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Ordinanza — n. 28647/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on prescription and criminal facts, ruling appellate court correctly reviewed facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28647/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's decision that the claim for damages was time-barred. The appellant argued the lower court failed to properly address the accident details and criminal negligence, but the Court held that factual assessments belong to the trial judge. Consequently, the Court rejected the challenge to the two-year limitation period established by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 2947 c.c.; Art. 638 c.p.; Art. 544 c.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings made by the appellate court regarding the existence of criminal acts or the application of limitation periods.

Parole chiave

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prescription period appellate review criminal negligence limitation of action factual assessment grave intralcio alla circolazione credito per investimenti sorpasso pericoloso

Disposizioni normative citate

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Art. 2947 c.c.
RAGIONI DI DIRITTO 1.Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta la violazione e errata applicazione dell’art. 2947, comma 3, c.c.
Art. 638 c.p.
Il Tribunale ha riformato integralmente la decisione di prime cure e ha dichiarato il diritto di credito prescritto(nel termine biennale) , non avendo ravvisato né il reato di cui all’art. 638 c.p. né quello di cui all’art 544 c.p.
Art. 544 c.p.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
Ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la relatrice designat a ha redatto propo sta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ambrosi Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art.
art. 638 c.p
Il Tribunale ha riformato integralmente la decisione di prime cure e ha dichiarato il diritto di credito prescritto(nel termine biennale) , non avendo ravvisato né il reato di cui all’art. 638 c.p.
art 544 c.p
né quello di cui all’art 544 c.p.
art. 380-bis cod. proc. civ
Ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la relatrice designat a ha redatto propo sta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
art. 54 c.p
art. 2947 comma 3 c.c
in riferimento all’art. 2947 comma 3 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315
13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30597/2021R.G. proposto da Donatella TARSIA, rappresentat a e difes a dall’avv . Serena Tucci come da procura in calceal ricorso, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Scialoja n. 18; –ricorrente – contro ASSIMOCOASSICURAZIONI s.p.a.; –intimata – nonché contro Concetta BUONINCONTRI; Oggetto: RESPONSABILITA' da CIRCOLAZIONE STRALE – Sinistro – Uccisione di animale (cavallo)– Termine di prescrizione. C.C. 6 luglio2022 r.g.n. 30597/2021 Pres. E. Scoditti Est.

I. Ambrosi –intimata – avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice di appello n. 993/2021, pubblicata il 27 settembre2021, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 dal la Consigliera RelatriceIrene Ambrosi. FATTI DI CAUSA Il Giudice di pace di Trebisacce aveva accolto la domanda risarcitoria proposta da Donatella Tarsia nei confronti di Concetta Buonincontri e di ASSIMOCO Assicurazioni s.p.a. per l’uccisione del suo cavallo investito dalla autovettura Fiat Multipla condotta da Emanuele Dellaqueva e condannato la Buonincontri, proprietari a dell’auto e la compagnia di assicurazione, al pagamento di Euro 8.000,00, nonché alle spese di lite.

Il Tribunale ha riformato integralmente la decisione di prime cure e ha dichiarato il diritto di credito prescritto(nel termine biennale) , non avendo ravvisato né il reato di cui all’art. 638 c.p. né quello di cui all’art 544 c.p. , bensìavendo accertato che il conducente dell’auto aveva investito il cavallo nella necessità di prevenire l’impatto con una autovettura proveniente dall’opposto senso di marcia. La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione da Donatella Tarsiacon ricorso articolato su due motivi . Gli intimati non hanno ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità.

Ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la relatrice designat a ha redatto propo sta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. RAGIONI DI DIRITTO 1.Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta la violazione e errata applicazione dell’art. 2947, comma 3, c.c. e dell’art. 54 c.p. – C.C. 6 luglio2022 r.g.n. 30597/2021 Pres. E. Scoditti Est. I. Ambrosi omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. 1.1.Il motivo è inammissibile.

La censura inerisce al giudizio di fatto in ordine alle modalità del sinistroche è riservato al giudice di merito. Il giudice di appello ha invero accertato che «secondo la stessa narrazione attorea, il conducente della Fiat multipla ha investito il cavallo nella necessità di prevenire l’impatto con una autovettura proveniente dall’opposto senso di marcia» (pag. 3 della sentenza impugnata) . Tale giudizio di fatto non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice di legittimità.

2. Con il secondo motivo denuncia la violazione e errata applicazione dell’art. 638 e 544 c.p. in riferimento all’art. 2947 comma 3 c.c. 2.2. E’ parimenti inammissibile il se condo motivo perché muove dal presupposto della sussistenza di fattispecie direato escluse motivatamente dal giudice di merito. In proposito, le censure mosse dalla ricorrentenon si confrontano con la ratio decidendidella sentenza e tendono a indurre il giudice di legittimità a svolgere una rivalutazione dei fatti, tutti compiutamente osservati dal giudice di merito entro la corretta cornice normativa , non consentita in questa sede.

Il giudice di appello, infatti, ha accertato che «essendo la condotta lesiva stata posta in essere “per necessità” essa non integra alcun illecito penale; che, di conseguenza , l’evento lesivo soggiace al termine prescrizionale biennale previsto dall’art. 2947 secondo comma c.c. in tema di circolazione di veicoli; che tra il penultimo atto interruttivo della prescrizione (richiesta di negoziazione assistita del 29.10.2015) e l’ultimo (notifica dell’atto di citazione in data 21.2.2018) è trascorso un lasso temporale superiore al biennio» (pag. 3 sentenza impugnata), concludendo infine, cheil credito risarcitorio è prescritto.

3. N on avendo svolto difese le intimate , non sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine alle speseprocessuali. C.C. 6 luglio2022 r.g.n. 30597/2021 Pres. E. Scoditti Est. I. Ambrosi Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso n