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Ordinanza — n. 28713/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for attempting to re-evaluate facts instead of reviewing legal violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28713/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Roberto Cavallo's appeal against the INPS inadmissible, ordering him to pay the associated costs. Cavallo argued that the lower court erred in interpreting his administrative request for a payment delay as an unconditional recognition of the debt. The court rejected this, noting that the appellant merely reiterated his defense without challenging the factual basis established by the lower court, which relied on documents explicitly submitted by the appellant himself.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ.; Art. 115 c.p.c.; Art. 1988 c.c.; Artt. 44 e 55 DPR 917/86: An appeal claiming a violation of law is inadmissible if it effectively seeks to re-evaluate the facts found by the court of first instance, thereby transforming the review of legality into an unauthorized third instance of fact-finding.

Parole chiave

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inadmissible appeal re-evaluation of facts third instance of merit surreptitious transformation payment delay recognition contributory debt art 360 cod proc civ retroattività della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ.
civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., il ricorrente deduce "Violazione dell'art.
Art. 115 c.p.c.
civ., il ricorrente deduce "Violazione dell'art. 115 c.p.c. anche in relazione all'art.
Art. 1988 c.c.
anche in relazione all'art. 1988 c.c. e agli artt.
Artt. 44 e 55 DPR 917/86
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I.
art. 380-bis cod. proc. civ
è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art.
art. 115 c.p
civ., il ricorrente deduce "Violazione dell'art. 115 c.p.c.
art. 1988 c.c
anche in relazione all'art. 1988 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n.18721 del 2018
Cass. n.8758 del 2017
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 10015-2021 proposto da: CAVALLO ROBERTO , domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCELLO CARACCIOLO; - ricorrente- contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZIALE SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO SGROI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO; - controrícorrente- avverso la sentenza n. 318/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 23/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2021 n. 10015 sez. ML - ud. 13-07-2022 -2- R.G. 10015/2021 RILEVATO CHE: la Corte di appello di Torino ha accolto la domanda dell'INPS, ripristinando l'avviso di addebito annullato dal Tribunale di Cuneo, emesso nei confronti di Roberto Cavallo e dallo stesso opposto, confermando l'imposizione per gli anni 2013, 2014, 2017 e 2018 a titolo di contributi dovuti alla gestione commercianti per partecipazioni societarie di questi; la Corte di appello ha accertato che l'INPS, nel ricorso introduttivo, aveva prodotto copia della domanda di dilazione amministrativa presentata da Roberto Cavallo all'INPS, sede di Cuneo, in cui lo stesso dichiarava di riconoscere in modo esplicito e incondizionato il debito contributivo denunciato, di rinunciare a tutte le eccezioni che potessero influire sulla esistenza ed azionabilità del credito dell'INPS, nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile, impegnandosi a soddisfare, per ciascun periodo assicurativo, il debito per contributi e somme aggiuntive nei confronti dell'Istituto a partire dal più remoto; la cassazione della sentenza è domandata da Roberto Cavallo sulla base di un unico motivo; l'INPS ha depositato controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., il ricorrente deduce "Violazione dell'art. 115 c.p.c. anche in relazione all'art. 1988 c.c. e agli artt. 44 e 55 DPR 917/86"; denuncia l'errore interpretativo della Corte territoriale per aver ritenuto che la mera domanda di dilazione del debito possa configurare un riconoscimento del debito; il motivo va dichiarato inammissibile; il ricorrente si limita a ribadire la propria tesi difensiva, senza adeguatamente contrastare la ratio decidendi del provvedimento impugnato che, riportando le dichiarazioni contenute nella domanda all'INPS (peraltro specificamente prodotta dallo stesso ricorrente), ha accertato che la stessa non costituiva una mera richiesta di dilazione ma che Roberto Cavallo aveva esplicitamente e incondizionatamente riconosciuto il proprio debito e rinunciato a tutte le eccezioni nonché ad eventuali giudizi di opposizione in sede civile; valga al riguardo quanto pacificamente sostenuto dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale reputa inammissibile il ricorso per cassazione con cui, apparentemente, viene dedotta una violazione di norme di legge mentre, in realtà, si mira alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n.18721 del 2018;

Cass. n.8758 del 2017); in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'INPS, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deci