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Ordinanza — n. 28628/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to temporal inapplicability of law and lack of defense activity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28628/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court's cost allocation violated procedural articles. The appellants argued insufficient reasoning regarding cost distribution, while the lower court had already dismissed the main liability claim and adjusted fees. The court ruled the appeal inadmissible because the cited legal parameter was not applicable at the time of the facts and no defense activity occurred to justify a full cost reversal.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002: The cassation review of cost allocation is limited to legal violations where costs are assigned to the totally victorious party, and appeals are inadmissible if the cited legal parameter is temporally inapplicable or no defense activity occurred.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility cost allocation procedural law temporal applicability of law lack of defense activity contributo unificato payment spese di esecuzione ripetibili dell'avvocato spese di ripristino

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
Art. 91, 92 e 112 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.
Art. 13, comma 1-bis del d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 5988/2001
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 21127-2021 proposto da: COFI SRL IMPRESA EDILE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO, 19, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO RESTUCCIA, rappresentata e difesa dall'avvocato LIANA DI MOLFETTA; - ricorrente- contro VALENTE MARCO, LAMANUZZI STEFANIA; - intimati - avverso la sentenza n. 128/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 21/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE L'impresa edile CO.FI s.r.l. ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 128/2021 della Corte d'appello di Bari. La Corte d'appello, dopo avere - in parziale riforma della sentenza impugnata - dichiarata cessata la materia del contendere rispetto alla domanda di accertamento della responsabilità contrattuale della ricorrente, ha rideterminato le spese processuali di entrambi i giudizi con compensazione dei 2/3 delle stesse e la restante parte di 1/3 in favore degli intimati. Gli intimati Marco Valente e Stefania Lamanuzzi non hanno proposto difese.

CONSIDERATO CHE Il ricorso denuncia "insufficiente e contraddittoria motivazione in violazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c., in relazione all'art.360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.". Il ricorso è inammissibile, in quanto in relazione al n. 5 dell'art.360 c.p.c. richiama un parametro non applicabile ratione temporis alla fattispecie e circa quello di cui al n. 3 non considera il costante orientamento di questa Corte secondo cui "in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato di legittimità della Corte di Cassazione è limitato alla violazione di legge che si verificherebbe nel caso in cui le stesse fossero poste a carico della parte totalmente vittoriosa" (così, per tutte, Cass. 5988/2001).

Non vi è pronuncia sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ric. 2021 n. 21127 sez. M2 - ud. 17-02-2022 -2-

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 1