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Ordinanza — n. 28708/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows appeal against INPS, ordering higher lawyer fees based on pension case value rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28708/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court granted Vito De Palma's appeal against the INPS regarding lawyer fee allocation in a social security dispute. The applicant argued that the lower court failed to award the full statutory fee difference due to an incorrect calculation of the case value. The court ruled that pension cases must be valued based on a maximum of ten annual payments, establishing a higher fee scale that the lower court incorrectly applied.

Regesto Legislator

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Art. 91 cod. proc. civ.; Art. 13 co. 2 cod. proc. civ.: In social security disputes involving temporary or life annuities, the case value for fee calculation is determined by the amount due for up to ten years, ensuring consistent application of the statutory fee scale.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Civil Procedure Code Social Security Fees Lawyer Remuneration Scale Pension Case Value Supreme Court Precedent INPS Litigation Costs Fee Difference Allocation inesigibile malgrado lesioni salute

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 91 cod. proc. civ.
3 il ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod.
Art. 13 co. 2 cod. proc. civ.
Art. 4 D.M. n. 55 del 2014
29658/2021 RILEVATO CHE: nel giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Bari in sede di opposizione ad ATP ex art. 445 bis cod.
Art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo di ricorso formulato ai sensi dell'art. 360, co.
art. 445 bis cod. proc. civ
29658/2021 RILEVATO CHE: nel giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Bari in sede di opposizione ad ATP ex art. 445 bis cod. proc. civ.
art. 380-bis cod. proc. civ
è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 6558 del 2021
Cass. n. 6558 del 2021; Cass.
Cass. n. 12460 del 2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 29658-2021 proposto da: DE PALMA VITO , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 5, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO ALLEGRA, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO NAVACH; - ricorrente - Contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato SEBASTIANO CARUSO, che Io rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LIDIA CARCA VALLO, GIUSEPPINA GIANNICO; - controrícorrente- avverso la sentenza n. 1721/2021 del TRIBUNALE di BARI, depositata il 31/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2021 n. 29658 sez. ML - ud. 13-07-2022 -2- R.G. 29658/2021 RILEVATO CHE: nel giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Bari in sede di opposizione ad ATP ex art. 445 bis cod. proc. civ. per l'accertamento del requisito sanitario, ai fini del riconoscimento dell'assegno d'inabilità ex I. 222 del 1984 in capo a Vito De Palma, il giudice del merito ha condannato l'INPS a rifondere le spese alla parte risultata vittoriosa, stabilendone il complessivo ammontare in Euro 3.750,00 con distrazione in favore del difensore anticipatario; la cassazione della sentenza è domandata da Vito De Palma sulla base di un motivo unico, illustrato da memoria; l'INPS ha depositato tempestivo controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo di ricorso formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 il ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ", asserendo di aver diritto, in base ai precedenti di legittimità, che richiama, al rimborso delle spese di lite in misura pari alla differenza tra quanto liquidato dal Tribunale e il maggiore importo di Euro 5.115,00; il motivo merita accoglimento; l'orientamento di questa Corte è andato consolidandosi nel senso di ritenere che ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie previdenziali va applicato il criterio previsto dall'art. 13 co. 2 cod.proc.civ. per cui, nelle cause riguardanti rendite temporanee o vitalizie, qualora il titolo sia controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute fino a un massimo di dieci annualità; nel caso di specie, va data continuità alla soluzione applicativa indicata da questa Corte in fattispecie analoghe (cfr.

Cass. n. 6558 del 2021; Cass. n. 12460 del 2020 (e successive), ove è stato stabilito: che il valore della causa va individuato tra Euro 26.000,00 ed Euro 52.000,00, in tale scaglione rientrando l'ammontare del rateo mensile della prestazione alla data della domanda amministrativa, ammontante ad Euro 1.048,63 per un massimo di dieci anni; che i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computate tre fasi per il procedimento d'istruzione preventiva e quattro per la causa di merito, sono calcolati in Euro 1.212,00 per la fase d'istruzione preventiva (risultanti dalla somma di Euro 472,50 per studio della controversia, Euro 375,00 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 364,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre le prime due del 50% e la terza del 70%, ai sensi dell'art. 4, D.M. n. 55 del 2014); che, trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 (cause di previdenza), per il giudizio di merito i suddetti parametri corrispondono ad Euro 3.903,00 (risultanti dalla somma di Euro 810,00 per la fase di studio, Euro 573,00 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 769,50 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed Euro 1.750,00 per la fase decisionale, dovendosi ridurre le prime due e la fase decisionale del 50% e la fase istruttoria del 70%, ancora ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55 del 2014, cit.); che, con riguardo alla fase istruttoria e/o di trattazione, in applicazione del disposto di cui all' art. 4, D.M. n. 55 del 2014, che testualmente prevede una riduzione, «fino al 70 per cento» dell'importo liquidato per tale fase, tale riduzione va operata sottraendo il 70% all'importo del parametro medio; che l'ammontare finale del compenso professionale da liquidarsi in favore della parte risultata vittoriosa risulta essere pari ad Euro 5.115,00; nel caso in esame, avuto riguardo all'importo come sopra stabilito, appare evidente come la liquidazione delle spese contenuta nell'impugnata sentenza sia inferiore a detti minimi, sussistendo nella statuizione di merito un'immotivata differenza in difetto (per Euro 1.212,00) rispetto alla somma predeterminata; in conclusione, in virtù della soccombenza dell'INPS e in continuità con la giurisprudenza di questa Corte, il ricorso va accolto per quanto di ragione, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito, con attribuzione, a titolo di compenso professionale, al difensore della parte vittoriosa, dichiaratosi anticipatario, delle spese di lite per l'ammontare di Euro 5115,00 (detratta la somma di Euro 3.750,00 già liquidata);le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, prevedendosene la distrazione in favore del difensore di Vito De Palma, dichiaratosi anticipatario; in considerazione dell'esito del giudizio, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna l'INPS a rifondere alla parte vittoriosa Euro 5.115,00 a titolo di compensi professionali (detratta la somma di Euro 3.750,00 già liquidata), con distrazione in favore del difensore anticipatario. Condanna l'INPS alle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 900,00 a titolo di compensi professionali, da distrarsi in favore del difensore della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di lite. Così