra l’altro, eccepi to il difetto di legittimazione della Associazione Nazionale rispetto ad una serie di contratti a progetto intercorsi con la dott.ssa Alessandra De Giorgi, sul rilievo che i contratti conclusi rispettivamente il 5.10.2007, il 7.10.2008, il 1.4.2008 e il 1.10.2008 era stati stipulati con il livello regionale (Codici Lazio), che,nella prospettazione dell’impugnante, sarebbe un soggetto giuridico distinto (tanto da avere autonoma sede ed autonomo codice fiscale) dall’Associazione CODICI Nazionale;

2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale, nel sintetizzare i fatti, ha premesso che il Tribunale di Roma, giudicando sul ricorso proposto dalla dott.ssa De Giorgi contro l’Associazione Codici – Centro per i Diritti del Cittadino,ha dichiarato illegittimi i contratti di lavoro a progetto intercorsi tra le parti, accertando che tra le stesse è intercorso un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 5.10.2007 al 12.6.2015, con conseguente condanna dell’associazione al pagamento delle correl ate differenze retributive in favore della lavoratrice, oltre al tfr ed agli accessori di legge;

3. così riassunta la vicenda in esame, la Corte di merito ha osservato che l’eccezione di “difetto di legittimazione passiva” ( rectius , di difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in lite), sollevata dall’appellante già in primo grado e disattesa dal Tribunale (che aveva negato la soggettività giuridica delle strutture regionali e locali nella quali l’Associazione Nazionale si articola, ritenendo che le stesse rappresentano una mera articolazione territoriale dell’unico soggetto giuridico), non poteva reputarsi fondata, condividendosi la sentenza del Tribunale, che aveva correttamente interpretato le clausole dello statuto dell’Associazione appellante. In tal senso, la Corte d’appello ha ritenuto unicamente di ampliare la motivazione offerta sul punto dal primo giudice agg iungendo che:

a) l ’art. 4 dello statuto espressamente sancisce che l’organizzazione di Codici – Centro per i Diritti del Cittadino «è strutturata in Associazione Nazionale» e «si articola al suo interno in strutture Regionali, Provinciali e Locali», «sicché appare palese, alla luce del chiarissimo tenore letterale di tale clausola, che dette strutture null’altro rappresentino se non mere articolazioni interne dell’unica associazione nazionale, come peraltro confermato anche nel successivo art. 12 dello statuto che definisce la struttura regionale semplice articolazione territoriale»;

b) l’art. 5 dello statuto, « nel prevedere l’obbligo del segretario locale di trasmettere al segretario nazionale la domanda di adesione dei nuovi «soci» (rectius, associati), nell’attribuire a quest’ultimo la competenza esclusiva a deliberare l’ammissione dei nuovi associati e nel sancire che l’albo nazionale degli iscritti è tenuto dalla segreteria nazionale ed è suddiviso per Regioni, palesa l’esistenza di un’unica categoria di associato, tutti membr i dell’unica associazione nazionale (diversamente, infatti, non si comprenderebbe né la competenza esclusiva del segretario nazionale a deliberare l’adesione, né tanto meno l’esistenza di un albo nazionale suddiviso per regioni), la cui suddivisione territoriale assolve a mere finalità anagrafiche, siccome dirette a verificare il “radicamento” dell’associazione nei diversi ambiti territoriali»;

c) le Strutture Regionali, «non a caso definite dallo statuto “strutture” e non “associazioni” godono soltanto di una mera autonomia amministrativa e fiscale (art. 12 statuto), ma nulla induce a reputare che esse abbiano una soggettività giuridica distinta ed autonoma da quella dell’associazione nazionale, come peraltro confermato anche dalla specificazione (sempre contenuta nell’art. 12 dello statuto) per cui le strutture regionali rappresentano l’associazione sui rispettivi territori regionali, che palesa la diretta imputabilità all’associazione nazionale dell’attività, anche giuridica, posta in essere da dette strutture regionali.».

Sulla base di tali ulteriori argomenti, la Corte di merito, nel condividere l’opzione ermeneutica adottata dal primo giudice, ha concluso che «La tesi sostenuta da ultimo dall’appellante in punto di sussistenza di un “sistema federativo” non trova riscontro né nello statuto, che non contiene nessuna clausola che induca ad una siffatta qualificazione, né dai documenti in atti, non essendo stato prodotto alcun accordo, patto o statuto federativo che consenta di condividere la tesi dell’appellante»;

3. avverso tale pronuncia l’Associazione Codici – Centro per i Diritti del Cittadino - ha proposto ricorso per cassazione articolando tr e motivi, cui resiste ladott.ssa De Giorgi con controricorso; 4. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. p roc . civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazionedell’adunanza in camera di consiglio;

5. parte ricorrente ha depositato memoria. Considerato che:

