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Ordinanza — n. 28711/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal as lower court's finding on tax evasion remains a matter for the trial judge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28711/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The INPS appealed a lower court decision that declared social contributions due by an attorney time-barred. The INPS argued the appellate court erred by refusing to suspend the statute of limitations due to alleged intentional concealment of debt via omitted tax forms. The court rejected this claim, ruling that a presumption of concealment does not automatically follow from missing forms and that determining actual tax evasion is a factual question reserved for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 2935, 2941 n. 8 c.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: The mere omission of specific tax forms does not create an automatic presumption of intentional debt concealment, and the factual determination of such concealment constitutes a matter exclusively for the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations intentional concealment social security contributions presumption of fraud appellate review limits lacuna contributiva omissione del contribuente determinazione di contributi provvisori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2935 c.c.
Art. 2941 n. 8 c.c.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
Con un unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 7254 del 2021
È stato infatti ritenuto (Cass. n. 7254 del 2021, n.
Cass. n. 37529 del 2021
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 6196/2023 — snciv
Italian Supreme Court allows social security claim by quashing appeal that wrongly equated tax omission with contributory debt concealment.
Ordinanza — n. 1533/2022 — snciv
Cassation court dismisses INPS appeal regarding contributory debt prescription and fraudulent concealment issues.
Ordinanza — n. 28706/2022 — snciv
Cassation court dismisses INPS appeal regarding prescription of social security contributions due to lack of evidence for fraudulent concealment.
Ordinanza — n. 5315/2022 — snciv
Italian Court dismisses Inps appeal on prescription of social security contributions due to statute of limitations. The court ruled that the five-year limitation period expired before the debt became due. The court held that failure to file tax forms does not constitute fraudulent concealment. The court rejected the argument that missing tax declarations suspend the prescription period. The court found no evidence of intentional hiding of the debt. The court affirmed the lower court's decision on the statute of limitations. The court ordered the appellant to pay the legal costs of the appeal. The court emphasized the distinction between administrative errors and criminal intent. The court maintained that prescription runs from the date the debt becomes enforceable. The court concluded that the appellant's arguments lacked legal and factual basis.
Ordinanza — n. 24004/2024 — snciv
Cassation court allows INPS appeal, ruling prescription delay due to DPCM term extensions interrupts limitation periods.

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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 25241-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato ANTONIETTA CORETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI; - ricorrente - contro REPE'l 10 DANILO; - intimato- avverso la sentenza n. 559/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 30/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

FRANCESCO BUFFA. Ric. 2020 n. 25241 sez. ML - ud. 13-07-2022 -2- Adunanza camerale del 13 luglio 2022 — Pres. Leone, rel. Buffa n. 25241/2020 INPS- REPETTO Con sentenza del 30 gennaio 2020, la corte d'appello di Genova ha rigettato l'appello proposto dall'INPS avverso la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato prescritti i contributi dovuti dall'avv. Danilo Repetto alla Gestione per l'anno 2011. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'INPS; la controparte è rimasta intimata. Con un unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., parte ricorrente deduce la violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c. in relazione all'art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995, all'art. 18, comma 12, D.L. 98/2011, convertito con modificazioni nella L. 111/2011, all'art. 1 del D.

Lgs. n. 462/1997 ed all'art. 10, comma 1, del D. Lgs. n. 241/1997, per aver la corte d'appello escluso la sospensione della decorrenza della prescrizione per doloso occultamento del debito da parte di un avvocato che, iscritto d'ufficio alla Gestione separata per l'anno 2011, omette di compilare il cosiddetto quadro RR. In tal modo, la corte di merito sarebbe incorsa in errore di diritto, non considerando la ricorrenza di una «presunzione di occultamento» di dati essenziali per ravvisare l'esistenza o meno dell'obbligo contributivo. Il ricorso è inammissibile.

Con le proposte censure della sentenza impugnata, prive di specifica attinenza al decisum, l'INPS si limita ad affermare la sussistenza di una «presunzione di occultamento» derivante dall'omessa compilazione del quadro RR, situazione, invece, non prospettabile (tanto più in questa sede di legittimità). È stato infatti ritenuto (Cass. n. 7254 del 2021, n. 37529 del 2021 ed altre successive), come non sia predicabile «un automatismo [...] tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo».

Il relativo accertamento (id est: l'accertamento di un eventuale occultamento doloso del credito) configura, infatti, un giudizio rimesso al giudice di merito e, perciò, censurabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 5 cod.proc.civ., qui non ritualmente prospettati. Nulla per spese, essendo la parte rimasta intimata. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'INPS, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nell'adunanz