Cassation court dismisses INPS appeal as lower court correctly excluded presumption of fraudulent concealment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe INPS appealed a Palermo Court of Appeal decision that declared social security contributions prescribed due to the omission of the RR form. The INPS argued this omission constituted fraudulent concealment of debt, but the court held that no automatic presumption exists between missing the form and intentional debt hiding. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible because the determination of fraudulent concealment is a factual issue reserved for the trial court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2935, 2941 n. 8 c.c.; Art. 360 c.p.c.: The mere omission of the RR form does not automatically presume fraudulent concealment of contributory debt, and such factual determination remains within the exclusive competence of the trial court.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 22149-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato ANTONIETTA CORETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO; - ricorrente - contro NASO ALESSANDRA; - intimata - avverso la sentenza n. 330/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 29/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
FRANCESCO BUFFA. Ric. 2020 n. 22149 sez. ML - ud. 13-07-2022 -2- Adunanza camerale del 13 luglio 2022 — Pres. Leone, rel. Buffa n. 22149/2021 INPS-NASO La corte d'appello di Palermo, con sentenza del 29 maggio 2020, ha respinto l'appello proposto dall'INPS contro Naso Alessandra e confermato il provvedimento impugnato con cui sono stati dichiarati prescritti i contributi richiesti dall'INPS e dovuti alla gestione separata per l'attività libero professionale esercitata nell'anno 2009. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'INPS; la controparte è rimasta intimata.
Con un unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., parte ricorrente deduce la violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c. in relazione all'art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995, all'art. 18, comma 12, D.L. 98/2011, convertito con modificazioni nella L. 111/2011, all'art. 1 del D. Lgs. N. 462/1997 ed all'art. 10, comma 1, del D. Lgs. N. 241/1997, per aver la corte d'appello escluso la sospensione della decorrenza della prescrizione per doloso occultamento del debito da parte dell'avvocato che, iscritto d'ufficio alla gestione separata, omette di compilare il cosiddetto quadro RR.
In tal modo, la corte di merito sarebbe incorsa in errore di diritto, non considerando la ricorrenza di una «presunzione di occultamento» di dati essenziali per ravvisare l'esistenza o meno dell'obbligo contributivo. Il ricorso è inammissibile. Con le proposte censure della sentenza impugnata, prive di specifica attinenza al decisum, l'INPS si limita ad affermare la sussistenza di una «presunzione di occultamento» derivante dall'omessa compilazione del quadro RR, situazione, invece, non prospettabile (tanto più in questa sede di legittimità).
È stato infatti ritenuto (Cass. n. 7254 del 2021, n. 37529 del 2021 ed altre successive), come non sia predicabile «un automatismo [...] tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo». Il relativo accertamento (id est: l'accertamento di un eventuale occultamento doloso del credito) configura, infatti, un giudizio rimesso al giudice di merito e, perciò, censurabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 5 cod.proc.civ., qui non ritualmente prospettati.
Nulla per spese, essendo la parte rimasta intimata. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'INPS, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nell'adunanza