1. con il primo motivo l’associazione ricorrente deduce ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’ omessa valutazione di un fatto decisivo per la controversia, per avere i giudici dei due gradi di merito omesso di considerare i contratti, le buste paga, ed aver concluso per l’assenza di autonomia giuridica del livello regionale considerando solo alcune disposizioni dello Statuto;2. con il secondo motivo l’associazione ricorrente deduceex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 cod. civ., per non avere la Corte territoriale applicato i consolidati principi giurisprudenziali in riferimento tanto al fenomeno delle cosiddette associazioni di associazioni quanto, in particolare, alle cosiddette articolazioni verticali sindacali, atteso che le articolazioni territoriali di categoria di un’associazione sindacale di più alto livello che abbiano autonomia patrimoniale e organizzazione propria devono essere considerate associazioni non riconosciute distinte dalla struttura nazionale; con la duplice conseguenza che esse non solo sono direttamente legittimate a stare in giudizio, ma devono anche essere considerate come autonomi centri di interessi, diversamente da quanto motivato dai giudici di merito;

3. con il terzo motivo l’associazione ricorrente deduce ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ, la violazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’onere della prova, perché tutti i testi avevano riferito solo delle modalità e dei tempi di attività quale organizzazione di eventi, addetta stampa e ufficio stampa, svolta dal 2009 in poi, in favore di CodiciNazionale, mentre nessun elemento istruttorio, atto o dichiarazione era stata acquisita in rel azione all’attività svolta prima del 2009, che, pertanto, non poteva che essere imputata esclusivamente all’Associazione CodiciLazio.

Codici Nazionale, infatti, per resistere alla pretesa giudiziale, aveva prodotto agli atti del giudizio tutti i contratti a progetto sottoscritti dalla De Giorgi, da i quali risulta chefino al 01/09/2009 i contratti sono stati tutti conclusi con Codici Lazio, emergendo dagli stessi contratti anche il codice fiscale e la sede autonoma della compagine territoriale. Sarebbe stato dunque onere della De Giorgi dimostrare di aver svolto attività professionale in favore della struttura nazionale anche in data anteriore al 01/09/2009, mentre non vi era stata alcuna prova né tanto meno richiesta istruttoria in tal senso;

4. il primo motivo è inammissibile, in conformità all’indirizzo costante di questa Corte, atteso che «ricorre l’ipotesi di “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice»(Cass.

Sez. 6 - 2, 09/03/2022, n. 7724) . Nella specie, l’eccezione di difetto di legittimazione passiva (rectius, come correttamente precisato dalla Corte di merito, difetto di titolarità del rapporto) del livello nazionale dell’Associazione ricorrente è stata già vagliata e disattesa dal giudice di primo grado in base allo statuto dell’Associazione, con motivazione condivisa nel suo impianto e, semplicemente, ampliata ed ulteriormente rafforzata dalla Corte d’appello, sicché – rientrando pacificamente la controversia nell’ambito di applicazione, ratione temporis , della richiamata disposizione – è inammissibile il motivo incentrato sull’omesso esame delle (altre) disposizioni statutarie e di ulteriore documentazione, nell’intento di suffragare il dedotto difetto di legittimazione passiva;

5. il secondo motivo è parimenti inammissibile, considerato che la parte ricorrente si è limitata ad assumere genericamente la violazione dell’art. 36 cod. civ., argomentando in astratto sulla configurabilità dell’autonomia giuridica delle associazioni di associazioni e delle articolazioni territoriali di categoria di un’associazione sindacale, senza prospettare in concreto in quali specifiche violazioni di legge sia incorsa la impugnata sentenza nel negare, in concreto, la soggettività giuridica delle strutture regionali dell’Associazione (in tal senso, fra molte, Cass.

Sez. L, 21/08/2020, n. 17570, secondo cui « Q uando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità»);

6. infine, è inammissibile anche il terzo motivo, posto che, sotto lo schema della violazione di legge e, in particolare, della regola sull’onere probatorio(la cui violazione è configurabile solo allorché il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma: fra molte, Cass. Sez. L, 19/08/2020 , n. 17313 ) , si intende in effetti tornare nuovamente a contestare la titolarità del rapporto in capo al livello nazionale dell’Associazione, in tal modo non cogliendo le specific he ragioni decisori e espress e nella sentenza impugnata ( ex multis , Cass.

Sez. 6- 3, 10/08/2017, n. 19989) , rappresentate dall’esclusiva riferibilità di tutti i contratti e, in generale, del rapporto di lavoro all’Associazione Codici Nazionale, per essere stata esclus a la soggettività giuridica del livello regionale (come ampiamente considerato in relazione al primo motivo di ricorso), nonché dalla dichiarata sussistenza inter partes di un unico rapporto di lavoro subordinato sin dalla data di conclusione del primo contratto di lavoro a progetto, in applicazione dell’art. 69, comma 1 , del d.lgs n. 276 del 2003 e della disciplina sanzionatoria di tipo automatico ivi prevista, che impone la conversione del rapporto senza concedere alternativa qualificatoria(v.

§ 4. sentenza impugnata);

7. alla soccombenza segue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo e con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;

8. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese processuali, che liquida in euro 3 . 5 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. Alberto Panunzi, dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello