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Ordinanza — n. 28620/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility of reconventio reconventionis due to lack of connection to original claim title.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28620/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the reconventio reconventionis. The appellant argued violations of procedural articles regarding the admissibility of counterclaims, while the respondent contended that the new claim was unrelated to the original debt title. The court ruled that the additional claim did not stem from the original cause of action or the respondent's initial defenses, thus failing the strict dependency requirement for such counterclaims in opposition proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360-bis, n. 1 c.p.c.; In ordinary cognition proceedings following opposition to a default judgment, the opposing party, acting as plaintiff, cannot advance claims unrelated to the original monitoring request unless they arise from the opponent's counterclaim, which must depend on the original title or the opponent's initial defenses.

Parole chiave

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reconventio reconventionis opposizione decreto ingiuntivo inammissibilità ricorso compensazione parziale titolo dedotto in causa diritto di difesa art. 360-bis c.p.c. azione creditoria

Disposizioni normative citate

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Art. 360-bis, n. 1 c.p.c.
17-02-2022 -3- Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1 c.p.c. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
Art. 13, comma 1-bis dello stesso art. 13
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 5415/2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 13837-2021 proposto da: PROGETTO SICUREZZA E AMBIENTE SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PADOVA 33, presso lo studio dell'avvocato GIANFABIO BRANDI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro FOCALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE BELLE ARTI 6, presso lo studio dell'avvocato FIDANZA SERGIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIGLIOLA ANGELO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2382/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 31/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE La società Progetto Sicurezza e Ambiente s.a.s. ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 2382/2021 della Corte d'appello di Roma che ha rigettato l'impugnazione della ricorrente (il Tribunale di Roma, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva condannato la medesima a pagare euro 11.599,20 in favore della società Focalia s.r.I.). Resiste con controricorso Focalia s.r.l. Memoria è stata depositata dalla ricorrente e dalla controricorrente. CONSIDERATO CHE Il ricorso denuncia "violazione o falsa applicazione in relazione agli artt. 36, 167 e 183, comma 5 c.p.c." per avere la Corte d'appello ritenuto inammissibile la reconventio reconventionis, formulata dalla ricorrente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato da controparte.

Il ricorso è inammissibile. Nel caso in esame, la ricorrente aveva chiesto e ottenuto un decreto con il quale veniva ingiunto a Focalia il pagamento di euro 12.020, in base a una fattura relativa a prestazioni professionali effettuate negli anni 2011-2012. Focalia si era opposta al decreto, allegando di essere a sua volta creditrice nei confronti di controparte per un credito di euro 23.619,20, risultante da una fattura emessa dall'opponente per lavori idraulici e domandando in via riconvenzionale, previa compensazione parziale del credito da essa vantato con quello di cui al decreto ingiuntivo, la condanna di controparte al pagamento del residuo importo.

A sua volta la ricorrente, costituendosi nel giudizio di opposizione, non ha contestato il credito opposto in compensazione, ma ha proposto domanda riconvenzionale per Ric. 2021 n. 13837 sez. M2 - ud. 17-02-2022 -2- ulteriori crediti, pari a euro 28.365, vantati nei confronti dell'opponente per prestazioni professionali rese negli anni 2010, 2013 e 2014 di cui a tre fatture, chiedendo che, compensati i reciproci crediti, l'opponente fosse condannata a pagare l'ulteriore somma di euro 6.585. Con ampia argomentazione, la Corte d'appello ha rilevato come l'opposta abbia fatto valere ulteriori crediti per prestazioni rese all'opponente, crediti che "nulla hanno a che vedere con il credito opposto in compensazione e azionato in via riconvenzionale, credito che scaturisce da un rapporto del tutto autonomo, così che l'opposta ha proposto una domanda nuova, che non può ritenersi conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni dell'opponente", e ha confermato l'affermazione del giudice di primo grado di inammissibilità della reconventio reconventionis dell'opposta, oggi ricorrente.

Così decidendo, la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione dell'orientamento di questa Corte secondo cui "nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis che deve, però, dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale" (così Cass. 5415/2019).

Ric. 2021 n. 13837 sez. M2 - ud. 17-02-2022 -3- Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1 c.p.c. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore della controricorrente che liquida in euro 3.000, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di c