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Ordinanza — n. 28696/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-filing; late or missing filing renders appeal inadmissible under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28696/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the document within the statutory twenty-day period. Although the Ministry of Economy and Finance filed a counter-appeal, the Court held that late or missing filings cannot be cured by the opponent's participation. Consequently, the appeal was dismissed and the appellant was ordered to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Artt. 375, 387 c.p.c.; The failure to deposit a cassation appeal within the mandatory twenty-day period renders it inadmissible, a defect that is not curable even if the opposing party files a counter-appeal.

Parole chiave

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non-filing of appeal improcedibility statutory time limit cassation appeal legal costs censure procedurali difetto di sottoscrizione inosservanza del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
In conseguenza, anche l'omesso deposito del ricorso - ipotesi più grave del deposito tardivo - deve essere sanzionato dalla declaratoria di improcedibilità, giusto il disposto dell'art. 369 c.p.c. (cfr.
Artt. 375, 387 c.p.c.
Art. 156 c.p.c.
369 c.p.c., che il deposito tardivo del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità del ricorso stesso, rilevabile anche d'ufficio e non suscettibile di successiva sanatoria derivante dalla costituzione del controricorrente ex art. 156 c.p.c (v.
Art. 13, comma 1-quater, del D.R. n. 115 del 2002
8728 del 2022), non sussistono i presupposti per l'a -2,p:icabilità alla parte ricorrente dell'art. 13, comma 1-quater, del D, R.
art. 369 c.p
2.3.2021che si è pronunciata in sede di reclamo nel procedimento per gratuito patrocinio - ma ne ha omesso, il deposito in cancelleria come da certificazione negativa di quest'ultima, ex art. 369 c.p.c.
art. 156 c.p
369 c.p.c., che il deposito tardivo del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità del ricorso stesso, rilevabile anche d'ufficio e non suscettibile di successiva sanatoria derivante dalla costituzione del controricorrente ex art. 156 c.p.c (v.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25453/2017
Cass. n. 25453/2017; Cass.26529/2017; Cass.
Cass. n. 26529/2017
Cass. n. 252-01
Cass. Sez. Un. n. 4859-81
Cass. Sez. Un. n. 6420-81
Cass. 20327/2019
Cass. 24 maggio 2013, n. 12894
in tal senso, Cass. 24 maggio 2013, n. 12894; Cass.
Cass. n. 15544/2012
12894; Cass. n. 15544/2012).
Cass. n. 8728 del 2022
Non essendo stato depositato il i2orso (Cass. n. 8728 del 2022), non sussistono i presupposti per l'a -2,p:icabilità alla parte ricorrente dell'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 22344-2021 proposto da: CANESI GIORGIO ENEA , ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro MINISTERO DELL' ECONOMIA E FINANZE 80415740580, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso l'ordinanza n. RG 2363/2020 della COMMISSIONE TRIBUNALE PRO VICIALE di MILANO, depositata il 02/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 22344 sez. MT - ud. 26-04-2022 -2- *IL R.g. 22344/2021 Canesi Giorgio Enea c/ Ministero Economia Finanze Ritenuto che: Come si evince dal controricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Canesi Giorgio Enea ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Presidente della CTP di Milano - n. 1009/2021 dep. 2.3.2021che si è pronunciata in sede di reclamo nel procedimento per gratuito patrocinio - ma ne ha omesso, il deposito in cancelleria come da certificazione negativa di quest'ultima, ex art. 369 c.p.c. (ai sensi del quale il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità [artt. 375, 387c.p.c.], nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto).

Considerato che: Il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l'improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l'esistenza con il controricorso. Costituisce infatti giurisprudenza consolidata di questa Corte, attesa la perentorietà del termine previsto dall'art. 369 c.p.c., che il deposito tardivo del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità del ricorso stesso, rilevabile anche d'ufficio e non suscettibile di successiva sanatoria derivante dalla costituzione del controricorrente ex art. 156 c.p.c (v. (cfr.

Cass. n. 25453/2017; Cass.26529/2017; Cass. n. 252- 01; principio già affermato da Cass. Sez. U n. 4859-81 e Cass. Sez. U n. 6420-81; v. anche Cass. 20327/2019). In conseguenza, anche l'omesso deposito del ricorso - ipotesi più grave del deposito tardivo - deve essere sanzionato dalla declaratoria di improcedibilità, giusto il disposto dell'art. 369 c.p.c. (cfr. in tal senso, Cass. 24 maggio 2013, n. 12894; Cass. n. 15544/2012). Il ricorso principale, dunque, deve essere dichiarato improcedibile. Il ricorrente, ancorché non abbia depositato il ricorso nella cancelleria della Cassazione, è tenuta al pagamento delle spese processuali in raiiione del fatto che l'Agenzia delle entrate ha apprestato delle difese cco controricorso e che al momento in cui le è stato notificato il ricorso noi poteva ragionevolmente prevedere che il ricorrente non l'avrebbe sii :cessivamente depositato e che quindi tali difese sarebbero risultate sii De:-fiue in virtù della necessaria dichiarazione di improcedibilità del ri:D -so.

Le spese vanno, quindi, liquidate come in dispositivo tenuto colto del valore della causa, delle attività effettivamente espletate e de i circostanza che la causa viene definita in rito, ad iniziativa uThlosa di questa Corte». Le E pese vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore de la causa, delle attività effettivamente espletate e della circostanza ch la causa viene definita in rito niziativa officiosa di questa Corte». Non essendo stato depositato il i2orso (Cass. n. 8728 del 2022), non sussistono i presupposti per l'a -2,p:icabilità alla parte ricorrente dell'art. 13, comma 1-quater, del D, R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle sp L.:se, liquidate in C. 2.100,00, oltre spese prenotate a debit