Italian Court dismisses appeal claiming lack of explicit 'just cause' for fee compensation in phone service dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Salvatore Nicola Santangelo's appeal against a second-instance judgment that ordered him to pay litigation costs to Telecom Italia. The appellant argued that the lower court failed to explicitly state 'just causes' for fee compensation, claiming the decision relied merely on stylistic clauses. The court ruled that the appellate judge correctly identified the lack of explicit justification and properly applied the requirement for specific reasoning under the relevant procedural law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, comma 1, lett. a) della legge 28 dicembre 2005, n. 263; The appellate court may indicate 'just causes' for fee compensation in the second instance to remedy the first instance's omission, provided the reasoning is explicit and not merely stylistic.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31112/2021R.G. proposto da Salvatore Nicola SANTANGELO, rappresentat o e difes o dall’avv . Carlo Francesco Glinni, come da procura speciale allegata al ricorso, con domicilio eletto presso lostudio dell’avv. Raffaello Glinni in Roma, via Boccherini n. 3 ; –ricorrente – contro TELECOM Italia s.p.a., in persona del procuratore speciale , rappresentatoe difeso dall’avv. Laura Robortaccio , come da procura in calce al controricorso, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.
Emilia Pulcini in Oggetto: RESPONSABILITA' CONTRATTUALE – Servizio telefonico – Inadempimento – Infondatezza – Art.92 c.p.c. modif. dallal. n. 263 del 2005 - Indicazione nella motivazione dei "giusti motivi" della compensazione – Necessità. C.C. 6 luglio2022 r.g.n. 31112/2021 Pres. E. Scoditti Est. I. Ambrosi Roma, via Dora n. 1; –resistente – avverso la sentenza del Tribunaledi Potenza in funzione di giudice di appello n. 502/2021, pubblicata il 6 maggio2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 dal la Consigliera RelatriceIrene Ambrosi.
FATTI DI CAUSA Il Giudice di pace di Potenza aveva rigettato la domanda di Salvatore Nicola SANTANGELO proposta nei confronti di Telecom Italia s.p.a. volta al ripristino della linea telefonica fissa, alla restituzione degli importi pagati nel periodo aprile 2008-febbraio 2009 e al risarcimento del danno , con compensazione delle spese. Il Tribunale di Potenzain funzione di giudice di appello, in accoglimento del gravame proposto da Telecom Italia, ha riformato la decisione di prime cure in merito alla compensazione delle spese e condannato Santangelo a rifondere a Telecom quelle del doppio grado.
Propone ricorso per cassazione Salvatore Nicola SANTANGELO con un unico motivo di ricorso. Ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la relatrice designat a ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. Nessuna delle partiha depositato memoria. RAGIONI DI DIRITTO 1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c. n.
3) e in via gradata, lanullità della sentenza o del procedimento (ex art. 360 c.p.c. n. 5 ) edinsiste nel sostenere che il giudice di pace non abbia utilizzato una mera clausola di stile, tenuto conto che la compensazione delle spese di lite sarebbe rimessa alla discrezionalitàdel giudicante. C.C. 6 luglio2022 r.g.n. 31112/2021 Pres. E. Scoditti Est. I. Ambrosi 2.Il ricorso è infondato. La domanda dell’odierno ricorrente era stata rigettata dal Giudice di pace, con spese compensate per “materia trattata” e “peculiarità vicenda” ; in acco gl imento dell’ appello proposto da Telecom Italia, il Tribun ale aveva riformato la sentenza quanto allaintegrale compensazione delle spese tra le parti, con condanna del ricorrente alle spese di primo e secondo grado, trattandosi di clausole di stile non integrantiil “giusto motivo”.
Con la censura mossa alla decisione impugnata il ricorrente insiste nel sostenere che il giudice di pace non abbia utilizzato una mera clausola di stile, tenuto conto che la compensazione delle spese di lite sarebbe rimessa alla discrezionalitàdel giudicante che “valutando l’esito finale del giudizio, la condotta delle parti e le questioni trattate, verifica l’opportunità di optare per la compensazione totale e parziale” (ricorso pag. 4). La doglianza si infrange su quanto in modo chiaro e d esaustivo ha ritenuto il giudice di appello che, dopo aver illustrato il quadro normativo di riferimento in tema di regolamentazione delle spese processuali, ha richiamato i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in materia di compensazione delle spese (Cass.
Sez. 6 - 5, 09/11/201 5 n. 22793; Cass. Sez. 6 - 2, 28/05/2015 n. 11130 e Cass. S ez. 6 - 5, 12/10/2018 n. 25594 ) mediante i quali è stato ritenuto chenel regime introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2005, n. 263, e anteriore a quello modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese "per giusti motivi" deve essere esplicitamente motivato. Ove non vi abbia provveduto il primo giudice, i giusti motivi possono, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, essere indicati, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sullespese, il quale nell'esercizio del potere di correzione, può dare, entro i limiti del devolutum, un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata.
Il Tribunale ha concluso che il giudice di prime cure non avesse fatto corretta applicazionedei principi richiamati, non essendo possibile qualifica re C.C. 6 luglio2022 r.g.n. 31112/2021 Pres. E. Scoditti Est. I. Ambrosi come “giusti motivi esplicitamente indicati” , le mere clausole di stile utilizzate, come “la materia trattata” e la “peculiarità della vicenda”, a fronte, per un verso, della limitata complessità della fattispecie esaminata sia sotto il profilo giudico che fattuale e per l’altro verso e soprattutto, a fronte della acclarata riconducibilità al comportamento dell’attore del ritardo nel ripristino della linea telefonica.
3. In con clusione il ricorso è rigettato e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso e condanna parte r icorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 1200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso nella ca