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Ordinanza — n. 28694/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows agent's claim against principal by ruling the 183/2010 statute does not apply to agency contracts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28694/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the lower court's application of the 183/2010 statute's decadence rule to an agency contract, holding it inapplicable to such relationships. The appellant argued the statute should cover agency, while the respondent maintained it only applies to coordinated collaboration. The court ruled that the statute's specific language and the distinct nature of agency contracts exempt them from this strict time limit.

Regesto Legislator

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Art. 32, comma 3, lett. b) della legge n. 183 del 2010; In agency contracts, the decadence period for challenging the principal's withdrawal does not apply because the statute targets coordinated collaboration exclusively.

Parole chiave

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agency contract decadence period coordinated collaboration statutory interpretation principal withdrawal indennità giornaliere ricorso per risarcimento danni compenso per diritto d'autore

Disposizioni normative citate

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Art. 32, comma 3, lett. b) della legge n. 183 del 2010
3683 del 2020 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede che aveva rigettato, per intervenuta decadenza ex art. 32 legge n.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Collegato Lavoro in relazione all'art. 360 n.3 cpc, per avere la Corte territoriale ritenuto applicabile al rapporto di agenzia il comma 3 lettera b dell'art.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
Collegato Lavoro in relazione all'art. 360 n.3 cpc, per avere la Corte territoriale ritenuto applicabile al rapporto di agenzia il comma 3 lettera b dell'art.
Art. 409, comma 1, n. 3 c.p.c.
183 del 2010, sia perché la disposizione citata, eccezionale e di stretta interpretazione, richiama esclusivamente i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e non anche le altre forme di parasubordinazione di cui all'art. 409, comma 1, n.
Art. 1751 c.c.
e che a carico dell'agente l'art. 1751 c.c. già prevede una particolare ipotesi di decadenza (Cass.
art. 32 legge n. 183/2010
3683 del 2020 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede che aveva rigettato, per intervenuta decadenza ex art. 32 legge n.
art. 1751 c.c
e che a carico dell'agente l'art. 1751 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 8964/2021
già prevede una particolare ipotesi di decadenza (Cass. n. 8964/2021).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 7850-2021 proposto da: PICARIELLO GIUSEPPE, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato DARIO DE LANDRO; - ricorrente - contro RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende; - contro ricorrente- avverso la sentenza n. 3683/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

GUGLIELMO CINQUE. Ric. 2021 n. 07850 sez. ML - ud. 21-06-2022 -2- RG 7850/2021 RILEVATO CHE 1. Con la sentenza n. 3683 del 2020 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede che aveva rigettato, per intervenuta decadenza ex art. 32 legge n. 183/2010, la domanda proposta da Giuseppe Picariello nei confronti della Rai - Radiotelevisione Italiana spa- volta ad ottenere il pagamenl:o della indennità sostitutiva del preavviso e della indennità ex art. 1.751 cc, previo accertamento della inesistenza della giusta causa di recesso dal rapporto di agenzia intercorso tra le parti; in riforma della suddetta pronuncia ha, invece, compensato le spese del primo grado di giudizio.

2. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione Giuseppe Picariello affidato a due motivi cui ha resistito la RAI Radiotelevisione Italiana spa con controricorso.

3. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.

4. Le parti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 32 del c.d. Collegato Lavoro in relazione all'art. 360 n.3 cpc, per avere la Corte territoriale ritenuto applicabile al rapporto di agenzia il comma 3 lettera b dell'art. 32, che fa riferimento esclusivamente all'impugnazione del recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

3. Con il secondo motivo si censura, ex art. 360 n. 5 cpc, l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte territoriale omesso di considerare che si trattava di un rapporto di agenzia a tempo indeterminato.

4. I motivi, che per la loro connessione logico-giuridica possono essere scrutinati congiuntamente, sono fondati.

5. Questa Corte, invero, con un principio cui si intende dare seguito ha affermato che, in tema di contratto di agenzia, l'impugnativa del recesso del preponente da parte dell'agente non è assoggettata al termine di decadenza RG 7850/2021 di cui all'art. 32, comma 3, lett. b), della I. n. 183 del 2010, sia perché la disposizione citata, eccezionale e di stretta interpretazione, richiama esclusivamente i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e non anche le altre forme di parasubordinazione di cui all'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., utilizzando il termine "committente" che esula dal rapporto di agenzia, sia alla luce di un criterio interpretativo logico-sistematico, sulla base del duplice rilievo che il rapporto di agenzia può presentare forme organizzative incompatibili con la natura personale dei co.co.co . e che a carico dell'agente l'art. 1751 c.c. già prevede una particolare ipotesi di decadenza (Cass. n. 8964/2021).

6. Il Collegio condivide le argomentazioni della suindicata decisione che integralmente richiama e alle quali si riporta, non ritenendo che siano state prospettate valide ragioni per un ripensamento delle conclusioni già raggiunte.

7. La impugnata sentenza deve, quindi, essere cassata e la causa va rinviata alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia alla luce dei principi sopra indicati nonché per la statuizione sulle spese di lite anche del presente giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio. Cos