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Ordinanza — n. 28710/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal as omission of RR form does not prove contributory debt concealment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28710/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The INPS appealed a lower court decision that declared contributory payments for specific years prescribed while ordering payments for others. The INPS argued that the architect's failure to file the RR form constituted a fraudulent concealment of debt, which should have suspended the statute of limitations. The court rejected this claim, ruling that such an omission does not automatically prove intentional concealment and that determining whether fraud occurred is a matter for the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 2, commi 26-31, L. 335/1995; Art. 116, comma 8, lett. a) e b), L. 388/2000: The failure to file the RR form does not automatically constitute fraudulent concealment of contributory debt, and the existence of such concealment remains a factual assessment for the court of first instance.

Parole chiave

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omitted RR form fraudulent concealment contributory debt statute of limitations INPS liability evasione all'obbligo di contribuzione reddito non dichiarato rettifica delle detrazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 2, commi 26-31, L. 335/1995
in relazione all'art. 2, commi 26-31, L.
Art. 18, comma 12, D.L. 98/2011
335/1995, all'art. 18, comma 12, D.L. 98/2011, convertito con modificazioni nella L.
Art. 1, D.Lgs. 462/1997
In riforma del provvedimento censurato la corte territoriale dichiarava prescritti i contributi dovuti per l'anno 2005 e dichiarava, invece, dovuti i contributi per i successivi anni 2006 e 2008, ai quali andavano altresì applicate le sanzioni ex art. 116, comma 8, lett.
Art. 10, comma 1, D.Lgs. 241/1997
462/1997 ed all'art. 10, comma 1, del D.
Art. 116, comma 8, lett. a) e b), L. 388/2000
In riforma del provvedimento censurato la corte territoriale dichiarava prescritti i contributi dovuti per l'anno 2005 e dichiarava, invece, dovuti i contributi per i successivi anni 2006 e 2008, ai quali andavano altresì applicate le sanzioni ex art. 116, comma 8, lett.
Art. 360, comma 1, nr. 3, c.p.c.
Con un primo motivo,proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 360, comma 1, nr. 5, c.p.c.
Con un primo motivo,proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 7254 del 2021
È stato infatti ritenuto (Cass. n. 7254 del 2021, n.
Cass. n. 37529 del 2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 22158-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA REVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE; - ricorrente - nonché contro ULIANA ENRICO; - intimato - avverso la sentenza n. 502/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

FRANCESCO BUFFA. Ric. 2020 n. 22158 sez. ML - ud. 13-07-2022 -2- Adunanza camerale del 13 luglio 2022 — Pres. Leone, rel. Buffa n. 22158/2020 INPS-ULIANA L'architetto Uliana Enrico, iscritto al relativo albo professionale ed a INARCASSA nonché docente di ruolo di scuola media superiore (e perciò assicurato quale lavoratore dipendente presso ex INPDAP ora INPS), proponeva opposizione avverso il provvedimento di iscrizione d'ufficio alla Gestione separata del 13.06.11, del 31.05.12 e del 17.06.14 con cui l'INPS gli aveva addebitato la contribuzione per gli anni 2005, 2006 e 2008 in relazione al reddito prodotto come libero professionista.

L'adito tribunale di Treviso accoglieva il ricorso e dichiarava insussistenti i presupposti per l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata. Avverso tale pronuncia proponeva appello l'INPS. La corte d'appello di Venezia, con sentenza del 23 dicembre 2019, accoglieva parzialmente l'appello dell'INPS nonché l'eccezione di prescrizione relativa all'anno 2005, sollevata dalla parte appellata. In riforma del provvedimento censurato la corte territoriale dichiarava prescritti i contributi dovuti per l'anno 2005 e dichiarava, invece, dovuti i contributi per i successivi anni 2006 e 2008, ai quali andavano altresì applicate le sanzioni ex art. 116, comma 8, lett. a), della L. 388/00 (escludendo la corte territoriale la ricorrenza dei presupposti —in particolare l'intento di occultare il debito- per la configurabilità di una evasione contributiva).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'INPS; la controparte è rimasta intimata. Con un primo motivo,proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., parte ricorrente deduce la violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c. in relazione all'art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995, all'art. 18, comma 12, D.L. 98/2011, convertito con modificazioni nella L. 111/2011, all'art. 1 del D. Lgs. n. 462/1997 ed all'art. 10, comma 1, del D. Lgs. n. 241/1997, per aver la corte d'appello escluso la sospensione della decorrenza della prescrizione per doloso occultamento del debito da parte di un architetto che, iscritto d'ufficio alla gestione separata, ometta di compilare il cosiddetto quadro RR.

In tal modo, la corte di merito sarebbe incorsa in errore di diritto, non considerando la ricorrenza di una «presunzione di occultamento» di dati essenziali per ravvisare l'esistenza o meno dell'obbligo contributivo. Con un secondo motivo, si deduce la violazione dell'art. 116, comma 8, lett, a) e b) L. 388/2000 per aver la corte territoriale, erroneamente, ritenuto che nel caso di specie andasse applicato il regime sanzionatorio di cui alla lett.

a) dell'articolo considerato, previsto per l'omissione contributiva, in luogo del regime di cui alla lett. b), previsto per l'evasione contributiva. Il ricorrente sostiene che la fattispecie andava opportunamente inquadrata quale doloso occultamento del debito contributivo in ragione dell'omessa compilazione del c.d. quadro RR da parte del debitore. I motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione: essi sono entrambi inammissibili. Con le proposte censure della sentenza impugnata l'INPS si limita ad affermare la sussistenza di una «presunzione di occultamento» derivante dall'omessa compilazione del quadro RR, situazione, invece, non prospettabile (tanto più in questa sede di legittimità).

È stato infatti ritenuto (Cass. n. 7254 del 2021, n. 37529 del 2021 ed altre successive), come non sia predicabile «un automatismo [...] tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo». Il relativo accertamento (id est: l'accertamento di un eventuale occultamento doloso del credito, rilevante anche ai fini del regime sanzionatorio applicabile) configura, infatti, un giudizio rimesso al giudice di merito e, perciò, censurabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 5 cod.proc.civ., qui non ritualmente prospettati.

Nulla per spese, essendo la parte rimasta intimata. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'INPS, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dov