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Ordinanza — n. 28645/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28645/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28645/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31005/2021R.G. proposto da O.P. Immobiliare S.R.L. in liquidazione , in persona del liquidatore Oscar Lovison, rappresentata e difes a dall’avv . Salvatore Mantia , come da procura in calce al ricorso, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Carlo Segnalini, in Roma, via Ennio Quirino Viscontin. 103; –ricorrente – contro Juganaru Mariana Luminita –intimata – Oggetto: OBBLIGAZIONI NATURALI – Restituzioni – Donazione Indiretta Insussistenza. C.C. 6 luglio2022 r.g.n. 31005/2021 Pres.

Regesto Legislator

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art. 380-bis cod. proc. civ, art. 360 c.p, art. 809 c.c, art. 782 comma 1 c.c; Ordinanza — n. 28645/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Scoditti Est. I. Ambrosi La Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza di prime cure, invece,aveva attribuito l’immobile alla Juganaru con obbligo di quest’ultima a pagare ad O.P. Immobiliare il conguaglio di Euro 160.560,50. Tornando al giudizio in esame, O.P. Immobiliare propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di appellodel 2021 articolato su tre motivi . Juganaru Mariana Luminita, sebbene regolarmente intimata, non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità. Ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la relatrice designat a ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Parole chiave

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divieto di accettare regali donazione donazione mista donatario contributo straordinario in denaro donazione manuale

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis cod. proc. civ
Ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la relatrice designat a ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
art. 360 c.p
RAGIONI DI DIRITTO 1.La società ricorrente con il primo motivo denuncia l’ “ Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c.
art. 809 c.c
n.3 per violazione, falsa applicazione dell’art. 809 c.c.
art. 782 comma 1 c.c
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31005/2021R.G. proposto da O.P. Immobiliare S.R.L. in liquidazione , in persona del liquidatore Oscar Lovison, rappresentata e difes a dall’avv . Salvatore Mantia , come da procura in calce al ricorso, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Carlo Segnalini, in Roma, via Ennio Quirino Viscontin. 103; –ricorrente – contro Juganaru Mariana Luminita –intimata – Oggetto: OBBLIGAZIONI NATURALI – Restituzioni – Donazione Indiretta Insussistenza. C.C. 6 luglio2022 r.g.n. 31005/2021 Pres.

E. Scoditti Est. I. Ambrosi avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 2578 /20 2 1 , pubblicata il 13 ottobre2021, notificata il 14 ottobre 2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 dal la Consigliera RelatriceIrene Ambrosi. FATTI DI CAUSA Con atto di citazione del 2018,O.P. Immobiliare s.r.l. ha convenuto in giudizio Juganaru Mariana Luminita dinanzi al Tribunale di Padova affinch é fosse condannata a rifondere alla predetta società attrice le spese sostenute per eseguire le finiture e migliorie dell’immobilesito in Albignasego (Padova) -in ordine al quale lo stesso Tribunale con un precedente giudizio aveva sciolto la proprietà comune-, nonché perquelle sostenute per l’acquisto degli arredi e a corrispondere una indennità di occupazione del bene dal 2012.

Il Tribunale di Padova con decisione del 2020 aveva condannato la convenuta Juganaru a pagare alla O.P. Immobiliare la somma di Euro 51.387,00 per l’acquisto degli arredi nonché quella di Euro 36.240,83 per l’occupazione dell’immobile de quo. La Corte di appello di Venezia con decisione del 2021, in parziale accoglimento della impugnazione proposta da Juganaru Mariana Luminita avverso la sentenza del Tribunale, ha respinto la domanda di O.P. Immobiliare limitatamente alla somma sostenuta per gli arredi, confermando nel resto, la statuizione di prime cure.

Per completezzae per quanto ancora di interesse, va rilevato che O.P. Immobiliare aveva già convenuto Juganaru Mariana Luminita nel 2013 dinanzi allo stesso tribunale, chiedendo fosse disposto lo scioglimento della comunione sul predetto immobile acquistato nel marzo 2011 delle parti , ciascuna per la quota del 50%. Il Tribunale di Padova con sentenza del 2017 aveva sciolto la comunione sull’immobile in questione, attribuendolo per l’intero ad O.P. Immobiliare s.r.l. con obbligo della stessa di versare alla condividente un conguaglio. C.C. 6 luglio2022 r.g.n. 31005/2021 Pres.

E. Scoditti Est. I. Ambrosi La Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza di prime cure, invece,aveva attribuito l’immobile alla Juganaru con obbligo di quest’ultima a pagare ad O.P. Immobiliare il conguaglio di Euro 160.560,50. Tornando al giudizio in esame, O.P. Immobiliare propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di appellodel 2021 articolato su tre motivi . Juganaru Mariana Luminita, sebbene regolarmente intimata, non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità. Ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la relatrice designat a ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DI DIRITTO 1.La società ricorrente con il primo motivo denuncia l’ “ Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c. n. 5” in quanto manc herebbe l’accertamento dell’animus donandiriferibile alla persona fisica, rimasta estranea alla causa. 2.Con un secondo motivo lamenta la ” V iolazione ex art. 360 c.p.c. n.3 per violazione, falsa applicazione dell’art. 809 c.c. donazioni indirette ” in quanto non sarebbe configurabile una donazione da parte della persona fisica, non avendo quest’ultima subito il depauperamento; non ci sarebbe donazione indiretta perché la società, acquistando gli arredi, non ha intestato le fatture a Caia e la consegna da parte della società a Caia dovrebbe costituire eventualmente donazione diretta ma, non potendo essere di modico valore alla luce dell’importo in questione, risulta violato l’art. 782 comma 1 c.c. non essendovi specifica indicazione per iscritto del valore.

3. Con il terzo motivo denuncia la “ Violazione ex art. 360 c.p.c. n. 3 per violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. disponibilità e valutazione delle prove”tenuto conto che non sarebbe pr ova ta la relazione sentimentaleritenuta accertata dal giudice di appello. C.C. 6 luglio2022 r.g.n. 31005/2021 Pres. E. Scoditti Est. I. Ambrosi 4. Il C ollegio ritiene di non condividere la proposta della relatrice e osserva che fondato è i l secondo motivo di ricorso che deve essere prioritariamente scrutinato per motivi di ordine logico, aven do efficacia assorbente rispetto agli altri.

Per quanto ancora qui rileva, è emerso che Oscar Lovison , sentimentalmente legato a Juganaru Mariana Luminita , ha acquistato mediante la società O.P. Immobiliare s.r.l. - di cui era amministratore e socio unico - arredi del valore di E uro 51.000 per l’immobile abitato dalla Juganaru(immobile acquistato in comproprietà fra quest’ultima e la società). La Corte territoriale -accertata la relazione sentimentale intercorsa tra Lovison e Juganaru- ha ritenuto che il primo (rimasto estraneo alla causa) avesse acquistato, avvalendosi della società (formalmente acquirente degli arredi), gli arredi destinati all’immobile de quo per spirito di lib eralità, realizzando una donazione indiretta, da cui l’irripetibilità delle somme.

Dirimente in proposito è la censura della società ricorrente in ordine alla falsa applicazione della norma riferita alla fattispecie in esame , tenuto conto che sebbene la Corte territoriale abbia accertato che l’acquisto de gli arredi sia avvenuto senza intesta zione delle fatture alla Juganaru , ciò nonostante, ha qualificato la fattispecie come donazione indiretta, la quale invece costituisce acquisto con denaro fornito d a un terzo per spirito di liberalità.

5. L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento degli altri motivi. Per questi motivi La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso , assorbiti gli altri, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, della Corte di