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Ordinanza — n. 28623/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as lower court properly evaluated evidence from formal interrogatories.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28623/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the Court of Appeal correctly evaluated evidence obtained during formal interrogatories. The appellants argued that the lower court violated procedural rules by relying on documents not explicitly referencing scaffolding operations. The court ruled that such evidentiary evaluation is permissible under civil procedure law and does not constitute a violation of statutory requirements.

Regesto Legislator

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Art. 115 c.p.c.; Art. 116 c.p.c.: The appeal alleging violation of Art. 115 c.p.c. is inadmissible if the court merely assigns greater weight to evidence proposed by the parties, as this constitutes a valid exercise of judicial discretion rather than the use of ex officio evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal formal interrogatories judicial discretion evidence evaluation civil procedure law controversie patrimoniali risarcimento per errore giudiziario sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 111 Cost.
il primo violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost., non avendo la Corte d'appello motivato il riconoscimento del pagamento delle operazioni di montaggio e smontaggio dei ponteggi;
Art. 115 c.p.c.
Art. 2729 c.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.
art. 111 Cost
il primo violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost., non avendo la Corte d'appello motivato il riconoscimento del pagamento delle operazioni di montaggio e smontaggio dei ponteggi;
artt. 115 c.p
il secondo violazione falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c.
art. 115 c.p
art. 116 c.p

Giurisprudenza citata

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Ric. 2021 n. 16943 sez. M2 - ud. 17-02-2022
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 16943-2021 proposto da: STAFFETTI MARILENA, LATTANZIO FRANCESCA, LATTANZIO SIMONA, in qualità di eredi legittime di LATTANZIO NICOLA, domiciliate presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentate e difese dall'avvocato IOLE MAGGITTI; - ricorrenti - contro CERONE PASQUALE, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato FAGGELLA GIUSEPPE; - controricorrente- avverso la sentenza n. 1736/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 9/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Marilena Staffetti, Francesca Lattanzio e Simona Lattanzio ricorrono per cassazione avverso la sentenza n. 1736/2020 della Corte d'appello dell'Aquila, che ha parzialmente accolto il gravame di Pasquale Cerone condannando le ricorrenti a pagare, rispetto a quanto stabilito in primo grado, l'ulteriore somma di euro 4.502,07. Resiste con controricorso Pasquale Cerone. I ricorrenti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in due motivi, che denunciano:

1) il primo violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost., non avendo la Corte d'appello motivato il riconoscimento del pagamento delle operazioni di montaggio e smontaggio dei ponteggi;

2) il secondo violazione falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2729 c.c., in quanto in nessuno dei documenti prodotti dalla ditta Cerone si rinviene il richiamo al montaggio e allo smontaggio dei ponteggi. I motivi sono inammissibili, in quanto la Corte ha motivato - con argomenti coerenti - il riconoscimento del pagamento delle operazioni di montaggio e smontaggio dei ponteggi, fondandolo sulle risultanze delle risposte rese in sede di interrogatorio formale (v. p. 5 della sentenza impugnata). Al riguardo va considerata la pronuncia delle sezioni unite di questa Corte n. 20867/2020, secondo cui "in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il Ric. 2021 n. 16943 sez.

M2 - ud. 17-02-2022 -2- t dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.". II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna in solido parti ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio a favore del controricorrente, che liquida in euro 2.500, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seco