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Ordinanza — n. 28621/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming false application of contract law regarding preliminary sale agreements and essential terms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28621/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim that the lower court misapplied contract law principles. The appellant argued the contract was incorrectly classified as a preliminary sale with anticipatory effects and that the deadline for the final agreement was essential. The court ruled that the lower court properly interpreted the contract as a preliminary sale and determined the deadline was non-essential, a factual assessment reserved for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 1455 c.c.; Art. 1457 c.c.; Art. 1219 c.c.: The court of first instance holds the exclusive power to assess whether a contractual term is essential, and such factual evaluation is unreviewable on appeal unless the reasoning is insufficient.

Parole chiave

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preliminary sale contract essential contractual term non-essential deadline contractual inademption appellate review limits doppia vendita ipoteca legale del venditore restituzione della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 1455 c.c.
il primo violazione o falsa applicazione dell'art. 1455 c.c., avendo il giudice d'appello erroneamente qualificato il contratto concluso tra le parti quale preliminare di vendita ad effetti anticipati, così erroneamente applicando la disciplina di cui all'art.
Art. 1457 c.c.
c.c.); la Corte ha poi, con ampia argomentazione, ritenuto il termine non essenziale (e "l'accertamento dell'essenzialità del termine per l'adempimen- to, ex art. 1457 c.c., costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, la cui valutazione è insindacabile Ric.
Art. 1219 c.c.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R.
art. 1455 c.c
il primo violazione o falsa applicazione dell'art. 1455 c.c., avendo il giudice d'appello erroneamente qualificato il contratto concluso tra le parti quale preliminare di vendita ad effetti anticipati, così erroneamente applicando la disciplina di cui all'art.
art. 1457 c.c
c.c.); la Corte ha poi, con ampia argomentazione, ritenuto il termine non essenziale (e "l'accertamento dell'essenzialità del termine per l'adempimen- to, ex art. 1457 c.c., costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, la cui valutazione è insindacabile Ric.

Giurisprudenza citata

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Cass. 10353/2020
17-02-2022 -2- in sede di legittimità, se sorretta da una motivazione congrua", così Cass. 10353/2020).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 15822-2021 proposto da: ORTISI ADALGISA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI NOVELLA 22, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GITTO, che la rappresenta e difende; - ricorrente- contro BATTIATO MAURIZIO, FORTUNA GIUSEPPA, domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato DAVIDE RAFFA; - con troricorrenti - avverso la sentenza n. 2062/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 30/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Adalgisa Ortisi ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 2062/2020 della Corte d'appello di Catania che, in accoglimento del gravame di Maurizio Battiato e Giuseppa Fortuna, ha dichiarato legittimo il recesso dei medesimi dal contratto stipulato con Salvatore Ranno, conseguentemente condannando l'erede di quest'ultimo a pagare il doppio della caparra ricevuta, pari ad euro 51.646. Resistono con controricorso Maurizio Battiato e Giuseppa Fortuna. La ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE Il ricorso è articolato in due motivi, che denunciano:

1) il primo violazione o falsa applicazione dell'art. 1455 c.c., avendo il giudice d'appello erroneamente qualificato il contratto concluso tra le parti quale preliminare di vendita ad effetti anticipati, così erroneamente applicando la disciplina di cui all'art. 1455 c.c. sull'inadempimento reciproco;

2) il secondo violazione o falsa applicazione degli artt. 1457 e 1219 c.c., per avere erroneamente ritenuto non essenziale il termine fissato per la stipulazione del definitivo. I motivi sono inammissibili, in quanto la Corte ha qualificato il contratto come preliminare di vendita con interpretazione ad essa spettante (e la ricorrente non invoca d'altro canto la violazione degli artt. 1362 e segg. c.c.); la Corte ha poi, con ampia argomentazione, ritenuto il termine non essenziale (e "l'accertamento dell'essenzialità del termine per l'adempimen- to, ex art. 1457 c.c., costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, la cui valutazione è insindacabile Ric. 2021 n. 15822 sez.

M2 - ud. 17-02-2022 -2- in sede di legittimità, se sorretta da una motivazione congrua", così Cass. 10353/2020). Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore dei controricorrenti, che liquida in euro 4.000, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sez