Ordinanza — n. 28643/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IApronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27256/2021R.G. proposto da ARRIGONI s.p.a. , in persona del rappresentante legale, rappresentat a e difesa dall’avv. Paolo di GRAVIO come da procura speciale in calce al ricorso, con domicilioeletto presso il suo studio in Roma, via Piediluco n. 9 ; –ricorrente – contro S.M.A.s.p.a., -intimata- Oggetto:Contratto listing fees (acquisto di posto su scaffale per la esposizione di prodotti)– Fatture impagate – decreto ingiuntivo– opposizione – insussistenza del contratto nel periodo dedotto con d.i.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis cod. proc. civ, art. 2945 c.c; Ordinanza — n. 28643/2022 — snciv · Corte di Cassazione: L’opposizione venne rigettata dal Tribunale di Avezzano. La Corte di Appello di L’aquila, viceversa , accolse il gravame proposto da S.M.A. , revocò il decreto ingiuntivo e condann ò Arrigoni alle spese del grado. Avverso la sentenza d’appello ricorre con due motivi Arrigoni s.p.a. L’intimata, sebbene regolarmente intimata,non si è costitui ta . Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la relatrice designata ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27256/2021R.G. proposto da ARRIGONI s.p.a. , in persona del rappresentante legale, rappresentat a e difesa dall’avv. Paolo di GRAVIO come da procura speciale in calce al ricorso, con domicilioeletto presso il suo studio in Roma, via Piediluco n. 9 ; –ricorrente – contro S.M.A.s.p.a., -intimata- Oggetto:Contratto listing fees (acquisto di posto su scaffale per la esposizione di prodotti)– Fatture impagate – decreto ingiuntivo– opposizione – insussistenza del contratto nel periodo dedotto con d.i.
– Cancellazione della società opponente –Effetti. C.C. 6 luglio2022 r.g.n. 27256/2021 Pres. E. Scoditti Est. I. Ambrosi avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 1592 /20 2 1 , pubblicata il 21 ottobre2021, non notificat a . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 dal la Consigliera RelatriceIrene Ambrosi. FATTI DI CAUSA S.M.A. s.p.a. propose opposizione dinanzi il Tribunale di Avezzano avverso il decreto ingiuntivo emesso dallo stesso Tribunale in favore di Arrigoni s.p.a. per l’importo di Euro 198.000,00, oltre interessi, accessori e spese, in forza di fatture emesse a storno di somme a nticipat e per asseriti inadempimenti contrattuali di S.M.A. del contratto di listing intercorso tra le parti.
L’opposizione venne rigettata dal Tribunale di Avezzano. La Corte di Appello di L’aquila, viceversa , accolse il gravame proposto da S.M.A. , revocò il decreto ingiuntivo e condann ò Arrigoni alle spese del grado. Avverso la sentenza d’appello ricorre con due motivi Arrigoni s.p.a. L’intimata, sebbene regolarmente intimata,non si è costitui ta . Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la relatrice designata ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
Nessuna delle parti ha depositato memoria. RAGIONI DI DIRITTO 1. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente si duole della “inammissibilità e improcedibilità dell’appello proposto dalla cancellata società SMA s.p.a. Violazione di legge; omessa pronuncia, violazione art. 360 n.3, 4, 5 c.p.c.; violazione art. 2945 c.c. come modificati dall’art. 4 d. L.vo 17.01.2003 n.6. Violazione artt. 299 e segg. c.p.c.”ed evidenzia che la società SMA S.P.A. -come da allegata visura camerale- è risultata cancella ta dal 17.12.2019 e che in sede di memoria di replica nel giudizio di appello era C.C. 6 luglio2022 r.g.n. 27256/2021 Pres.
E. Scoditti Est. I. Ambrosi stata infatti sollevata detta eccezione e, quindi, la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l’appello inammissibilee disporre l’interruzione . 2.Con il secondo motivo lamenta: “Violazione di legge; violazione artt.2424 e 2423 c.c.; violazione DPR 22.12.1986 n. 917 (TUIR); omessa, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della vertenza; violazione art. 360 n. 5 c.p.c.” e, in particolare , denuncia che la Corte di appello non avrebbe considerato come separati ed autonomi i due contratti intercorsi tra le parti il contratto di listing fee, da un lato e la convenzione di acquisto , dall’altroe avrebbe erroneamente ritenuto il contratto di listing vigente solo per il primo anno.
3. Il ricorso è inammissibile . Sulla base del documento prodotto dalla stessa ricorrente (cancellazione della società in data 17 dicembre 2019) il ricorso doveva essere proposto nei confronti dei soci (Cass. n. 25869/2020). E’ appena il caso di aggiungere che si palesano comunque profili di inammissibilità (non si comprende se la censura abbia ad oggetto il mancato rilievo dell’inammissibilità dell’appello o la mancata disposta interruzione) e di infondatezza (l’evento interruttivo non è stato fatto constare nei modi di legge, cioè con la dichiarazione della parte attinta dall’evento – Cass. n. 10048 del 2018) del primo motivo, e di inammissibilità del secondo motivo (per inerenza al giudizio di fatto). 4.Nulla per le spese, tenuto conto che parte resistente non è risultata ritualmente costituita in giudizio.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n.4315). Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. C.C. 6 luglio2022 r.g.n. 27256/2021 Pres. E. Scoditti Est. I. Ambrosi Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di co