Ordinanza — n. 28626/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl primo motivo denuncia "nullità, ex art. 360, n. 4 c.p.c., nonché ex artt. 299, 301 e 161 c.p.c., del processo d'appello e nullità della derivata sentenza per decesso del procuratore costituito in primo grado intervenuto tra la notifica dell'atto di appello e prima del decorso dei termini per la costituzione in giudizio, violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost.". Il motivo è manifestamente fondato alla luce dell'orientamento di questa Corte secondo cui "nell'ipotesi in cui la morte del procuratore, per mezzo del quale la parte si sia costituita nel precedente grado di giudizio e al quale sia stato notificato l'atto di impugnazione, intervenga dopo tale notificazione e prima del decorso dei termini per la costituzione in giudizio e la proposizione dell'impugnazione incidentale, si verifica l'interruzione del processo, atteso che, a seguito del decesso, non è più possibile l'adempimento del dovere di informazione che grava sul procuratore, dovere che Ric. 2021 n. 18951 sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 2909 c.c; Ordinanza — n. 28626/2022 — snciv · Corte di Cassazione: L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo, subordinato, motivo che lamenta "violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.". II. Il provvedimento impugnato va pertanto cassato e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Roma, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
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la seguente ORDINANZA C&,3 7 '?)(36 sul ricorso 18951-2021 proposto da: CARRARA ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 19, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO RAMPIONI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente- contro GIORGI BARBARA, nella qualità di erede di Franca Fassio, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 170, presso lo studio dell'avvocato ADOLFO ZINI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 207/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Alessandro Carrara ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 207/2021 della Corte d'appello di Roma che, nella contumacia del ricorrente, ha accolto il gravame di Franca Fassio e ha dichiarato la risoluzione del contratto preliminare stipulato tra le parti, condannando il ricorrente alla restituzione in favore dell'appellante di quanto versato a titolo di caparra, ossia euro 38.734,27. Resiste con controricorso Barbara Giorgi, quale unica erede di Franca Fassio. Memoria è stata depositata sia dal ricorrente che dalla controricorrente.
CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in due motivi.
1) Il primo motivo denuncia "nullità, ex art. 360, n. 4 c.p.c., nonché ex artt. 299, 301 e 161 c.p.c., del processo d'appello e nullità della derivata sentenza per decesso del procuratore costituito in primo grado intervenuto tra la notifica dell'atto di appello e prima del decorso dei termini per la costituzione in giudizio, violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost.". Il motivo è manifestamente fondato alla luce dell'orientamento di questa Corte secondo cui "nell'ipotesi in cui la morte del procuratore, per mezzo del quale la parte si sia costituita nel precedente grado di giudizio e al quale sia stato notificato l'atto di impugnazione, intervenga dopo tale notificazione e prima del decorso dei termini per la costituzione in giudizio e la proposizione dell'impugnazione incidentale, si verifica l'interruzione del processo, atteso che, a seguito del decesso, non è più possibile l'adempimento del dovere di informazione che grava sul procuratore, dovere che Ric. 2021 n. 18951 sez.
M2 - ud. 17-02-2022 -2- non viene meno nel momento stesso della notificazione dell'atto di impugnazione" (così Cass.10905/2018).
2) L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo, subordinato, motivo che lamenta "violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.". II. Il provvedimento impugnato va pertanto cassato e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Roma, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione c