Cassation court dismisses appeal against judgment regarding unpaid wages during employee's pension period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Telecom Italia's appeal against a lower court ruling that ordered the company to pay unpaid wages to an employee who had already begun receiving a pension. The company argued that pension receipt automatically terminated the employment relationship, but the court held that pension eligibility only affects the stability regime, not the existence of the contract itself. Consequently, the court affirmed that the employee remained entitled to remuneration despite being in retirement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 4, 5 c.p.c.; Art. 22, comma 1, lett. c), L. 153/1969; Art. 10, comma 6, D.lgs. 503/1992: Reaching pensionable age or pension eligibility does not automatically extinguish the employment contract, which continues to generate wage claims unless formally terminated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23289-2021 proposto da: TELECOM ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCO RAIMONDO BOCCIA; -ricorrente - contro VURCHIO CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 6, presso lo studio dell'avvocato MARCO GUSTAVO PETROCELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABIO PONIS; -controricorrente - avverso la sentenza n. 379/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/03/2021;
Ric. 2021 n. 23289 sez. ML -ud. 14-06-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1. il Tribunale di Roma respinse l’opposizione proposta da Telecom Italia Spa al decreto ingiuntivo con cui le era stato ingiunto di pagare a Claudio Vurchio la somma complessiva di € 50.232,43, pari alle retribuzioni non corrisposte al lavoratore nel periodo da aprile 2014 fino a ottobre 2015, oltre accessori, in ragione della illegittimità del trasferimento di un ramo d’azienda; il Tribunale ritenne le eccezioni, con cui la società opponente aveva inteso far valere fatti impeditivi del diritto azionato dal lavoratore in via monitoria, infondate e – per quanto qui ancora rileva e secondo quanto riportato dalla sentenza impugnata –argomentò:
“il diritto del Vurchio alla pensione, insorto a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro con la società cessionaria, è travolto ex tunc e il lavoratore è esposto all’azione di ripetizione d’indebito da parte dell’INPS, che ha erogato il trattamento”;
2. interposto gravame da parte di Telecom, la Corte di Appello di Roma, con la sentenza qui gravata, ha integralmente respinto l’impugnazione contenente anche una doglianza per “omesso rilievo che l’avvenuto accesso del Vurchio alla pensione di anzianità con decorrenza dal 2011 è circostanza incompatibile con la persistenza del rapporto di lavoro con Telecom Italia Spa”; la Corte territoriale, valutando congiuntamente tutti i motivi di gravame, ha ritenuto altresì “irrilevanti le deduzioni dell’appellante volte a far valere, a finiimpeditivi del diritto controverso, circostanze che attengono al rapporto di lavoro ‘di fatto’, in specie l’avvenuta risoluzione di questo rapporto nell’ambito di una conciliazione tra il Ric. 2021 n. 23289 sez.
ML -ud. 14-06-2022 -3- lavoratore e la società ex cessionaria nonché la conseguente collocazione del Vurchio in pensione”; 3.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con tre motivi; ha resistito con controricorso l’intimato; 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; il controricorrente ha depositato memoria; CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo di ricorso la società denuncia: “Omessa pronuncia. Nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.”; si lamenta che la Corte territoriale non avrebbe esaminato, o avrebbe frainteso completamente, l’eccezione formulata da Telecom in ordine alla collocazione in quiescenza del Vurchio comeincompatibile con la persistenza di un rapporto di lavoro con Telecom; la censura è infondata in quanto la Corte territoriale si è pronunciata su tutti i motivi di appello, respingendo integralmente il gravame e confermando così la pronuncia di primo gradoanche nella parte in cui, come riportato nello storico della lite, aveva ritenuto che non costituisse “fatt(o) impeditiv(o) del diritto azionato dal lavoratore in via monitoria” anche “il diritto del Vurchio alla pensione”, che avrebbe solamente esposto quest’ultimo “all’azione di ripetizione d’indebito da parte dell’INPS, che ha erogato il trattamento”; pertanto, non vi può essere questione di omessa pronuncia, quanto piuttosto di eventuale corrispondenza della statuizione al diritto, che però non è censurabile con il prospettato error in procedendo;
2. il secondo motivo critica la stessa parte della sentenza come “Omessa motivazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.” ed esso è chiaramente inammissibile perché al di fuori dei limiti posti dalle Sezioni unite (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014) alla rilevabilità Ric. 2021 n. 23289 sez. ML -ud. 14-06-2022 -4- di un vizio della sentenza impugnata che deve riguardare i fatti storici che hanno dato origine alla controversia, mentre nella specie non viene enucleato il fatto, principale o secondario, il cui esame sarebbe stato omesso;
3. il terzo motiv o denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 22, comma 1, lett. c), L. 30.4.1969, n. 153 dell’art. 10, comma 6, D.lgs. 30.12.1992, n. 503 ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.”, si sostiene, con ampia argomentazione, che “la sentenza, riconoscendo il diritto del sig. Vurchio a percepire una somma a titolo di retribuzione anche per il periodo in cui era già collocato in quiescenza, giunge a conclusioni che sono contrarie a diritto”, in quanto “la fruizione della pensione presuppone necessariamente la cessazione del rapporto di lavoro”, per cui, “essendo intervenuto il pensionamento del sig.
Vurchio, tale circostanza era da ritenersi del tutto incompatibile con la persistenza di ogni e qualsiasi vincolo obbligatorio nei confronti di Telecom”; il motivo è infondato in diritto, atteso che: “il compimento dell'età pensionabile o il raggiungimento dei requisiti per l'attribuzione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia da parte del lavoratore, determinano soltanto il venir meno del regime di stabilità del rapporto (con conseguente recedibilità "ad nutum") ma non anche l'automatica estinzione dello stesso, che, in assenza di un valido atto risolutivo del datore di lavoro, è destinato a proseguire, con diritto del lavoratore alla retribuzione, anche successivamente al compimento del sessantacinquesimo anno di età” (tra molte, v.
Cass. n. 9312 del 2014; Cass. n. 13181 del 2018; Cass. n. 521 del 2019); invero, “la disciplina legale dell'incompatibilità (totale o parziale) tra trattamento pensionistico e percezione di un reddito da lavoro dipendente si colloca sul diverso piano del rapporto previdenziale, determinando la sospensione dell'erogazione della prestazione Ric. 2021 n. 23289 sez. ML -ud. 14-06-2022 -5- pensionistica, ma non comporta l'invalidità del rapporto di lavoro” (da ultimo, Cass.n. 13203 del 2022; in precedenza, v. Cass. n. 16350 del 2017; Cass. n. 6906 del 2009); 4.conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna alle spese secondo soccombenza; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr.
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali al 15% e accessori secondo legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q