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Ordinanza — n. 28624/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming lack of reasoning regarding contract classification and statute of limitations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28624/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued the lower court omitted reasoning on the statute of limitations and contract classification for the thermal plant, while the respondent contested this omission. The court rejected these claims, ruling that the appellate judgment sufficiently addressed the issues and that the defect of omission does not constitute a violation of law.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.c.; Art. 363, c. 1, n. 4 c.p.c.: The Supreme Court's review of reasoning is limited to constitutional minimums, admitting only anomalies that transform into relevant legal violations evident in the text.

Parole chiave

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lack of reasoning statute of limitations contract classification appellate judgment constitutional minimum danneggiamento d'impianti elettrici ricorso per risarcimento danni spese di ripristino

Disposizioni normative citate

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Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.c.
Art. 363, c. 1, n. 4 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. un., n. 8038/2018
sez. un., n. 8038/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA -1 -'() 1 u?' sul ricorso 16970-2021 proposto da: STAES STUDIO APPLICAZIONI ENERGIA SOLARE A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAMPI FLEGREI 3, presso lo studio dell'avvocato FERNANDA MONETA MANTUANO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro ACHILLE MARINA, elettivamente domiciliata in ROMA, P.LE CLODIO, 14, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA ROMANA GRAZIANI, rappresentata e difesa dall'avvocato LORENZO LEPRI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6445/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE La società Staes Studio Applicazioni Energia Solare s.r.l. ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 6445/2020 della Corte d'appello di Roma che, in parziale accoglimento dell'impugnazione di Marina Achille, ha condannato la ricorrente a pagare euro 27.424. Achille aveva proposto opposizione al decreto che le aveva ingiunto di pagare euro 20.429,01 in favore della ricorrente, a titolo di saldo di quanto dovuto per la realizzazione di un impianto energetico fotovoltaico e di un impianto termico presso un immobile di sua proprietà, facendo valere domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento del danno causato dai vizi presenti negli impianti.

Il Tribunale di Roma aveva parzialmente accolto l'opposizione e la domanda riconvenzionale e, revocato il decreto ingiuntivo, aveva ridotto l'importo dovuto a euro 5.986, oltre IVA. Resiste con controricorso Marina Achille. Memoria è stata depositata dalla ricorrente e dalla controricorrente. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in un motivo che denuncia "motivazione omessa e apparente, omesso esame di un fatto decisivo": -la sentenza impugnata presenterebbe una "lacuna argomentativa" rispetto all'eccezione di decadenza e prescrizione sollevata dalla ricorrente circa l'impianto termico, avendo "succintamente" affrontato la questione in riferimento all'appello incidentale della ricorrente, relativo alla eccezione di decadenza concernente l'impianto fotovoltaico; -la sentenza sarebbe poi carente sotto il profilo dell'inquadramento quale appalto del contratto dell'impianto termico, essendo tale inquadramento stato effettuato dal Ric. 2021 n. 16970 sez.

M2 - ud. 17-02-2022 -2- giudice di primo grado solo in relazione all'impianto fotovoltaico; -la motivazione della sentenza impugnata sarebbe infine apparente laddove ha ritenuto non specifico il motivo dell'appello incidentale della ricorrente che contestava il rigetto dell'eccezione di decadenza. Il motivo è inammissibile. In relazione all'ultimo profilo denunciato, va esclusa la mera apparenza della motivazione in quanto il giudice d'appello ha sufficientemente motivato in relazione alla conferma del rigetto della eccezione di decadenza (la Corte d'appello ha infatti ritenuto non specifico il motivo di gravame) e va al riguardo sottolineato che secondo la giurisprudenza di questa Corte il sindacato di legittimità sulla motivazione è oggi ridotto al "minimo costituzionale", con "la conseguenza che risulta denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali" (così Cass., sez. un., n. 8038/2018).

In relazione agli altri due profili - ossia la "lacuna argomentativa" della pronuncia impugnata rispetto all'eccezione di decadenza e prescrizione relativa all'impianto termico e la carenza, anche qui motivazionale, circa l'inquadramento quale appalto del contratto dell'impianto termico - il vizio di mancanza di motivazione non sussiste, dovendosi ritenere implicitamente richiamato quanto affermato in relazione all'eccezione di decadenza con riferimento ai vizi dell'impianto fotovoltaico e confermato, anche per l'impianto termico, l'inquadramento del contratto operato dal giudice di primo grado.

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Ric. 2021 n. 16970 sez. M2 - ud. 17-02-2022 -3- Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore della controricorrente, che liquida in euro 4.000, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di